IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  12, comma 5, del predetto decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  in  base  al  quale con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  possono essere modificati,
tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti
e   dei   responsabili   d'imposta  o  delle  esigenze  organizzative
dell'amministrazione,  i  termini  riguardanti  gli adempimenti degli
stessi  soggetti,  relativi  a imposte e contributi dovuti in base al
citato  decreto  legislativo  n.  241  del  1997 e che, con lo stesso
decreto, puo' essere stabilito che non si fa luogo alla maggiorazione
a  titolo  di  interesse  corrispettivo  in  caso di differimento del
pagamento per un periodo non superiore ai primi venti giorni;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni  recante  l'istituzione  e  la  disciplina dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e, in particolare, l'art.
19  dello  stesso  decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione
della dichiarazione ai fini della medesima imposta;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato emanato il
regolamento    recante    norme   per   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di
imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato emanato il
regolamento   recante   le   modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n.  542,  con  il  quale  sono  state  apportate  modificazioni  alle
disposizioni  relative  alla  presentazione  delle  dichiarazioni dei
redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4 del predetto decreto n. 542 del
1999,  il  quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione
della  dichiarazione  dei redditi presentano la dichiarazione ai fini
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive entro i termini di
cui  all'art.  2,  commi  2  e  3,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'art. 3
del medesimo decreto;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Vista  la  legge  27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Visto  l'art.  14  della legge 29 dicembre 2000, n. 388, recante il
regime fiscale delle attivita' marginali;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2001,  con  il  quale  sono  state dettate disposizioni per il regime
fiscale  delle  attivita' marginali, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 14, comma 11, della predetta legge n. 388 del 2000;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
13 marzo  2001  di  approvazione  del  modello  Unico  2001 - Persone
fisiche, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da
parte delle persone fisiche;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
14 marzo  2001  di  approvazione del modello Unico 2001 - Societa' di
persone  ed  equiparate,  concernente  la dichiarazione da presentare
nell'anno 2001 da parte delle societa' semplici, in nome collettivo e
in accomandita semplice ed equiparate;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
14 marzo  2001  di  approvazione  del  modello  Unico 2001 - Enti non
commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare
nell'anno  2001  da  parte  degli  enti non commerciali residenti nel
territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
26 marzo  2001  di  approvazione del modello Unico 2001 - Societa' di
capitali,    enti   commerciali   ed   equiparati,   concernente   la
dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle societa' ed
enti  commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti
non residenti equiparati;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
28 marzo  2001  di  approvazione  dei modelli Unico 2001 - Quadri IQ,
concernente  la  dichiarazione  ai  fini dell'Imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2000;
  Considerato   che   l'estensione   dell'utilizzo   delle  procedure
telematiche  per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni
fiscali  comporta  l'ampliamento  del numero dei soggetti interessati
alla  trasmissione  telematica  delle dichiarazioni e impegna in modo
particolare,   dal   punto   di   vista   organizzativo,  gli  ordini
professionali,   i   produttori   di   software  e  gli  intermediari
richiedendo   piu'  ampi  termini  per  effettuare  correttamente  le
operazioni   connesse   alla   presentazione  delle  dichiarazioni  e
all'effettuazione dei versamenti;
  Considerato  che  il differimento dei termini di presentazione e di
effettuazione  dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si rende
opportuno  al  fine  di  consentire  il  rispetto  degli  adempimenti
connessi   alla   presentazione   della   dichiarazione  e  all'invio
telematico  dei  relativi  dati  da  parte  degli intermediari, nella
garanzia  che  i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle
esigenze contabili dello Stato;
  Considerato   che  si  rende  opportuno  differire  il  termine  di
presentazione della domanda per avvalersi del regime fiscale previsto
dall'art.  14  della  predetta legge n. 388 del 2000 per le attivita'
marginali,  al  fine  di  consentire  ai contribuenti di fruire di un
congruo periodo di tempo nel primo anno di applicazione di tale nuova
disciplina;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Termini  per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o
gli  uffici  postali  e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno
                                2001

  1.  Nell'anno  2001,  le  dichiarazioni  dei redditi e dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  compresa  quella unificata,
delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art.
6  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove non
obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai
sensi  dell'art.  2  del  presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio
2001.   I   versamenti   delle   imposte  risultanti  dalle  predette
dichiarazioni,  nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentate
dai  medesimi  soggetti in via telematica, direttamente o tramite gli
intermediari abilitati, sono effettuati:
    a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione;
    b) dal  21 giugno  al  20 luglio  2001, maggiorando  le  somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  2.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli
approvati  nell'anno  2001, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche'  le  dichiarazioni  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  compresa  quella unificata, dei soggetti non tenuti alla
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  i  cui termini di
presentazione  tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al
20 luglio 2001, sono presentate con tale modalita' entro il 20 luglio
2001  ove  i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazione
delle  dichiarazioni  in  via  telematica  ai  sensi  dell'art. 2 del
presente   decreto.  I  versamenti  delle  imposte  risultanti  dalle
predette  dichiarazioni,  nonche'  quelli relativi alle dichiarazioni
presentate  in  via telematica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del
presente  decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati,
sono   effettuati   entro   il   20 luglio   2001   con  applicazione
della maggiorazione  dello  0,40  per  cento  a  titolo  di interesse
corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello
di scadenza dell'ordinario termine di versamento.