IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e in particolare l'art. 2, par. 1, che dispone il divieto di vinificare uve da tavola; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed in particolare l'art. 1, par. 2; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 maggio 1997, concernente il divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalita' applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 6 agosto 1997, concernente l'applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola di cui all'art. 36, par. 1, del regolamento (CEE) n. 822/1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 1997; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 1999, n. 35686, concernente il registro nazionale delle varieta' di vite istituito a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969; Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 2238/1993 del Consiglio dell'unione del 26 luglio 1993 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Considerata la necessita' di individuare i quantitativi normalmente vinificati delle uve di alcune varieta' di viti che figurano nella classificazione, per la stessa unita' amministrativa, come varieta' a duplice attitudine e cioe' sia come varieta' ad uve da vino sia come varieta' destinate ad altro uso; Considerato che i quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola appartenenti alle varieta' a duplice attitudine ed i prodotti da essi ottenuti nonche' le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti costituiscono, per le loro caratteristiche intrinseche, materie prime particolarmente idonee, tal quali od in miscela, alla trasformazione in quei prodotti disciplinati dal reg. (CEE) n. 822/1987 e dal reg. (CE) n. 1493/1999 per i quali e' prescritta, invece, l'esclusiva utilizzazione di uve da vino e che, pertanto, potrebbe essere perturbato il normale equilibrio del mercato di questi ultimi prodotti ed il connesso regime dei benefici previsto dai regolamenti comunitari; Considerata la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita' di trasformazione delle uve e dei prodotti dalle stesse ottenuti provenienti da varieta' classificate per la produzione di vino, a duplice attitudine e da tavola siano effettuate in stabilimenti a cio' appositamente destinati, in conformita' alla diversa regolamentazione cui soggiacciono detti prodotti nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo; Ritenuta l'urgenza di predisporre gli strumenti atti a garantire l'efficacia dei controlli sulla trasformazione e sulla circolazione delle uve da tavola; Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 12 ottobre 2000, repertorio n. 1042; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si definiscono: a) "autorita' di controllo": 1) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorato all'agricoltura; 2) il Ministero delle politiche agricole e forestali - Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi; 3) il Comando Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari; b) "documenti di accompagnamento e registri": i documenti di accompagnamento ed i registri emessi, tenuti e conservati a norma del regolamento (CEE) n. 2238/1993 e del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.