L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 26 aprile 2001;
  Premesso che:
    rispetto  al  valore  definito nella deliberazione dell'Autorita'
per   l'energia   elettrica   e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita')
28 dicembre 2000, n. 245/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di
seguito:  delibera n. 245/00), l'indice dei prezzi di riferimento It
relativo  al  gas  naturale ha registrato una variazione maggiore del
5%;
    rispetto  al  valore  definito nella deliberazione dell'Autorita'
20 febbraio  2001,  n.  28/01  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  55  del 7 marzo 2001 (di seguito: delibera n.
28/01),  l'indice  Jt  relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli
altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;
  Visto  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi
23 dicembre  1993,  n.  16/93,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  303  del dicembre  1993,  come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 184 dell' 8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 100 del
30 aprile  1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata
e   integrata  dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'
24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  152  dell'1 luglio  1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 202 del
28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del 29 febbraio
2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno  2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre
2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  254  del  30 ottobre  2000, n. 245/00 e n. 28/01 richiamate in
premessa;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 cosi' come modificata ed integrata
dalle   deliberazioni   dell'Autorita'  24 gennaio  2001,  n.  04/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 35 del
12 febbraio  2001 e 13 marzo 2001 n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001;
  Visti in particolare:
    l'art.  1  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si  stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di
reti  urbane  vengano  aggiornate  nel  caso  in  cui  si  registrino
variazioni  dell'indice  It,  calcolato ai sensi del comma 1.2 dello
stesso  articolo,  in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto
al valore preso precedentemente a riferimento;
    l'art.  2  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si  stabilisce  che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli
altri  gas  distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel
caso  in  cui  si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai
sensi  del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione,
maggiori   del   5%   rispetto  al  valore  preso  precedentemente  a
riferimento;
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
  1.1  Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane
di  cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite
di  29,5  L/mc  per  forniture  di gas naturale con potere calorifico
superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.
  1.2  Nei  casi  in cui il potere calorifico superiore effettivo del
gas  naturale  si  discosti  dal  valore di riferimento, pari a 9.200
kcal/mc  standard,  di  oltre  il 5% e nei casi previsti dall'art. 2,
comma  2.5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  22 aprile  1999,  n. 52/99, gli esercenti del servizio di
distribuzione  del  gas  naturale a mezzo di reti urbane calcolano la
variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito
al  precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo
del  gas  distribuito,  espresso  in kcal/mc standard, e dividendo il
risultato per 9.200 kcal/mc standard.