LA CONFERENZA UNIFICATA

  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  il  quale  dispone  che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  e'  unificata, per le materie e i compiti di interesse comune
delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, il quale
dispone  che  la conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra
governo,  regioni,  province,  comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
  Visto   il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  275
dell'8 marzo  1999,  recante  norme  in  materia  di  autonomia delle
istituzioni  scolastiche, che attribuisce alle stesse la personalita'
giuridica    nonche'    l'autonomia    didattica,    funzionale    ed
amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  347 del
6 novembre  2000, recante norme di organizzazione del Ministero della
pubblica    istruzione,    che    ha    riorganizzato    i    servizi
dell'amministrazione  scolastica centrale e periferica e ha istituito
gli  uffici  scolastici  regionali  per  favorire  una piu' razionale
distribuzione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  e
realizzare una efficace interazione con le .competenze delle regioni;
  Vista  la  proposta  di  accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro
della  pubblica istruzione con nota n. 379/Ris. del 12 marzo 2001, la
quale  esprime  una  condivisione  dei  principi che hanno ispirato i
provvedimenti  regolamentari  e  mira  ad  individuare  un sistema di
raccordo  per  realizzare  una  efficace  interazione  tra i soggetti
titolari  di competenze esclusive: istituti scolastici autonomi, enti
locali, regioni, uffici scolastici regionali;
  Considerato  che,  ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il
20 marzo  2001 si e' tenuta una riunione a livello tecnico alla quale
hanno  preso  parte  i  rappresentanti  del  Ministero della pubblica
istruzione,  delle  regioni e delle autonomie locali e che, in quella
sede,  le  autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire un
sottogruppo  di  lavoro  per un ulteriore approfondimento istruttorio
con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
  Vista   la  nuova  stesura  del  documento  risultante  dal  lavoro
congiunto  del  Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie
regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della
pubblica  istruzione  nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla
quale le regioni e gli enti locali hanno espresso parere favorevole;
  Acquisito  l'assenso  del  governo,  delle regioni e delle province
autonome, dei comuni, delle province e delle comunita' montane;
  Sancisce  l'accordo  tra  il Ministro della pubblica istruzione, le
regioni  e le province autonome, i comuni, le province e le comunita'
montane,  sul  documento  per l'esercizio in sede locale di compiti e
delle  funzioni  in  materia  di erogazioni del servizio formativo di
rispettiva  competenza che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante.

    Roma, 19 aprile 2001

                            Il presidente
                               Loiero

            Il segretario della Conferenza Stato-regioni
                               Carpani

             Il segretario della Conferenza Stato-citta'
                         e autonomie locali
                              Magliozzi