Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.

  1.  Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale,
le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono
sostituite  dalle  parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
numeri 4 e 7-bis.".
  2.  Nell'articolo  407,  comma  2,  lettera a), n. 4, del codice di
procedura  penale, dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono
inserite  le  parole:  ",  nonche'  delitti di cui agli articoli 270,
terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice
penale;".
 
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  406 del codice di
          procedura  penale,  come  modificato  dal decreto-legge qui
          pubblicato:
              "Art.  406  (Proroga  del  termine).  -  1. Il pubblico
          ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice
          (328),  per  giusta  causa, la proroga del termine previsto
          dall'art.  405.  La  richiesta contiene l'indicazione della
          notizia   di  reato  e  l'esposizione  dei  motivi  che  la
          giustificano.
              2.  Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste dal
          pubblico  ministero  nei  casi  di particolari complessita'
          delle   indagini  ovvero  di  oggettiva  impossibilita'  di
          concluderle entro il termine prorogato (407).
              2-bis.  Ciascuna  proroga  puo'  essere autorizzata dal
          giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
              3.  La  richiesta di proroga e' notificata (148 ss.), a
          cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare
          memorie  entro  cinque  giorni  dalla  notificazione,  alla
          persona  sottoposta  alle  indagini  nonche'  alla  persona
          offesa  dal  reato  (90,  91) che, nella notizia di reato o
          successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di
          volere  essere  informata.  Il giudice provvede entro dieci
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per la presentazione
          delle memorie.
              4.  Il  giudice  autorizza  la  proroga del termine con
          ordinanza   (125)  emessa  in  camera  di  consiglio  senza
          intervento del pubblico ministero e dei difensori.
              5.  Qualora  ritenga  che  allo stato degli atti non si
          debba  concedere  la  proroga, il giudice, entro il termine
          previsto  dal  comma  3  secondo  periodo,  fissa  la  data
          dell'udienza  in  camera  di  consiglio  e ne fa notificare
          avviso  al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
          indagini  nonche',  nell'ipotesi prevista dal comma 3, alla
          persona  offesa  dal reato. Il procedimento si svolge nelle
          forme previste dall'art. 127.
              5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  3,  4  e 5 non si
          applicano  se  si  procede  per taluno dei delitti indicati
          nell'art. 51, comma 3-bis e nell'art. 407, comma 2, lettera
          a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con
          ordinanza  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione della
          richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
              6.  Se  non  ritiene  di  respingere  la  richiesta  di
          proroga,  il  giudice  autorizza  con ordinanza il pubblico
          ministero a proseguire le indagini.
              7.   Con  l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di
          proroga,   il  giudice,  se  il  termine  per  le  indagini
          preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
          a  dieci  giorni  per  la  formulazione delle richieste del
          pubblico ministero a norma dell'art. 405.
              8.  Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione
          della  richiesta di proroga e prima della comunicazione del
          provvedimento   del  giudice  sono  comunque  utilizzabili,
          sempre  che,  nel caso di provvedimento negativo, non siano
          successivi    alla    data    di   scadenza   del   termine
          originariamente previsto per le indagini.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  407 del codice di
          procedura  penale,  come  modificato  dal decreto-legge qui
          pubblicato:
              "Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini
          preliminari)  -  1.  Salvo  quanto  previsto dall'art. 393,
          comma  4,  la  durata  delle  indagini preliminari non puo'
          comunque superare diciotto mesi (553).
              2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
                a) i delitti appresso indicati:
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422 del codice penale;
                  2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
          575,  628,  terzo  comma,  629,  secondo comma, e 630 dello
          stesso codice penale;
                  3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso articolo;
                  4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
          delitti  di  cui  agli  articoli 270, terzo comma, 270-bis,
          secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
                  5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma  terzo,  della legge
          18 aprile 1915, n. 110;
                  6)  delitti  di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
          del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
                  7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
                  7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          comma  1,  600-ter,  comma  1,  601,  609-bis nelle ipotesi
          aggravate    previste    dall'art.   609-ter.   609-quater,
          609-octies del codice penale;
                b) notizie   di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
          tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese;
                c) indagini  che  richiedono  il  compimento  di atti
          all'estero (727 ss.);
                d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
              3.  Salvo  quanto previsto dall'art. 415-bis qualora il
          pubblico  ministero  non  abbia  esercitato l'azione penale
          (405)  o  richiesto  l'archiviazione  (408,  411,  415) nel
          termine  stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli
          atti  di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non
          possono essere utilizzati.".