IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  11  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato
dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e  dall'art.  7,  comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
dispone  la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il
turismo  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  con  le modalita' e i
criteri  di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle
relative  disposizioni  attuative, ad eccezione di quanto previsto ai
commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10;
  Vista  la  circolare  5 aprile  2001,  n. 1061262, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2001, recante le indicazioni
necessarie  all'attivazione  dell'intervento  previsto  dall'art.  11
della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli
53  e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e dall'art. 7,
comma  17,  della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, sugli incentivi
fiscali  alle  imprese dei settori del commercio e del turismo aventi
unita'  locali  nelle  regioni  Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia,
Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano;
  Considerato che, ai sensi della predetta circolare 5 aprile 2001, i
termini  per  la  presentazione  delle  richieste  di agevolazioni in
questione sono stati aperti a decorrere dal 7 maggio 2001;
  Visto il comma 4 dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che   prevede   che  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  renda  nota  la data dell'accertato esaurimento dei
fondi con un comunicato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e che
da tale data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere
i benefici in questione;
  Considerato  che  e'  stato accertato che le domande di concessione
delle  agevolazioni in questione finora pervenute esauriscono tutti i
fondi disponibili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alla  data  del  presente  decreto,  sulla base delle richieste
pervenute,   e'  accertato  l'esaurimento  dei  fondi  relativi  agli
interventi agevolati di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e successive modificazioni.
  2.  Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non possono essere
presentate  le  richieste  per  la concessione del credito di imposta
alle  imprese  del  commercio  e del turismo di cui all'art. 11 della
legge  27 dicembre  1997,  n. 449 e successive modificazioni da parte
delle  imprese  dei settori del commercio e del turismo aventi unita'
locali  nelle  regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia,
Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 maggio 2001
                                       Il direttore generale: Sappino