IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visti gli articoli 2 e 35 della Costituzione;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1987,  n.  40,  recante norme per la
copertura   delle  spese  generali  di  amministrazione  relative  al
coordinamento  operativo  a  livello  nazionale  degli  enti  privati
gestori   delle   attivita'   formative  non  coperte  da  contributo
regionale;
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, attuativo della
legge  14 febbraio 1987, n. 40, relativo a criteri e modalita' per la
determinazione  dei  contributi  previsti  dalla  predetta  legge  n.
40/1987;
  Visto  l'art. 9 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, sugli
interventi  urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito con legge
19 luglio  1993,  n.  236,  secondo  il quale l'onere derivante dalla
legge  n.  40/1987  grava sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
per  la  formazione  professionale  e  per l'accesso al Fondo sociale
europeo;
  Visto  l'art.  12  della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso  ai  documenti amministrativi, che prevede che la concessione
di   sovvenzioni  di  qualunque  genere  anche  a  enti  privati  sia
subordinata  alla  predeterminazione  e  pubblicazione  dei criteri e
delle modalita' cui le amministrazioni procedenti devono attenersi;
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto legislativo
3 febbraio     1993,     n.     29,     recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge  23 ottobre  1992,  n.  421",  che  prevede,  quale tipico atto
d'indirizzo  politico  amministrativo  di  competenza esclusiva degli
organi  di Governo, la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi;
  Visto  l'art.  118,  comma 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  prevede  la  determinazione, a mezzo di decreto del Ministro del
lavoro  e  della previdenza sociale, dei criteri e delle modalita' di
destinazione  al  finanziamento  degli interventi di cui all'art. 80,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Considerato  che  con  precedenti  decreti, decreto ministeriale n.
476/VI/98 del 30 novembre 1998, decreto direttoriale n. 191/VI/99 del
31 maggio  1999 e decreto direttoriale n. 387/VI/2000 del 27 novembre
2000, sono gia' stati definiti i criteri procedurali che disciplinano
l'erogazione  di  contributi straordinari a favore degli enti ex lege
n. 40/1987 per gli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000;
  Ritenuta la necessita' di definire, anche con efficacia retroattiva
e   conseguente   abrogazione  per  incompatibilita'  dei  precedenti
decreti,  univoci  criteri  procedurali  destinati  a disciplinare la
concessione  dei  contributi straordinari ex lege n. 40/1987 comunque
previsti nei vari esercizi finanziari;
  Ravvisata  l'opportunita'  di svincolare i costi ammissibili di cui
all'art.  3 dai limiti precedenti, modellati su quelli vigenti per il
contributo  ordinario  ex  legen.  40/1987,  fermo restando il limite
generale  di  riscontrate  ed  oggettive  esigenze  di  coordinamento
operativo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Enti beneficiari
  1.  Possono  fruire  del contributo annuale straordinario di cui ai
capitoli  di entrata 2009 e uscita 7018 del Fondo di rotazione per la
formazione   professionale   e  per  l'accesso  al  F.S.E.  gli  enti
beneficiari  dell'ultimo  contributo ordinario emanato ai sensi della
legge 14 febbraio 1987, n. 40.