IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazi; Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la tabella E, relativa agli ordinamenti degli studi della facolta' di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998; Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale in data 8 marzo 2001: Decreta: La tabella E del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita' degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato: Articolo unico Dopo l'art. 170 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e' modificato lo statuto della scuola di specializzazione in geriatria. Scuola di specializzazione in geriatria "Art. 171 (Istituzione e finalita' del titolo conseguito). - Nell'Universita' degli studi di Verona e' istituita la Scuola di specializzazione in geriatria, che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie e delle problematiche della geriatria. La Scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria. Art. 172 (Organizzazione della scuola). - Il corso ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di duecento ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture sanitarie della Scuola universitaria e le strutture ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. L'ordinamento specifico della Scuola disciplina gli specifici obiettivi di formazione. Sede amministrativa della Scuola e' la cattedra di geriatria e gerontologia presso l'istituto di clinica medica dell'Universita' degli studi di Verona. Concorrono al funzionamento della Scuola la facolta' di medicina e chirurgia, nonche' le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e a quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. La formazione avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti nelle norme vigenti ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti fra le singole scuole. Il numero degli iscritti previsto per ciascuna scuola non puo' superare quello previsto nello statuto: in caso di previsione statutaria di indirizzi a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo di iscrivibili. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al presente articolo e' determinato in numero di otto per ciascun anno di corso ed in trentadue totali. Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Le materie valutabili ai fini del punteggio sono indicate nel manifesto annuale della scuola. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio della professione entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Art. 173 (Piano di studi e di addestramento professionale). - Il consiglio della Scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle singole strutture della facolta' di medicina e chirurgia con l'obiettivo di formare gli iscritti nel settore della geriatria. Il consiglio determina pertanto: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Il piano degli studi e' determinato dal consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati in dettaglio nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione della singola tabella B. Il piano dettagliato delle attivita' formative e' deliberato dal consiglio della Scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 174 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio). - All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della Scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 175 (Esame di diploma). - L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica, coerente con i fini della specializzazione in geriatria, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della Scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore, secondo la vigente normativa. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Art. 176 (Protocolli l'intesa e convenzioni). - L'Universita' su proposta della Scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli d'intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 per i fini di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo. L'Universita' su proposta del consiglio della Scuola puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con modalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Art. 177 (Norme finali). - Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale) sono decretate e aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991". Verona, 31 marzo 2001 Il rettore: Mosele