IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  2,  comma  100,  lettera a), della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  che  ha  costituito  presso il Mediocredito Centrale
S.p.a.  un  Fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale
assicurazione  ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
delle piccole e medie imprese;
  Vista  la  legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti
per  l'economia",  ed  in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede
che  la  garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, possa essere concessa alle
banche, agli intermediari finanziati iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e
successive   modificazioni,   e   alle   societa'   finanziarie   per
l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte  all'albo di cui all'art. 2,
comma   3,   della   legge  5 ottobre  1991,  n.  317,  a  fronte  di
finanziamenti  a  piccole  e medie imprese, ivi compresa la locazione
finanziaria,  e  di  partecipazioni,  temporanee  e  di minoranza, al
capitale  delle  piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa
anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di
garanzia  collettiva  fidi  di  cui all'art. 155, comma 4, del citato
decreto  legislativo  n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari
iscritti  nell'elenco  generale  di  cui  all'art.  106  del medesimo
decreto legislativo;
  Visto  l'art.  9  del  decreto 31 maggio 1999, n. 248, "Regolamento
recante  criteri  e modalita' per la concessione della garanzia e per
la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che
prevede  che  il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n.
266/1997 stabilisca le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei
controlli  effettuati  dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande
presentate sul Fondo;
  Considerato  che  lo  stesso  art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n.
248, prevede che le modalita' sopracitate, deliberate dal comitato di
cui  all'art.  15,  comma 3, della legge n. 266/1997, siano approvate
dal   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 ottobre  2000 con il quale sono
state  approvate  le  modalita'  di svolgimento delle verifiche e dei
controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle richieste
presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
  Vista la nota del Mediocredito Centrale S.p.a. del 27 dicembre 2000
con  la quale sono state trasmesse alcune modifiche ai criteri e alle
modalita'   per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  verifica  e  di
controllo  adottate  dal  comitato di cui all'art. 15, comma 3, della
legge n. 266/1997 nella riunione del 18 dicembre 2000;
  Vista  la  nota  n.  5729  dell'8 marzo  2001 con la quale e' stata
acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 maggio 1999,
n.  248,  le modifiche ai criteri e alle modalita' per lo svolgimento
delle  verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale
S.p.a.  sulle  domande  presentate  al  Fondo  citato nelle premesse,
adottate  dal  comitato  di  cui  all'art.  15,  comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 18 dicembre 2000.
  2.  E'  riportato  in  allegato  al  presente  decreto il testo dei
criteri  e  delle  modalita' per lo svolgimento delle verifiche e dei
controlli  effettuati  dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande
presentate  al  fondo  di  garanzia  per  le piccole e medie imprese,
aggiornato con le modifiche di cui al comma 1.