IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1,paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Vista la domanda presentata congiuntamente dalla Associazione produttori ortofrutticoli e mela annurca - A.P.O.M.A. - con sede in Napoli, via G. Pica, 62 e dall'Associazione produttori ortofrutticoli Irpino Sanniti - A.P.O.I.S. - con sede in Benevento, via XXIV Maggio, 22 - intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Melannurca Campana", ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/1992, come indicazione geografica protetta; Vista la nota prot. n. 61977 de1 27 aprile 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista la domanda presentata congiuntamente dalla Associazione produttori ortofrutticoli e mela annurca - A.P.O.M.A. - e dall'Associazione produttori ortofrutticoli irpino - sanniti - A.P.O.I.S. - intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Melannurca Campana" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo "Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo per la certificazione dei prodotti e dei processi del settore agricolo" con sede in Napoli c/o Centro direzionale Is. G 1 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Melannurca Campana", come indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione, a titolo transitorio e a livello nazionale, della denominazione "Melannurca Campana", secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Melannurca Campana".