IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,paragrafo  2,  nella  parte  in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  congiuntamente  dalla  Associazione
produttori  ortofrutticoli  e mela annurca - A.P.O.M.A. - con sede in
Napoli, via G. Pica, 62 e dall'Associazione produttori ortofrutticoli
Irpino Sanniti - A.P.O.I.S. - con sede in Benevento, via XXIV Maggio,
22   -  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della  denominazione
"Melannurca  Campana", ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n.
2081/1992, come indicazione geografica protetta;
  Vista  la  nota  prot. n. 61977 de1 27 aprile 2001, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  la  domanda  presentata  congiuntamente  dalla  Associazione
produttori   ortofrutticoli   e   mela   annurca  -  A.P.O.M.A.  -  e
dall'Associazione   produttori  ortofrutticoli  irpino  -  sanniti  -
A.P.O.I.S.  -  intesa  ad ottenere la protezione a titolo transitorio
della  denominazione  "Melannurca  Campana"  ai sensi dell'art. 5 del
predetto  regolamento  (CEE)  n. 2081/92, come integrato dall'art. 1,
paragrafo   2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,
indicando   quale   organismo   privato   autorizzato   al  controllo
"Is.Me.Cert.  -  Istituto  mediterraneo  per  la  certificazione  dei
prodotti  e dei processi del settore agricolo" con sede in Napoli c/o
Centro  direzionale  Is.  G  1 - ed espressamente esonerando lo Stato
italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali
da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,  conseguente
all'eventuale   mancato   accoglimento   della   citata   domanda  di
registrazione   della   denominazione   "Melannurca   Campana",  come
indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo transitorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che  in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati
assicuri  la  protezione, a titolo transitorio e a livello nazionale,
della  denominazione "Melannurca Campana", secondo il disciplinare di
produzione  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001, in attesa che il
competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione "Melannurca Campana".