IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. un Fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 stabilisca le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate sul Fondo; Considerato che lo stesso art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, prevede che le modalita' sopracitate, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997, siano approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2000 con il quale sono state approvate le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la nota del Mediocredito Centrale S.p.a. del 27 dicembre 2000 con la quale sono state trasmesse alcune modifiche ai criteri e alle modalita' per lo svolgimento dell'attivita' di verifica e di controllo adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione del 18 dicembre 2000; Vista la nota n. 5729 dell'8 marzo 2001 con la quale e' stata acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole e forestali; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche ai criteri e alle modalita' per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate al Fondo citato nelle premesse, adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 18 dicembre 2000. 2. E' riportato in allegato al presente decreto il testo dei criteri e delle modalita' per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, aggiornato con le modifiche di cui al comma 1.