IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dipartimento  della tutela della salute umana, della sanita' pubblica
veterinaria  e dei rapporti internazionali - Direzione generale della
prevenzione

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
unita'  locale  socio-sanitaria  n.  9  di Treviso, in data 26 maggio
2000,    intesa    ad   ottenere   il   rinnovo   dell'autorizzazione
all'espletamento  delle  attivita' di trapianto di segmenti vascolari
da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 29 dicembre 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1o marzo 2001
del  Ministro  della  sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno 1999 del Ministro della sanita, convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che  la regione Veneto adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  unita'  locale  socio-sanitaria  n.  9  di  Treviso,  e'
autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti
vascolari  da  cadacere  a  scopo  terapeutico, prelevati in Italia o
importati gratuitamente dall'estero.