IL MINISTRO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 75, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta una disciplina intesa a favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani dipendenti del settore privato; Vista la tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), in materia di requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianita; Ritenuto, ai sensi del comma 6 del citato art. 75, di stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo stesso, rinviando ad altro decreto quelle di attuazione delle norme di cui al comma 5; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1o aprile 2001, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti di eta' e di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianita' di cui alle norme in premessa, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima. 2. A tale fine i lavoratori devono impegnarsi a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni, ovvero fino al compimento dell'eta' pensionabile di vecchiaia qualora intervenga prima della scadenza del biennio, e stipulare con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento. 3. I lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui al presente decreto, devono darne comunicazione al competente istituto previdenziale allegando: copia del contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni a decorrere dalla prima "finestra" di pensionamento utile prevista dalla normativa vigente; dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il medesimo periodo. 4. L'obbligo del versamento contributivo viene meno per il datore di lavoro in corrispondenza dell'erogazione della retribuzione scaturente dal contratto di cui al comma 3.