IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA e IL MINISTRO DELLE FINANZE, VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2; VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni; VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7; VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000, concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali; VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale; CONSIDERATA l'opportunita' di procedere all'istituzione di una classe delle lauree e di una classe delle lauree specialistiche nell'area delle discipline e delle scienze della difesa e della sicurezza, al fine anche di fornire i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 509/1999 e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 464/1997; ACQUISITO il preliminare concerto dei Ministri della Difesa e delle Finanze con nota rispettivamente del 5 dicembre 2000 (prot. 8/68860/E.XXIII.6) e del 2 gennaio 2001 (prot. 1); VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nella seduta dell'1 e 2 febbraio 2001; VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nella seduta del 17 e 18 gennaio 2001; VISTI i pareri della VII Commissione parlamentare della Camera dei Deputati, reso il 28 febbraio 2001 e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il 28 febbraio 2001; DECRETA: Art. 1 1. Sono istituite le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui agli allegati n. 1 e 2 del presente decreto, con le quali sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti, le attivita' formative indispensabili per conseguirli, il numero minimo di crediti per tipologia di attivita' formativa e per ambito disciplinare. 2. Le universita' istituiscono e attivano, nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al presente decreto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, degli statuti e dei regolamenti di ateneo. 3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al presente decreto sono definiti dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.