IL RETTORE

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.
382;
  Visto  l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto  l'art.  4 del decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1992
relativo  all'allocazione  delle  strutture della Seconda Universita'
degli studi di Napoli;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato
nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del
18 giugno  1996 con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della
legge  9 maggio  1989  n.  168,  lo  statuto  di  autonomia di questa
Universita' e, in particolare, l'art. 11, quarto comma, che contempla
l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che  il  predetto statuto non contiene gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia
titoli   con   valore   giacche'  gli  stessi  saranno  inseriti  nel
regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che,  nelle  more  dell'approvazione ed emanazione del
sopracitato  regolamento  didattico di Ateneo, e' necessario comunque
procedere   alle   modificazioni  di  cui  all'ordinamento  didattico
universitario;
  Visto  l'art.  17, commi 95, 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
  Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 688 del 29 aprile 1998;
  Visto   l'art.  2,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27 gennaio  1998, n. 25, relativo al "Regolamento recante
la  disciplina  dei  procedimenti  relativi  allo  sviluppo  ed  alla
programmazione   del   sistema  universitario,  nonche'  ai  comitati
regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998 recante: "Determinazione
degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000";
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242;
  Visti  gli  articoli 9 e 22 del decreto ministeriale 21 giugno 1999
"Programmazione  del sistema universitario per il triennio 1998/2000"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 2171 del 21 giugno 1999, di questo
Ateneo,  con  cui  e' stato emanato il regolamento per la stipula dei
contratti di insegnamento;
  Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare
il comma 2 dell'art. 5;
  Viste  le  delibere  del  consiglio  di facolta' di giurisprudenza,
adunanze  del 17 novembre 1998, dell'11 gennaio e del 16 marzo 1999 e
del 23 febbraio 2000;
  Viste  le  delibere  del  senato accademico, adunanze del 29 maggio
1998 e del 12 maggio 2000;
  Viste  le  delibere  del consiglio di amministrazione, adunanze del
29 maggio 1998 e del 12 maggio 2000;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  comitato regionale di
coordinamento   universitario   per  la  Campania  nell'adunanza  del
9 luglio 1998;
  Vista la nota ministeriale prot. n. 1823 del 16 dicembre 1999;
  Visto   il  regolamento  interministeriale  recante  le  norme  per
l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per
le  professioni legali - decreto 21 dicembre 1999, n. 537, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000;
  Vista  la  nota  ministeriale  prot.  n.  514 dell'8 marzo 2000 con
l'allegata  scheda  risorse  per  la scuola di specializzazione sopra
indicata;
  Considerato  che  la  facolta'  di  giurisprudenza  ha compilato la
suddetta  scheda  risorse, indicando altresi' l'importo delle tasse e
contributi  universitari  per  l'iscrizione  all'anzidetta  scuola di
specializzazione;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 3289 del 29 settembre 2000;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale  nell'adunanza  dell'8  febbraio  2001,  trasmesso con nota
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
prot. n. 858 del 28 febbraio 2001;
                              Decreta:
  E' istituita presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli la
seguente scuola di specializzazione:

                     Scuola di specializzazione
                      per le professioni legali
                               Art. 1.
  Presso  la  Seconda Universita' degli studi di Napoli - facolta' di
giurisprudenza,  e'  istituita  la  scuola di specializzazione per le
professioni  legali  per le finalita' di cui all'art. 16, comma 2 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
  La    scuola   e'   struttura   didattica   dell'Universita',   cui
contribuiscono,  la  facolta'  di  giurisprudenza  e  i  dipartimenti
interessati  e  provvede  alla  formazione  comune  dei  laureati  in
giurisprudenza  attraverso  l'approfondimento  teorico,  integrato da
esperienze   pratiche,  finalizzate  all'assunzione  dell'impiego  di
magistrato  ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o
notaio.