Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della indicazione geografica protetta "Castagna del Monte
Amiata",   registrata  con  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1904/2000  del  7 settembre  2000,  ai sensi del regolamento (CEE) n.
2081/92,  presentata dal consorzio forestale dell'Amiata, con sede in
Arcidosso  (Grosseto),  mediante  una  variazione  al  testo di detto
disciplinare.
    Considerato  che  la  modifica  proposta non riduce il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
    considerato  altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede
la  facolta',  ai  sensi  dell'art. 9, da parte degli Stati membri di
proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito comunitario;
    ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  della  citata
proposta di modifica nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti
agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita'
dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari - via XX Settembre n. 20 -
00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   dai  soggetti
interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna valutazione, da
parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della
trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
    E'  proposta  la  modifica  al  disciplinare  di produzione della
indicazione  geografica  protetta  "Castagna  del  Monte Amiata", nel
testo di seguito indicato:
      all'art.  4,  comma 2, anziche': "Sono pertanto da considerarsi
idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica
del  Castanetum  del  Monte  Amiata,  e comunque ubicate nella fascia
compresa  tra  i  350  e i 1000 m s.l.m., coltivate esclusivamente in
terreni  derivati  dal  disfacimento di rocce vulcaniche di trachite,
atti  cosi'  a  conferire  al  prodotto  in  questione  la sua tipica
qualita'  organolettica.",  leggi:  "Sono  pertanto  da  considerarsi
idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica
del  Castanetum  del  Monte  Amiata,  e comunque ubicate nella fascia
compresa  tra i 350 e i 1000 m s.l.m., coltivate in terreni derivanti
in  massima  parte  da  rocce  vulcaniche  e  arenacee  e  comunque a
prevalente o abbondante componente silicea, atti cosi' a conferire al
prodotto in questione la sua tipica qualita' organolettica.".