IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n.130 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000 "Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali"; CONSIDERATO che l'art.2 del citato decreto prevedeva che la prima revisione dell'elenco predetto avrebbe avuto luogo entro il 31 gennaio 2001; CONSIDERATO che nel termine stabilito dall'art.2 del citato decreto sono pervenuti gli elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali, ad accezione di quelli delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia e della Provincia Autonoma di Bolzano, che non hanno ritenuto dover apportare modifiche agli elenchi gia' pubblicati con il decreto ministeriale 18 luglio 2000; CONSIDERATO che le Regioni Campania e Toscana pur avendo trasmesso i rispettivi elenchi, nei termini sopra individuati, non hanno completato l'invio della rispettiva documentazione e che pertanto gli elenchi delle predette Regioni saranno pubblicati con successivo provvedimento che integrera' il presente decreto; CONSIDERATO che nell'elenco nazionale sono stati eliminati o modificati denominazioni e termini confliggenti con l'art.13 del reg. (CEE) n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992; RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione della prima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali in conformita' del disposto dell'art.3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350; DECRETA: Art.1 1. In attuazione dell'art.3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350 citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione della prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. 2. L'allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto.