IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 7, comma 96, della legge n. 127 1997
e,   in   particolare,   l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri  conformi formulati dalla commissione tecnicoconsultiva di cui
all'art.  3  e  dal comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del predetto
regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista   l'istanza   presentata  dall'istituto  "S.I.F.  -  Societa'
italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in
psicoterapia funzionale corporea" con sedi in Napoli e Firenze;
  Visto  il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto
espresso  dalla  Commissione  tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;
  Visto  il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture  ed attrezzature ed ha altresi' formulato la
valutazione  tecnica  di  congruita' in merito all'istanza presentata
dal predetto istituto;
  Visto  il  decreto  in data 16 novembre 2000, con il quale e' stata
disposta  l'abilitazione  al  suddetto  istituto  ad  istituire  e ad
attivare  nella  sede  di  Firenze,  successivamente  alla  data  del
predetto  provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai
sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  titolo II del regolamento, a
condizione  che  sia  costituito  l'ufficio  amministrativo e che gli
spazi  disponibili  siano  ridistribuiti  in  modo  da  assicurare il
rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni comuni;
  Considerato   che   a   seguito  della  documentazione  integrativa
trasmessa  dal  predetto  istituto risultano soddisfatti gli standard
minimi di riferimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Si conferma l'abilitazione all'istituto "S.I.F. - Societa' italiana
di   psicoterapia  funzionale  -  Scuola  europea  di  formazione  in
psicoterapia  funzionale  corporea"  ad istituire e ad attivare nella
sede di Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini
di  cui  all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale
11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 aprile 2001
                                   Il capo del dipartimento: D'Addona