Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale "Avonex" inferone beta 1a, autorizzate con procedura
centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei
medicinali con i numeri:
EU/1/00/033/002 30 mcg (6 milioni UI) polvere e solvente per
soluzione inniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe
preriempite uso intramuscolare .
Titolare A.I.C.: Biogen France SA.
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale "Vampa" ehlornithine" autorizzate con procedura
centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei
medicinali con i numeri:
EU/1/01/173/001 11,5% crema 1 tubo 15g uso cutaneo;
EU/1/01/173/002 11,5% crema 1 tubo 30g uso cutaneo;
EU/1/01/173/003 11,5% crema 1 tubo 60g uso cutaneo;
Titolare A.I.C.: Myers Squibb Pharma EEIG.
IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita'
pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - direzione
generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2001
recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Vaniqa eflornithine";
Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
dello direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE;
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1, lettera H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la
classificazione;
Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il
Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica
del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto il parere espresso nella seduta del 20-21 marzo 2001 dalla
Commissione unica del farmaco;
Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione, alla specialita' medicinale "Vaniqa eflornithine"
debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita' medicinale VANIQA EFLORNITHINE nelle confezioni
indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione
nazionale:
11,5% crema 1 tubo 15 g uso cutaneo, n. 035115017/M (in base 10),
11HN09 (in base 32);
11,5% crema 1 tubo 30 g uso cutaneo, n. 035115029/M (in base 10),
11HN0P (in base 32);
11,5% crema 1 tubo 60 g uso cutaneo, n. 035115031/M (in base 10),
11HN0R (in base 32).
Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.