IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  19 maggio  1997,  n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000,
17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali e'
stato  dichiarato  lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta,
Piemonte,   Liguria,   Lombardia,  Emilia-Romagna,  Veneto,  Toscana,
Friuli-Venezia  Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e
Bolzano,   in   conseguenza   dei  gravissimi  eventi  alluvionali  e
conseguenti  dissesti  idrogeologici  ripetutamente  verificatisi nei
rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;
  Viste  le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  246  del
20 ottobre  2000,  n.  3092  del  27 ottobre  2000,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre
2000,   n.  3093  dell'8 novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n.
3095  del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  277  del  27  novembre  2000,  n.  3096 del
30 novembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana  n.  282  del  2 dicembre  2000,  n.  3098  del
14 dicembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  299  del  23 dicembre  2000  e  n. 3110 del
1o marzo  2001,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 55 del 7 marzo 2001;
  Viste  le  leggi  11 dicembre  2000,  n. 365, articoli 4 e 4-bis, e
23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 5;
  Viste le segnalazioni relative agli ulteriori fabbisogni finanziari
per  gli interventi necessari al superamento dell'emergenza trasmesse
dalle   regioni  e  dalle  province  autonome  colpite  dagli  eventi
calamitosi  dell'autunno 2000 di cui ai citati decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
  Viste  le  note  prot.  n.  APC/432/2001/dir  del 3 aprile 2001, n.
APC/496/2001/dir   del   18 aprile   2001,  n.  APC/501/2001/dir  del
19 aprile 2001 e n. APC/535/2001/dir del 3 maggio 2001, del direttore
dell'Agenzia di protezione civile, con le quali e' stato delineato il
percorso tecnico-amministrativo per l'adempimento di quanto stabilito
dall'art.  1,  comma  5,  dell'ordinanza  n.  3110/2001  e sono stati
definiti, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate,
i criteri di valutazione delle relative esigenze prioritarie;
  Tenuto  conto  degli esiti delle riunioni svoltesi in data 22 marzo
2001,  in  Roma  presso  la  sede della regione Piemonte, e 19 aprile
2001,  in  Roma  presso  la  sede  del  Dipartimento della protezione
civile;
  Considerato  che  occorre  procedere  nell'attivita' di superamento
dell'emergenza   assegnando  ulteriori  risorse  per  gli  interventi
infrastrutturali  di  emergenza  e di messa in sicurezza previsti nei
piani generali predisposti dalle regioni e dalle province autonome ai
sensi  dell'ordinanza  n. 3090/2000, riservando una quota fino al 20%
di tali risorse all'eventuale avvio dell'erogazione dei contributi di
cui  alla  legge  n.  365/2000  a favore dei soggetti privati e delle
attivita'  produttive  danneggiate, in attesa del riparto complessivo
delle residue risorse disponibili;
  Acquisite le intese delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Puglia e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  nota prot. n. 012898 del 20 aprile 2001, con la quale la
Soprintendenza  per  i  beni  architettonici, artistici e storici per
l'Abruzzo  ha segnalato le precarie condizioni di alcuni tratti della
cinta  muraria  della  citta' dell'Aquila, con conseguente incombente
pericolo per la pubblica e privata incolumita';
  Vista  la  nota prot. n. APC/540/2001/dir del 3 maggio 2001, con la
quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha incaricato il
gruppo  di  lavoro  per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi
naturali  di  effettuare  un sopralluogo per verificare le condizioni
statiche  della  cinta  muraria  della  citta' de L'Aquila, a seguito
della citata nota della competente Soprintendenza;
  Viste  le  note  prot.  n. EME/15682/COM.136/48 del 7 maggio 2001 e
prot.  n.  EME/16164/COM.136  del  10 maggio  2001,  con  le quali il
presidente  del  gruppo  di  lavoro  per  la  salvaguardia  dei  beni
culturali  dai  rischi  naturali ha trasmesso l'esito del sopralluogo
effettuato  in  data  5 maggio  2001,  evidenziando una situazione di
grave  rischio  in  alcuni tratti della cinta muraria della citta' de
L'Aquila   e   indicando   l'urgenza  di  eseguire  alcune  opere  di
consolidamento;
  Vista  la  propria ordinanza n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  159  del
10 luglio 1997;
  Ritenuto  di  disporre  l'urgente realizzazione degli interventi di
consolidamento  urgente  dei  tratti  a maggiore  rischio della cinta
muraria  della  citta' de L'Aquila segnalati dal gruppo di lavoro per
la  salvaguardia  dei  beni  culturali dai rischi naturali ricorrendo
alle  disponibilita'  finanziarie di cui alla legge 27 marzo 1987, n.
120;
  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  la  prosecuzione  degli interventi prioritari piu' urgenti
contenuti  nei  piani  generali  straordinari  per  il ripristino, in
condizioni  di  sicurezza,  delle infrastrutture danneggiate e per la
riduzione   del   rischio   idrogeologico  di  cui  all'ordinanza  n.
3090/2000,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, sono assegnate
alle  sottoelencate regioni e province autonome le seguenti ulteriori
somme:  regione  autonoma  Valle  d'Aosta:  lire 40 miliardi; regione
Piemonte:  lire  380  miliardi;  regione  Liguria: lire 140 miliardi;
regione Lombardia: lire 30 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 117
miliardi;  regione  Toscana:  lire  115 miliardi; regione del Veneto:
lire  33  miliardi;  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 33
miliardi;  provincia  autonoma di Trento: lire 22 miliardi; provincia
autonoma di Bolzano: lire 30 miliardi.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e ai sensi dell'art. 144,
comma  5,  della  legge n. 388/2000, il Dipartimento della protezione
civile e' inoltre autorizzato a concedere, a decorrere dal 1o gennaio
2002,  contributi  annui  alle  regioni  e alle province autonome nei
sottoelencati  limiti,  per  l'attivazione,  in  deroga  ai limiti di
indebitamento  consentiti dalle norme vigenti, di mutui quindicennali
con  la  Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito privati:
regione  autonoma  Valle  d'Aosta: lire 2 miliardi; regione Piemonte:
lire  26  miliardi;  regione  Liguria:  lire  12,4  miliardi; regione
Lombardia:   lire   2,3   miliardi;   regione   Emilia-Romagna:  lire
7,5 miliardi;  regione  Toscana: lire 9 miliardi; regione del Veneto:
lire  2,9  miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 1,5
miliardi;  provincia autonoma di Trento: lire 1,1 miliardi; provincia
autonoma di Bolzano: lire 2,3 miliardi.
  3.  Ove  le  regioni  e  le  province  autonome facciano ricorso al
finanziamento  tramite  la  Cassa  depositi  e prestiti, la stessa e'
autorizzata  a  far  decorrere  i  mutui quindicennali dal 1o gennaio
2002.
  4. Le regioni e le province autonome hanno la facolta' di destinare
fino  al  20% delle risorse assegnate con il presente articolo per la
concessione  di  contributi  spettanti  ai  soggetti  privati ed alle
attivita'  produttive  danneggiate  ai sensi degli articoli 4 e 4-bis
della legge n. 365/2000.
  5.  Le  regioni  e le province autonome trasmettono al Dipartimento
della   protezione   civile,   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, un piano-stralcio contenente l'indicazione degli
interventi  gia'  compresi nei piani generali di cui all'ordinanza n.
3090/2000,  e  successive modifiche ed integrazioni, che si intendono
finanziare  con  le  risorse  assegnate  con il presente articolo. Il
piano  stralcio  puo'  comprendere  anche  interventi  finanziati con
risorse finanziarie provenienti da altre fonti, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000.