IL DIRIGENTE GENERALE
              dell'Ufficio centrale per l'orientamento
            e la formazione professionale dei lavoratori
  Vista  la  legge  n. 196 del 24 giugno 1996 recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione;
  Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante
disposizioni in materia di apprendistato;
  Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di
contenuti   formativi   delle   attivita'   di   formazione  per  gli
apprendisti;
  Visto l'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 118 prevede
interventi in materia di formazione professionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 118, comma 16, della
legge  23 dicembre  2000,  n. 388, si dispone la destinazione di lire
200  miliardi,  a  carico  del  Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  per  il finanziamento delle
attivita'  di  formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se
svolte  oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
  2.  Le  risorse di cui al comma precedente vengono ripartite fra le
regioni  e  le  province  autonome  di Bolzano e Trento secondo quote
proporzionali   al  numero  degli  apprendisti  occupati  in  ciascun
territorio  e  prevedendo un limite minimo di un miliardo di lire per
ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia
autonoma  in  base  al criterio indicato in precedenza sono riportate
nella  tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante.
  3.  L'onere  di  cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.
  4.  Una  quota  fino  al  10% delle risorse assegnate potra' essere
utilizzata  per  il  finanziamento  di azioni collegate all'attivita'
formativa,  fra  le  quali  dovra'  essere  prevista  un'indagine  di
valutazione  sui risultati delle attivita' finanziate dal decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 agosto 1999, n.
302,  e  predisposta secondo i criteri fissati dall'Isfol in raccordo
con le regioni.
  Con  le  risorse  di cui al presente decreto non e' rimborsabile la
retribuzione degli apprendisti.