LA CONFERENZA UNIFICATA Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la conferenza Stato-Regioni; Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Vista la proposta trasmessa dal Ministero della sanita' il 6 marzo 2001; Considerato che il 4 aprile 2001, in sede tecnica i rappresentanti delle regioni hanno presentato un documento di osservazioni, proponendo di sancire un accordo sul documento in questione, e che tale proposta, condivisa dai rappresentanti delle autonomie locali, e' stata accolta dai rappresentanti del Ministero della sanita'; Considerato altresi' che in sede tecnica il 18 aprile 2001, sono state concordate ulteriori modifiche al documento, oggetto del presente accordo; Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministro della sanita' con nota del 19 aprile 2001 nella stesura definitiva; Acquisito l'assenso del governo delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunita' montane; Sancisce l'accordo tra il Ministro della sanita', le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province i comuni e le comunita' montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante. Roma, 19 aprile 2001 Il presidente Loiero Il segretario della Conferenza Stato-regioni Carpani Il segretario della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali Magliozzi