IL CAPO
                del Dipartimento trasporti terrestri
   Vista  la  direttiva  92/106 CEE del 7 dicembre 1992 relativa alla
fissazione  di  norme comuni per taluni trasporti combinati fra Stati
membri;
   Visto  il  decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione
del  15  febbraio 2001, n. 28T, con il quale e' stata data attuazione
alla direttiva 92/106 del 7 dicembre 1992;
   Visto  in  particolare  l'art.  3,  comma  2 del citato decreto 15
febbraio  2001,  n.  281,  che  prevede l'emanazione di uno specifico
documento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Regime amministrativo
   1.  Gli  autoveicoli  destinati in via esclusiva all'effettuazione
del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta
di  circolazione  devono  essere permanentemente individuati mediante
pannello  inamovibile  di colore blu avente le seguenti dimensioni cm
50  X 40 sul quale e' impressa la lettera "c" minuscola di altezza cm
20  di  colore  bianco.  Il  pannello deve essere fissato sulla parte
anteriore della cabina di guida.