IL MINISTRO DEL LAVORO
                      DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 75, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n.
388  (legge  finanziaria  2001),  che  detta  una disciplina intesa a
favorire   l'occupabilita'  dei  lavoratori  anziani  dipendenti  del
settore privato;
  Vista  la tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificata  ai  sensi  dell'art.  59,  commi  6  e  7, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449  (legge  finanziaria  1998),  in  materia di
requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianita;
  Ritenuto,  ai sensi del comma 6 del citato art. 75, di stabilire le
modalita'  di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e
4   dell'articolo  stesso,  rinviando  ad  altro  decreto  quelle  di
attuazione delle norme di cui al comma 5;
Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1o  aprile 2001, i lavoratori dipendenti del
settore  privato,  che  abbiano  maturato  i  requisiti  di eta' e di
contribuzione  per il diritto alla pensione di anzianita' di cui alle
norme  in  premessa,  possono  rinunciare  all'accredito contributivo
relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la
vecchiaia ed i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima.
  2.  A  tale  fine  i  lavoratori  devono  impegnarsi  a posticipare
l'accesso  al pensionamento per un periodo di almeno due anni, ovvero
fino  al  compimento  dell'eta'  pensionabile  di  vecchiaia  qualora
intervenga  prima  della  scadenza  del  biennio,  e stipulare con il
datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata
pari al posticipo del pensionamento.
  3.  I lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui al presente
decreto,   devono   darne   comunicazione   al   competente  istituto
previdenziale allegando:
    copia  del  contratto  di lavoro a tempo determinato di durata di
almeno  due  anni a decorrere dalla prima "finestra" di pensionamento
utile prevista dalla normativa vigente;
    dichiarazione,  da  rendere in contemporanea al datore di lavoro,
di   rinuncia   alla  copertura  contributiva  per  l'invalidita,  la
vecchiaia  ed  i superstiti per il periodo corrispondente alla durata
del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per
il medesimo periodo.
  4.  L'obbligo  del versamento contributivo viene meno per il datore
di   lavoro  in  corrispondenza  dell'erogazione  della  retribuzione
scaturente dal contratto di cui al comma 3.