LA CONFERENZA UNIFICATA Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni; Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, il quale dispone che la conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che attribuisce alle stesse la personalita' giuridica nonche' l'autonomia didattica, funzionale ed amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre 2000, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, che ha riorganizzato i servizi dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e ha istituito gli uffici scolastici regionali per favorire una piu' razionale distribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e realizzare una efficace interazione con le .competenze delle regioni; Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione con nota n. 379/Ris. del 12 marzo 2001, la quale esprime una condivisione dei principi che hanno ispirato i provvedimenti regolamentari e mira ad individuare un sistema di raccordo per realizzare una efficace interazione tra i soggetti titolari di competenze esclusive: istituti scolastici autonomi, enti locali, regioni, uffici scolastici regionali; Considerato che, ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il 20 marzo 2001 si e' tenuta una riunione a livello tecnico alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni e delle autonomie locali e che, in quella sede, le autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire un sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; Vista la nuova stesura del documento risultante dal lavoro congiunto del Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla quale le regioni e gli enti locali hanno espresso parere favorevole; Acquisito l'assenso del governo, delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunita' montane; Sancisce l'accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunita' montane, sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni in materia di erogazioni del servizio formativo di rispettiva competenza che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 19 aprile 2001 Il presidente Loiero Il segretario della Conferenza Stato-regioni Carpani Il segretario della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali Magliozzi