IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,  convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   28 maggio   1997,  n.  140,  ed,  in
particolare,   l'art.  13  che  prevede  misure  fiscali  a  sostegno
dell'innovazione nelle imprese industriali;
  Visto  l'art.  17  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266,  che  ha
modificato  il  predetto  art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n.
140;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero delle finanze 27 marzo
1998,  n. 235, recante il regolamento sulle modalita' e procedure per
l'attuazione  di  misure  fiscali  a  sostegno dell'innovazione nelle
imprese  industriali  ed,  in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che
demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con   proprio   decreto,   la   definizione   delle   informazioni  e
documentazioni  ulteriori  da  allegare  alla dichiarazione-domanda e
l'individuazione  del  concessionario  responsabile  delle  attivita'
istruttorie;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  131  del  24 luglio  1998,  con  la  quale  sono  state
anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle
misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;
  Visto  il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni ed altri enti locali;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 2 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 62 del 15 marzo 2001 con il quale sono stati ripartiti, tra i vari
interventi,  i fondi relativi alle regioni a statuto speciale ed alle
province  autonome di Trento e Bolzano, ed inoltre e' stato stabilito
il   termine   per   la   presentazione   o   la   spedizione   delle
dichiarazioni-domanda   per  la  concessione  dei  benefici  previsti
dall'art.  17  della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerenti i costi di
cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   del   4 aprile   2001  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   82  del  7 aprile  2001,  con  il  quale,  accertato
l'esaurimento  dei  fondi a seguito delle prime verifiche effettuate,
e'  stata disposta la chiusura dei termini per la presentazione della
dichiarazione-domanda per la concessione dei benefici di cui all'art.
13 della legge 28 maggio 1997, n. 140;
  Considerato   che,   sulla   base  dei  riscontri  successivi  alla
presentazione  delle  domande in merito all'entita' dell'agevolazione
effettivamente  spettante, derivano risorse disponibili per ulteriori
richieste di agevolazione;
  Ritenuto   conseguentemente   di   dover   riaprire  i  termini  di
presentazione delle domande.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono    riaperti    i    termini   per   la   presentazione   delle
dichiarazioni-domanda  al  fine  di  ottenere  la  concessione  delle
agevolazioni  finanziarie  previste  dall'art.  13  del decreto-legge
28 marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
28 maggio  1997,  n.  140,  e successivamente modificato dall'art. 17
della  legge 7 agosto 1997, n. 266, per le iniziative nelle regioni a
statuto  speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento e Bolzano
inerenti i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999.