IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
                   del Dipartimento della qualita'
              dei prodotti agroalimentari e dei servizi
VISTO   il   decreto  ministeriale  18  luglio  2000  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.130  alla  Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21
agosto   2000   "Elenco   nazionale   dei   prodotti   agroalimentari
tradizionali";
	CONSIDERATO  che  l'art.2  del citato decreto prevedeva che la prima
revisione  dell'elenco  predetto  avrebbe  avuto  luogo  entro  il 31
gennaio 2001;
	CONSIDERATO  che nel termine stabilito dall'art.2 del citato decreto
sono  pervenuti  gli  elenchi  regionali  e  provinciali dei prodotti
agroalimentari  tradizionali,  ad  accezione  di quelli delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Lombardia e della Provincia Autonoma di Bolzano,
che  non  hanno  ritenuto dover apportare modifiche agli elenchi gia'
pubblicati con il decreto ministeriale 18 luglio 2000;
	CONSIDERATO che le Regioni Campania e Toscana pur avendo trasmesso i
rispettivi   elenchi,   nei  termini  sopra  individuati,  non  hanno
completato l'invio della rispettiva documentazione e che pertanto gli
elenchi  delle  predette  Regioni  saranno  pubblicati con successivo
provvedimento che integrera' il presente decreto;
	CONSIDERATO   che  nell'elenco  nazionale  sono  stati  eliminati  o
modificati denominazioni e termini confliggenti con l'art.13 del reg.
(CEE) n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;
	RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione della prima revisione
dell'elenco  dei  prodotti agroalimentari tradizionali in conformita'
del disposto dell'art.3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre
1999, n.350;
                              DECRETA:
                                Art.1
1.	In  attuazione  dell'art.3,  comma  3  del  decreto ministeriale 8
settembre   1999,   n.350   citato  in  epigrafe,  si  provvede  alla
pubblicazione   della   prima  revisione  dell'elenco  nazionale  dei
prodotti  agroalimentari  definiti tradizionali dalle Regioni e dalle
Province Autonome di Trento e Bolzano.
2.	L'allegato  elenco,  articolato  su  base regionale e provinciale,
costituisce parte integrante del presente decreto.