LA CONFERENZA UNIFICATA Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni; Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Tenuto conto delle competenze delegate e trasferite dallo Stato alle regioni ed agli enti locali ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2000, n. 347, che prevede l'istituzione degli uffici scolastici regionali in ogni capoluogo di regione e ne individua le relative funzioni; Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione con nota n. 380/Ris. del 12 marzo 2001, che si propone di garantire il coordinamento dell'organizzazione scolastica e l'uniformita' dei livelli di servizio degli uffici scolastici regionali in tutto il territorio nazionale, in sinergia con le autonomie locali; Considerato che, ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il 20 marzo 2001 si e' tenuta una riunione a livello tecnico alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni e delle autonomie locali e che, in quella sede, le autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire un sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; Vista la nuova stesura del documento risultante dal lavoro congiunto del Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla quale le regioni e le autonomie locali hanno espresso parere favorevole; Vista la nota n. 2299 del 18 aprile 2001 con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha proposto ulteriori modifiche al documento oggetto del presente accordo, che le regioni e gli enti locali hanno comunicato di condividere; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunita' montane; Sancisce l'accordo: Tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunita' montane sul documento recante: "Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 19 aprile 2001 Il presidente: Loiero