IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  29 maggio 1991, n. 178, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  15 giugno  1991, cosi' come
modificato   dal   decreto   legislativo  18 febbraio  1997,  n.  44,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54
del 6 marzo 1997, "Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica
le   direttive   65/65/CEE,   75/318/CEE  e  75/319/CEE  relative  ai
medicinali";
  Visto  in  particolare  l'art.  20, comma 5 e comma 6, del predetto
decreto  legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia
di  controlli  di  Stato  sui vaccini vivi e sulle relative procedure
tecniche di esecuzione;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.18 del 3 agosto 1993,
"Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'";
  Considerato  che  l'Istituto  superiore  di sanita' ha espresso con
nota  n.  047190/VIR 12 in data 20 novembre 2000 il proprio parere in
merito  alla  messa a punto delle procedure del controllo del vaccino
antipoliomielite  inattivato (IPV), dettando le relative modalita' di
esecuzione;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  in proposito dal Consiglio
superiore di sanita' nella seduta del 20 dicembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  superiore  di  sanita',  ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera  e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, effettua
i controlli sul vaccino antipoliomielite inattivato (IPV).