IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visti gli articoli 2 e 35 della Costituzione; Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori delle attivita' formative non coperte da contributo regionale; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, attuativo della legge 14 febbraio 1987, n. 40, relativo a criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987; Visto l'art. 9 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, sugli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo il quale l'onere derivante dalla legge n. 40/1987 grava sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che la concessione di sovvenzioni di qualunque genere anche a enti privati sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni procedenti devono attenersi; Visto l'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che prevede, quale tipico atto d'indirizzo politico amministrativo di competenza esclusiva degli organi di Governo, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi; Visto l'art. 118, comma 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la determinazione, a mezzo di decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei criteri e delle modalita' di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Considerato che con precedenti decreti, decreto ministeriale n. 476/VI/98 del 30 novembre 1998, decreto direttoriale n. 191/VI/99 del 31 maggio 1999 e decreto direttoriale n. 387/VI/2000 del 27 novembre 2000, sono gia' stati definiti i criteri procedurali che disciplinano l'erogazione di contributi straordinari a favore degli enti ex lege n. 40/1987 per gli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000; Ritenuta la necessita' di definire, anche con efficacia retroattiva e conseguente abrogazione per incompatibilita' dei precedenti decreti, univoci criteri procedurali destinati a disciplinare la concessione dei contributi straordinari ex lege n. 40/1987 comunque previsti nei vari esercizi finanziari; Ravvisata l'opportunita' di svincolare i costi ammissibili di cui all'art. 3 dai limiti precedenti, modellati su quelli vigenti per il contributo ordinario ex legen. 40/1987, fermo restando il limite generale di riscontrate ed oggettive esigenze di coordinamento operativo; Decreta: Art. 1. Enti beneficiari 1. Possono fruire del contributo annuale straordinario di cui ai capitoli di entrata 2009 e uscita 7018 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. gli enti beneficiari dell'ultimo contributo ordinario emanato ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40.