IL CAPO del Dipartimento trasporti terrestri Vista la direttiva 92/106 CEE del 7 dicembre 1992 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati fra Stati membri; Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 febbraio 2001, n. 28T, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 92/106 del 7 dicembre 1992; Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del citato decreto 15 febbraio 2001, n. 281, che prevede l'emanazione di uno specifico documento; Decreta: Art. 1. Regime amministrativo 1. Gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione devono essere permanentemente individuati mediante pannello inamovibile di colore blu avente le seguenti dimensioni cm 50 X 40 sul quale e' impressa la lettera "c" minuscola di altezza cm 20 di colore bianco. Il pannello deve essere fissato sulla parte anteriore della cabina di guida.