IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa
talune  modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e
in particolare l'art. 2, par. 1, che dispone il divieto di vinificare
uve da tavola;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 agosto  2000,  n.  260  recante
disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione del regolamento (CE) n.
1493/1999 ed in particolare l'art. 1, par. 2;
  Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  16 maggio  1997,  concernente  il divieto di vinificazione
delle  uve  da  tavola  e  modalita' applicative per la vinificazione
delle  uve  a duplice attitudine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997;
  Visto  il  decreto  del Ministro per le politiche agricole 6 agosto
1997,  concernente  l'applicazione del divieto di vinificazione delle
uve  da  tavola  di cui all'art. 36, par. 1, del regolamento (CEE) n.
822/1987,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 190 del 16 agosto 1997;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
11 ottobre  1999,  n.  35686, concernente il registro nazionale delle
varieta'  di vite istituito a norma del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1164/1969;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  della  Commissione  n. 2238/1993 del
Consiglio  dell'unione  del  26 luglio 1993 relativo ai documenti che
scortano  il  trasporto  dei  prodotti e alla tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo;
  Considerata la necessita' di individuare i quantitativi normalmente
vinificati  delle  uve  di alcune varieta' di viti che figurano nella
classificazione, per la stessa unita' amministrativa, come varieta' a
duplice  attitudine e cioe' sia come varieta' ad uve da vino sia come
varieta' destinate ad altro uso;
  Considerato  che i quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per
la  produzione di vino da tavola appartenenti alle varieta' a duplice
attitudine ed i prodotti da essi ottenuti nonche' le uve da tavola ed
i   prodotti   da   esse   ottenuti   costituiscono,   per   le  loro
caratteristiche  intrinseche,  materie  prime particolarmente idonee,
tal  quali  od  in  miscela,  alla  trasformazione  in  quei prodotti
disciplinati  dal reg. (CEE) n. 822/1987 e dal reg. (CE) n. 1493/1999
per  i  quali e' prescritta, invece, l'esclusiva utilizzazione di uve
da  vino  e  che,  pertanto,  potrebbe  essere  perturbato il normale
equilibrio  del  mercato  di  questi  ultimi  prodotti ed il connesso
regime dei benefici previsto dai regolamenti comunitari;
  Considerata  la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita'
di  trasformazione  delle  uve  e  dei prodotti dalle stesse ottenuti
provenienti  da  varieta'  classificate  per la produzione di vino, a
duplice  attitudine  e  da  tavola siano effettuate in stabilimenti a
cio'   appositamente   destinati,   in   conformita'   alla   diversa
regolamentazione   cui   soggiacciono   detti   prodotti  nell'ambito
dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;
  Ritenuta  l'urgenza  di  predisporre gli strumenti atti a garantire
l'efficacia  dei  controlli sulla trasformazione e sulla circolazione
delle uve da tavola;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  conferenza  Stato-Regioni nella
seduta del 12 ottobre 2000, repertorio n. 1042;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
    a) "autorita' di controllo":
      1) le  Regioni  e le Province autonome di Trento e di Bolzano -
Assessorato all'agricoltura;
      2) il  Ministero  delle politiche agricole e forestali - Uffici
periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
      3) il   Comando   Carabinieri   tutela   norme   comunitarie  e
agroalimentari;
    b) "documenti  di  accompagnamento  e  registri":  i documenti di
accompagnamento ed i registri emessi, tenuti e conservati a norma del
regolamento  (CEE)  n.  2238/1993  e  del  decreto  interministeriale
19 dicembre 1994, n. 768.