Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  2  dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n.
468,  e'  sostituito  dal seguente: "2. Il decreto legislativo di cui
all'articolo 14 entra in vigore il giorno (( 2 gennaio 2002.)) ".
  2.  Il  comma  1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto
2000,  n.  274,  e'  sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.".
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta l'art. 21 della legge 24 novembre 1999, n.
          468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante
          istituzione  del  giudice  di  pace.  Delega  al Governo in
          materia di competenza penale del giudice di pace e modifica
          dell'art.   593  del  codice  di  procedura  penale),  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 21. (Emanazione del decreto legislativo). - 1. Lo
          schema  di  decreto  legislativo  di  cui  all'art.  14  e'
          trasmesso  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica  almeno  sessanta  giorni  prima  della scadenza
          prevista  per  l'esercizio  della  delega.  Le  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  esprimono  il  loro
          parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
          schema medesimo.
              2.  Il  decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in
          vigore il giorno 2 gennaio 2002.
              3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni
          successivi   alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  legislativo  di  cui  all'art. 14,
          predispone  formulari  idonei  e  strumenti  audiovisivi di
          formazione  per  la  preparazione  dei  giudici  di pace al
          processo penale di cui all'art. 17.
              4.   I  consigli  giudiziari,  nei  centottanta  giorni
          successivi   alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  legislativo  di  cui  all'art. 14,
          organizzano  un  congruo  periodo di tirocinio penale per i
          giudici  onorari  in  carica alla data di entrata in vigore
          del  medesimo  decreto  legislativo, da rendere compatibile
          con   il   normale   lavoro   di   ufficio,  applicando  le
          disposizioni  di cui all'art. 4-bis della legge 21 novembre
          1991,  n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge,
          in quanto applicabili.".
              - Si  riporta  l'art.  65  del  decreto  legislativo 28
          agosto  2000,  n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale
          deI  giudice  di  pace, a norma dell'art. 14 della legge 24
          novembre  1999,  n.  468),  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  65 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
          legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.".