IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
   Vista   la   legge   5   novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n. 86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
   Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
   Visto  il  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
   Visti  gli  articoli  1  e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451;
   Visto  l'art.  4,  comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
   Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge5 giugno 1998, n. 176;
   Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
   Vista  l'istanza  della  ditta S.p.a. Arquata Cementi, tendente ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
   Visto il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, con il quale e'
stata  approvata  la  prosecuzione  del programma di ristrutturazione
aziendale della summenzionata ditta;
   Visto   il   decreto   direttoriale  datato  17  ottobre  2000,  e
successivi,  con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 4 ottobre
1999, il suddetto trattamento;
   Acquisito il prescritto parere;
   Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
   A  seguito  dell'approvazione  della prosecuzione del programma di
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
datato  9  marzo 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Arquata Cementi, con sede in Arquata Scrivia
(Alessandria),   unita'   di   Cava   di  Voltaggio  (Alessandria)  e
stabilimento  e  ufficio  vendite  Alessandria,  per  un  massimo  di
quarantadue unita' lavorative, per il periodo dal 4 ottobre 2000 al 3
aprile 2001.
   Istanza  aziendale  presentata  il 5 ottobre 2000 con decorrenza 4
ottobre 2000.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 marzo 2001
                                         Il direttore generale: Daddi