IL DIRIGENTE GENERALE dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1996 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attivita' di formazione per gli apprendisti; Visto l'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 118 prevede interventi in materia di formazione professionale; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si dispone la destinazione di lire 200 miliardi, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Le risorse di cui al comma precedente vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e prevedendo un limite minimo di un miliardo di lire per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma in base al criterio indicato in precedenza sono riportate nella tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993. 4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate potra' essere utilizzata per il finanziamento di azioni collegate all'attivita' formativa, fra le quali dovra' essere prevista un'indagine di valutazione sui risultati delle attivita' finanziate dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 agosto 1999, n. 302, e predisposta secondo i criteri fissati dall'Isfol in raccordo con le regioni. Con le risorse di cui al presente decreto non e' rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.