IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione;
  Vista  la  legge  del  17 maggio  1999,  n.  144, art. 68, relativo
all'obbligo  di  frequenza di attivita' formative e art. 69, relativo
all'istruzione e formazione tecnica superiore;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 20 maggio 1999, n. 179, relativo all'individuazione dei contenuti
delle attivita' di formazione degli apprendisti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 12 luglio
2000,    n.    257,    art.    5,    sull'assolvimento   dell'obbligo
nell'apprendistato;
  Visto   l'accordo  della  Conferenza  unificata  Stato-regioni  del
14 settembre  2000  in  materia  di  istruzione  e formazione tecnica
superiore;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni;
  Sentite  le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  I moduli formativi aggiuntivi di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000 sono rivolti a:
    elevare   il   livello  culturale  e  professionale  dei  giovani
apprendisti  al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento
sociale;
    fornire  le  competenze  di  base per un efficace inserimento nel
mondo del lavoro;
    favorire  gli  eventuali  passaggi  nel  sistema  di istruzione e
formazione,  ed in particolare nel sistema di Istruzione e formazione
tecnica  superiore  (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard
minimi previsti per l'accesso a tale sistema.