Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale  "Avonex"  inferone  beta  1a,  autorizzate  con procedura
centralizzata   europea  e  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri:
      EU/1/00/033/002  30  mcg  (6 milioni UI) polvere e solvente per
soluzione  inniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe
preriempite uso intramuscolare .
  Titolare A.I.C.: Biogen France SA.
    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale    "Vampa"   ehlornithine"   autorizzate   con   procedura
centralizzata   europea  e  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri:
      EU/1/01/173/001 11,5% crema 1 tubo 15g uso cutaneo;
      EU/1/01/173/002 11,5% crema 1 tubo 30g uso cutaneo;
      EU/1/01/173/003 11,5% crema 1 tubo 60g uso cutaneo;
    Titolare A.I.C.: Myers Squibb Pharma EEIG.
                        IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  per  la  tutela  della salute umana, della sanita'
pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  direzione
generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 20 marzo 2001
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Vaniqa eflornithine";
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
dello  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione;
  Visto  l'art.  1,  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  parere  espresso nella seduta del 20-21 marzo 2001 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  "Vaniqa  eflornithine"
debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale  VANIQA EFLORNITHINE nelle confezioni
indicate  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione
nazionale:
    11,5% crema 1 tubo 15 g uso cutaneo, n. 035115017/M (in base 10),
11HN09 (in base 32);
    11,5% crema 1 tubo 30 g uso cutaneo, n. 035115029/M (in base 10),
11HN0P (in base 32);
    11,5% crema 1 tubo 60 g uso cutaneo, n. 035115031/M (in base 10),
11HN0R (in base 32).
  Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.