1.  In  applicazione  dell'art.  12  del  decreto  del  Ministro  del
Commercio  con  l'Estero  del  19  aprile  2001  n.  171  di  seguito
denominato "Regolamento", sono approvati:
- il modello della domanda di ammissione al contributo (all.1);
-  la  scheda  tecnica  da  allegare  alla  domanda  di ammissione al
contributo  ai  sensi  dell'art.4,  comma  4,  lettera  a) del citato
Regolamento (all.2);
-  la scheda di partecipazione dei partner all'iniziativa da allegare
alla  domanda di contributo ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera b)
del citato Regolamento (all.3);
- il modello della garanzia da prestare ai sensi dell'art.9, comma 6,
del citato Regolamento (all. 4);
-  il  modello del rendiconto di cui all'art.9 del citato Regolamento
(all. 5).
Al  fine  di  rendere  piu' agevole la presentazione delle domande di
contributo  e  di  facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, sia in
fase  di  concessione  che  di  liquidazione del contributo, i citati
allegati,  sono  corredati da note esplicative e da istruzioni per la
compilazione,  cui  il  proponente  deve obbligatoriamente attenersi.
Inoltre,  in  presenza  di  dichiarazioni,  impegni, autorizzazioni e
obblighi  non  sono  ammesse  cancellazioni, abrasioni o modifiche di
alcun tipo al testo.
LE  DOMANDE  NON  REDATTE  SECONDO  I MODELLI E LE DISPOSIZIONI SOPRA
RICHIAMATI SARANNO RITENUTE INAMMISSIBILI (ART. 4 DEL REGOLAMENTO).
2. In applicazione dell'art. 8, comma 3 del Regolamento sopra citato,
la tipologia delle spese ammissibili, determinata tenendo conto della
prassi degli organismi dell'Unione Europea, e' la seguente:
-  Possono essere prese in considerazione soltanto le spese fatturate
in  data  successiva  alla presentazione della domanda di contributo.
Dette  spese  possono  riguardare:  personale,  consulenze,  docenze,
viaggi  e  diarie, materiali e attrezzature (acquistate o affittate),
pubblicazioni,   traduzioni   ed   interpretariato,  affitto  locali,
amministrazione/organizzazione,  nonche'  altre voci da valutare caso
per caso.
-  Il progetto deve essere realizzato con personale e strutture degli
organismi  promotori,  italiani e locali, e di eventuali partner. Nel
caso  in  cui essi non abbiano adeguate risorse umane e materiali, e'
possibile  far  ricorso,  per  realizzare  specifici compiti (escluso
pertanto  il  coordinamento)  a consulenti esterni, giustificandone i
motivi  e  fornendo  le  informazioni  necessarie per una valutazione
delle  professionalita' coinvolte (curricula vitae). In ogni caso, le
spese per consulenze esterne non devono superare il 30 % dell'importo
complessivo della voce "retribuzioni".
In  caso di reclutamento di esperti esterni, e' necessario dichiarare
che   nella   scelta   si   e'  tenuto  conto  del  miglior  rapporto
qualita/prezzo  e  nei  relativi  contratti  devono  essere  indicate
dettagliatamente le prestazioni e i costi previsti.
Per  quanto concerne i compensi unitari (un mese = 22 gg. lavorativi)
per  retribuzioni  e  diarie  (per  diem),  si deve far riferimento a
quelli  normalmente fissati dagli organismi internazionali (vedasi le
seguenti      pagine      del     Sito     Internet     della     UE:
europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1 en.htm                  e
http://europa.eu.int/comm/europeaid/experts/avis en.htm),       fermo
restando  che  il  relativo  giudizio di pertinenza resta comunque di
competenza dell'Amministrazione.
-  Nel  costo  del  personale  dipendente  rientrano anche i relativi
contributi sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi di
categoria.  Il  costo  unitario  relativo a tale personale, ancorche'
dimostrato  con  buste  paga  o  altro, non deve eccedere il compenso
massimo previsto per gli esperti esterni.
-  Nella  voce  "viaggi"  sono  esclusi  i  trasferimenti  locali che
rientrano nelle diarie. Per i viaggi aerei e' ammesso il rimborso del
costo del biglietto in classe turistica.
-  Le attrezzature devono risultare strumentali alle attivita' e agli
obiettivi del progetto e la relativa spesa, che non deve in ogni caso
superare  il 30% del costo globale dell'iniziativa, puo' essere presa
in  considerazione  solo se i beni in questione restano di proprieta'
del  partner  locale.  Anche  per  tale voce, cosi' come per tutte le
altre acquisizioni di beni e servizi esterni e' necessario dichiarare
che   nella   scelta   si   e'  tenuto  conto  del  miglior  rapporto
qualita/prezzo.
-  Per  quanto  concerne le spese generali di amministrazione, queste
possono  essere  imputate  al  progetto  pro-quota fino ad un importo
massimo  dell'8%  del  costo  totale del progetto. Nei limiti del 3%,
puo' essere indicata una somma forfettaria.
Sono  considerate  spese  "figurative  -  in natura" quelle sostenute
all'interno  delle strutture dai soggetti coinvolti nell'iniziativa e
computate pro-quota a fronte di una specifica destinazione di risorse
umane e materiali (dipendenti, locali, ecc.) al progetto.
Sono  invece considerate "finanziarie" le spese sostenute all'esterno
per  acquisizione  di  beni  e  servizi  esclusivamente  destinati al
progetto.
-  Non  sono  ammesse:  spese  per  ammortamento, spese per interessi
passivi  e per fidejussioni, spese di rappresentanza, fondi destinati
ai  soggetti  partecipanti  ai  corsi  di formazione se aggiuntivi al
rimborso spese per soggiorno, borse di studio, spese preparatorie del
progetto,  IVA o altra tassa equivalente (nei casi sopra richiamati).
Non  sono  ammesse  inoltre  spese relative a tipologie di intervento
diverse  da  quelle  specificatamente  previste  ed  in  particolare:
allestimento  di  base  e  ristrutturazione  di  immobili  ed uffici,
apertura  uffici  di rappresentanza all'estero, forniture di beni per
il   funzionamento   dell'azienda   o   dell'organismo   destinatario
dell'intervento.
Nei  singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le
spese a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto.
3.  I  Paesi  di  intervento  della  Legge n. 212/92 per l'anno 2001,
individuati (ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 31
marzo  1998  n.  143) con delibera della V Commissione permanente del
CIPE  del  15  dicembre  2000,  sono  i  seguenti:  Albania, Algeria,
Armenia,  Azerbaijan,  Bosnia  Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto,
Estonia,   Federazione   Russa,  Georgia,  Kazakistan,  Kirghizistan,
Lettonia,  Libia,  Lituania,  Macedonia,  Marocco,  Moldova, Polonia,
Repubblica  Ceca,  Repubblica  Fed.  Yugoslava,  Romania, Slovacchia,
Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
4.  Le  domande  presentate, ove contenenti un riferimento al D.M. 20
marzo 2001 e alla Circolare 23 marzo 2001 n. 102863, saranno comunque
considerate ammissibili all'istruttoria.
  Roma, 15 maggio 2001

                              Il Direttore Generale
                          per la promozione degli scambi
                     e l'internazionalizzazione delle imprese
                             (Gianfranco Caprioli)