IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Considerato  che  a  seguito  di  indagini  effettuate dall'ARPA e'
emersa  la presenza di inquinamento da cromo esavalente e di solventi
clorurati  nella falda acquifera cui attingono numerosi pozzi privati
nella zona San Fedele di Asti;
  Considerato  che  nell'area interessata e' molto diffuso l'utilizzo
delle  acque  di  prima  falda  per  l'irrigazione  di  significative
coltivazioni  di  prodotti alimentari, con il conseguente pericolo di
contaminazione degli stessi;
  Vista  la  nota n. 25003 del 7 giugno 2000, con la quale il sindaco
del   comune   di  Asti  ha  chiesto  la  dichiarazione  dello  stato
d'emergenza   nel   territorio   del   comune   di   Asti   a   causa
dell'inquinamento  da  cromo esavalente e da solventi clorurati nella
falda  acquifera  cui  attingono numerosi pozzi privati nella zona di
San Fedele di Asti;
  Vista  la  nota  n.  53726  del  21 settembre  2000,  con  la quale
l'autorita' d'ambito n. 5, di Astigiano Monferrato ha individuato gli
interventi  da  realizzare  nella  fase  di  emergenza per consentire
l'approvvigionamento idrico ad uso irriguo nell'abitato di S. Fedele,
nell'attesa che si attuino gli interventi di bonifica;
  Vista  la  nota  n. 7810/24.00 del 31 ottobre 2000, con la quale il
presidente  della regione Piemonte ha chiesto il riconoscimento dello
stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
15 dicembre   2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2001,  lo stato d'emergenza nel territorio del comune di
Asti e di Cirie' in ordine alla situazione di crisi ambientale;
  Vista  la  nota n. 2059 del 9 gennaio 2001, con la quale il sindaco
del  comune di Asti ha chiesto l'emanazione di una apposita ordinanza
concernente,  tra  l'altro, lo stanziamento delle risorse finanziarie
necessarie ad attuare gli interventi di emergenza;
  Vista  la  nota  n.  4521/22  del  28 febbraio  2001,  con la quale
l'assessore  all'ambiente  della regione Piemonte ha rappresentato la
necessita'   di  emanare  tempestivamente  un'ordinanza  al  fine  di
attivare  il  finanziamento  degli  interventi atti a fronteggiare lo
stato   di  emergenza  nel  quartiere  S.  Fedele  di  Asti,  la  cui
progettazione e' in fase avanzata;
  Vista  la  nota  n.  11627  in data 27 aprile 2000, con la quale il
sindaco  del  comune  di  Cirie' segnala l'esigenza di completare gli
interventi di bonifica nel sito ex IPCA ex INTERCHIM;
  Ritenuto  necessario accogliere la richiesta del sindaco del comune
di   Asti   al   fine  di  fornire  gli  strumenti  indispensabili  a
fronteggiare lo stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti;
  Acquisita   l'intesa   del  Ministero  dell'ambiente  con  nota  n.
4669/RIBO/M/DI/UDE del 26 aprile 2001;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte con delibera di giunta n.
32 - 2857 del 23 aprile 2001;
  Vista  l'ordinanza  n.  3110  del  1o marzo  2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;
  Considerato  che  l'avvio della campagna antincendi boschivi estiva
rende  necessario  assicurare  la  massima  copertura territoriale da
parte delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche
mediante  i  distaccamenti temporanei attivati nelle regioni ove sono
in funzione dispositivi straordinari a seguito di eventi calamitosi e
nelle  quali l'opera di superamento dell'emergenza e l'attuazione dei
relativi interventi incrementa le ordinarie condizioni di rischio;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  sindaco del comune di Asti e' nominato commissario delegato
fino alla cessazione dello stato d'emergenza.
  2.  Il  commissario  delegato predispone, entro trenta giorni dalla
data   di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  un  piano  di  interventi di
emergenza  e  riferisce  ogni  due mesi, sull'attuazione del predetto
piano,  al Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile ed al Ministero dell'ambiente.
  3.  In  particolare,  il commissario delegato sindaco del comune di
Asti:
    a) approva, sentita la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e
14-bis   della   legge   7 agosto   1990   n.   241,   il   piano  di
caratterizzazione,  il  progetto  preliminare  e quello definitivo ed
autorizza  gli  interventi  di  bonifica  e ripristino ambientale, in
deroga  al regime di competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto
legislativo  5 febbraio  1997  n.  22  e  dell'art.  10  del  decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
    b) adotta,   in   particolare,   i   provvedimenti  necessari  al
trattamento  dell'acqua  di falda contaminata al fine di riportare le
concentrazioni   nei   limiti   stabiliti   per   l'acqua   di  falda
dall'allegato  l  del  decreto  ministeriale  25 ottobre 1999 n. 471,
nonche' altri interventi necessari a superare lo stato di emergenza;
    c) verifica  l'efficacia  degli  interventi di messa in sicurezza
d'emergenza  adottati e fissa prescrizioni ed interventi integrativi,
in  deroga al regime di competenze disciplinato dall'art. 7, comma 3,
del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
    d) vigila  sulla corretta esecuzione degli interventi adottati in
attuazione  del  progetto  preliminare  e  di  quello  definitivo  di
bonifica  e  di  ripristino  ambientale,  nonche'  sul rispetto delle
prescrizioni,  eventualmente  contenute nell'atto di approvazione dei
progetti medesimi;
    e) interviene  in  via  sostitutiva, in caso di inadempimento dei
soggetti  obbligati ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22. In tal caso le spese sostenute
dal commissario delegato sindaco del comune di Asti sono a carico dei
soggetti inadempienti.
  4.  Il commissario delegato provvede ad esperire, nei confronti dei
responsabili  dell'inquinamento,  tutte  le  azioni  amministrative e
giudiziarie  per  il  risarcimento  del  danno non eliminabile con la
bonifica  ed  il  ripristino  ambientale, ai sensi dell'art. 18 della
legge 8 luglio 1986 n. 349, nonche' per il recupero in via di rivalsa
delle somme anticipate dallo Stato per gli interventi di ripristino.