IL RETTORE
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazi;
  Vista  la  legge  2 maggio 1989, n. 168 - istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Vista  la  tabella  E,  relativa agli ordinamenti degli studi della
facolta'  di  medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico
d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;
  Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi
accademici di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio universitario
nazionale in data 8 marzo 2001:
                              Decreta:
  La  tabella  E  del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita'
degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art. 170 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e'
modificato lo statuto della scuola di specializzazione in geriatria.
Scuola  di  specializzazione  in geriatria   "Art. 171 (Istituzione e
finalita'  del  titolo conseguito). - Nell'Universita' degli studi di
Verona  e'  istituita la Scuola di specializzazione in geriatria, che
risponde   alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  La  Scuola  ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore
professionale  della  prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione
delle malattie e delle problematiche della geriatria.
  La Scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.
  Art.  172 (Organizzazione della scuola). - Il corso ha la durata di
quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  un  minimo  di  duecento  ore di
didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate, da
effettuare    frequentando    strutture    sanitarie   della   Scuola
universitaria  e  le  strutture  ospedaliere  convenzionate,  sino  a
raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per il personale
medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  L'ordinamento  specifico  della  Scuola  disciplina  gli  specifici
obiettivi di formazione.
  Sede  amministrativa  della  Scuola  e'  la cattedra di geriatria e
gerontologia  presso  l'istituto  di  clinica medica dell'Universita'
degli studi di Verona.
  Concorrono  al funzionamento della Scuola la facolta' di medicina e
chirurgia,  nonche'  le  strutture ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale  individuate  nei  protocolli  d'intesa  di cui all'art. 6,
appartenenti  ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella
A  e  a  quello  dirigente  del  Servizio  sanitario  nazionale delle
corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Le  strutture  ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere nel
loro  insieme  a  requisiti  di  idoneita'  per disponibilita' di cui
all'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Rispondono   automaticamente  a  tali  requisiti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello  proprio  della  Scuola  di specializzazione. Le predette
strutture   non  universitarie  sono  individuate  con  i  protocolli
d'intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  2, del decreto legislativo n.
502/1992.
  La  formazione  avviene  nelle strutture universitarie ed in quelle
ospedaliere  convenzionate,  intese come strutture assistenziali tali
da  garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo
addestramento  professionale  pratico,  compreso  il  tirocinio nella
misura  stabilita  dalla  normativa  comunitaria (legge n. 428/1990 e
decreto legislativo n. 257/1991).
  Fatti  salvi  i  criteri  generali  per  la  regolamentazione degli
accessi  previsti nelle norme vigenti ed in base alle risorse umane e
finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola
e'  in  grado  di accettare un numero massimo di iscritti determinato
per ciascun anno di corso ed in totale.
  Il   numero   effettivo   degli   iscritti   e'  determinato  dalla
programmazione  nazionale,  stabilita  di  concerto  tra il Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti
fra le singole scuole. Il numero degli iscritti previsto per ciascuna
scuola  non  puo'  superare quello previsto nello statuto: in caso di
previsione  statutaria di indirizzi a laureati non medici, lo statuto
della scuola indica il numero massimo di iscrivibili.
  Il  numero  massimo degli specializzandi che possono essere ammessi
alla  scuola,  tenuto conto delle capacita' formative delle strutture
di  cui  al  presente  articolo  e' determinato in numero di otto per
ciascun anno di corso ed in trentadue totali.
  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla Scuola i laureati del
corso  di  laurea  in  medicina e chirurgia. Le materie valutabili ai
fini del punteggio sono indicate nel manifesto annuale della scuola.
  Sono  altresi'  ammessi al concorso coloro che siano in possesso di
titolo  di  studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche.
  I   laureati   in  medicina  e  chirurgia  utilmente  collocati  in
graduatoria  di  merito per l'accesso alle scuole di specializzazione
possono  essere  iscritti  alle  scuole  stesse purche' conseguano il
titolo di abilitazione all'esercizio della professione entro la prima
sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi.
  Durante   tale   periodo  i  predetti  specializzandi  acquisiscono
conoscenze  teoriche  e  le prime nozioni pratiche nell'ambito di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionale.
  Art.  173  (Piano  di studi e di addestramento professionale). - Il
consiglio   della  Scuola  determina  l'articolazione  del  corso  di
specializzazione  ed  il  relativo  piano di studi dei diversi anni e
nelle  singole  strutture  della facolta' di medicina e chirurgia con
l'obiettivo di formare gli iscritti nel settore della geriatria.
  Il consiglio determina pertanto:
    a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, comprese le
attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
    b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  Il  piano degli studi e' determinato dal consiglio della Scuola nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico-disciplinari riportati in dettaglio nella tabella A.
  L'organizzazione   del  processo  di  addestramento,  ivi  compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento  del diploma e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione della singola tabella B.
  Il  piano  dettagliato  delle attivita' formative e' deliberato dal
consiglio  della  Scuola  e reso pubblico nel manifesto annuale degli
studi.
  Art.   174  (Programmazione  annuale  delle  attivita'  e  verifica
tirocinio).  - All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della
Scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per  tutta  la  durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso  formativo  da  tutori  designati annualmente dal
consiglio della Scuola.
  Il  tirocinio  e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle
ospedaliere  idonee  convenzionate.  Lo svolgimento dell'attivita' di
tirocinio  e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Il  consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il  consiglio della Scuola puo' riconoscere utile, sulla
base  di  idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle suddette
strutture estere.
  Art.  175  (Esame  di  diploma).  -  L'esame  finale  consta  nella
presentazione  di  un  elaborato scritto su di una tematica, coerente
con  i  fini  della  specializzazione  in  geriatria,  assegnata allo
specializzando  almeno  un  anno prima dell'esame stesso e realizzato
sotto la guida di un docente della Scuola.
  La   commissione  d'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione   e'   nominata  dal  rettore,  secondo  la  vigente
normativa.
  Lo  specializzando,  per essere ammesso all'esame finale, deve aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, aver
superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici   specialistici   stabiliti  secondo  uno  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
  Art.  176  (Protocolli  l'intesa e convenzioni). - L'Universita' su
proposta  della  Scuola  e del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia,  quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione,
puo'  stabilire  protocolli d'intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6
del  decreto legislativo n. 502/1992 per i fini di cui all'art. 6 del
medesimo decreto legislativo.
  L'Universita'  su proposta del consiglio della Scuola puo' altresi'
stabilire  convenzioni  con  enti pubblici o privati con modalita' di
sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di attivita' coerenti con gli
scopi della Scuola.
  Art.  177  (Norme  finali). - Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards  nazionali  per  ogni  singola  tipologia  di scuola (sugli
obiettivi  formativi  e  relativi settori scientifico-disciplinari di
pertinenza,    sull'attivita'   minima   dello   specializzando   per
l'ammissione  all'esame  finale)  sono  decretate  e  aggiornate  dal
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.
  Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
  La  tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture
convenzionabili  e'  decretata  ed aggiornata con le procedure di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991".
    Verona, 31 marzo 2001
                                                   Il rettore: Mosele