IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  914  del  6 dicembre 2000, pronunciata dal
tribunale  di  Terni  che  ha  dichiarato  il fallimento della S.r.l.
S.I.T.I.O. montaggi;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 dicembre 2000;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  S.I.T.I.O.
montaggi,  sede  in  Narni  (Terni)  unita'  in  Narni (Terni) per un
massimo   di   trentuno   unita'   lavorative   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 dicembre 2000 al 5 dicembre 2001.
  L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato a provvedere
al  pagamento  diretto  del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai   lavoratori   interessati,  nonche'  all'esonero  dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge n.
160/1988, citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale  previdenza  sociale verifica il rispetto del
limite  massimo  di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2001
                                         Il direttore generale: Daddi