IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative e art. 69, relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 maggio 1999, n. 179, relativo all'individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli apprendisti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 5, sull'assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato; Visto l'accordo della Conferenza unificata Stato-regioni del 14 settembre 2000 in materia di istruzione e formazione tecnica superiore; Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni; Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. I moduli formativi aggiuntivi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000 sono rivolti a: elevare il livello culturale e professionale dei giovani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento sociale; fornire le competenze di base per un efficace inserimento nel mondo del lavoro; favorire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi previsti per l'accesso a tale sistema.