IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo statuto di autonomia dell'Universita', cosi' come emanato
con  decreto  rettorale  n.  983  del  30 ottobre  1993  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  delibera del senato accademico allargato del 13 dicembre
2000,  che  ha  approvato  modifiche  al testo di alcuni articoli del
predetto statuto;
  Visto  il  decreto  del  M.U.R.S.T.  di  data  8 marzo 2001, che ha
formulato alcune osservazioni alle modifiche predette;
  Vista la delibera del senato accademico allargato del 21 marzo 2001
con  la  quale  l'Ateneo  ha  deciso  di  adeguarsi alle osservazioni
formulate,   fatta  eccezione  per:  la  seconda  parte  della  prima
osservazione  (rif.:  art.  5,  comma 2,  del decreto M.U.R.S.T.), in
quanto  il  periodo  transitorio  e'  gia' disciplinato nel testo del
sesto comma dell'art. 83; l'ultima osservazione formulata (rif.: art.
64, comma 7, del decreto M.U.R.S.T.), in quanto l'Universita' intende
mantenere  la  suddivisione  fra  i propri regolamenti interni, cosi'
come deliberata nella proposta di modifica;
  Riservandosi   di  inoltrare  in  un  secondo  tempo  le  ulteriori
modifiche  di  statuto  conseguenti alle osservazioni di opportunita'
contenute  nel  sopra  detto  decreto  M.U.R.S.T.  dell'8 marzo 2001,
facenti riferimento all'art. 14 e all'art. 40;
  Visto l'art. 63 del vigente statuto dell'Universita';
                              Decreta:
  1.  I  seguenti  articoli  dello statuto di autonomia vengono cosi'
modificati o soppressi:
  "Art.  5  (Didattica).  -  1.  L'insegnamento  deve  promuovere  la
preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze,
esperienze  e  metodologie congrue con il titolo di studio che questi
intende conseguire.
  2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei
seguenti titoli:
    a) laurea;
    b) laurea specialistica;
    c) diploma di specializzazione;
    d) dottorato di ricerca.
  3.   I   docenti   svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e  di
accertamento,  coordinate  nell'ambito delle strutture didattiche, al
fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
  4.  Gli  studenti  frequentano  le lezioni e partecipano alle altre
attivita'  previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo
di  studio  e  i  corsi  da  seguire,  nel rispetto degli ordinamenti
didattici vigenti.
  Art.  6  (Altre  attivita'  istituzionali). - 1. L'Universita' puo'
organizzare   corsi   di   perfezionamento   scientifico  e  di  alta
formazione, successivi al conseguimento dei titoli di primo e secondo
livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i:
    a) master universitario di primo livello;
    b) master universitario di secondo livello.
  2.  L'Universita'  istituisce  e  promuove attivita' di formazione,
aggiornamento  e  perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e
professionali rivolte anche a soggetti esterni.
  3. In particolare:
    a) organizza  incontri  e  corsi di orientamento per l'iscrizione
agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per
l'iscrizione ai corsi post-laurea;
    b) promuove  ed  organizza  l'aggiornamento del proprio personale
amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in
conformita' alle norme vigenti;
    c) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;
    d) svolge  corsi  di  aggiornamento  e di specializzazione per il
personale delle scuole di ogni ordine e grado;
    e) partecipa  ad  iniziative di rilevante interesse scientifico e
culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni.
  4.  Per  i  corsi  previsti dal precedente comma l'Universita' puo'
rilasciare specifici attestati.
  5.  L'Universita'  favorisce  attivita'  di  ricerca, di consulenza
professionale  e  di servizi a favore di terzi sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
  6.   L'Universita'  promuove,  anche  in  collaborazione  con  enti
pubblici  e  privati,  iniziative  dirette ad assicurare al personale
docente,  dirigente  e tecnico-amministrativo e agli studenti servizi
culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento
nell'ambiente di studio e di lavoro.
  Art.  10 (Personale dirigente e tecnico-amministrativo). - 1. Fanno
parte    del    personale    dirigente    e    tecnico-amministrativo
dell'Universita'  i  dipendenti  inquadrati  nei  rispettivi ruoli in
conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. L'Universita' definisce, nella sua autonomia, la pianta organica
del   personale  dirigente  e  tecnico-amministrativo  necessario  al
perseguimento dei propri fini istituzionali.
  3.   L'Universita',   per   rispondere   a  esigenze  specifiche  e
specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la
copertura  della  spesa,  puo'  temporaneamente  utilizzare personale
esterno mediante appositi contratti e convenzioni.
  4.  Il direttore amministrativo e' responsabile della legalita' dei
provvedimenti  amministrativi,  del  funzionamento degli uffici e dei
servizi  e  dispone  l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di
Governo centrali e delle strutture.
  5.  L'incarico di direttore amministrativo, di durata non superiore
ai    tre    anni,   rinnovabile,   e'   attribuito   dal   consiglio
d'amministrazione,  su  proposta  motivata  del  rettore,  sentito il
senato  accademico,  ad un dirigente dell'Universita', ovvero, previo
nulla-osta  dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra
universita' o di altro ente pubblico o anche a soggetto estraneo alle
amministrazioni  pubbliche  che abbia svolto funzioni dirigenziali. I
rapporti  sono  disciplinati  da  un  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato.
  6.  Il  direttore  amministrativo  puo'  proporre  la  nomina di un
vice-direttore   amministrativo  con  funzioni  vicarie  che  vengono
esercitate  in  caso  di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i
dirigenti   o  funzionari  piu'  alti  in  grado.  Il  vice-direttore
amministrativo e' nominato con decreto del rettore.
  7.  Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e
dei servizi cui e' preposto.
  8.  Il  personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei
servizi   dell'amministrazione   centrale  e  delle  altre  strutture
dell'Universita'  ai quali e' assegnato sulla base di quanto previsto
dallo  stato  giuridico,  dalla  contrattazione  collettiva  e  dagli
accordi siglati con l'amministrazione universitaria.
  9. Il personale partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso
le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal
presente statuto.
  10.   Al  personale  viene  garantito  il  periodico  aggiornamento
professionale   necessario   all'espletamento   dei   propri  compiti
istituzionali.
  11.  Il  personale  e'  tenuto ad assicurare il proprio impegno nel
settore    cui    e'   assegnato   per   il   miglior   funzionamento
dell'Universita'.
  Art.  11 (Studenti). - 1. Sono studenti dell'Universita' coloro che
risultano  regolarmente  iscritti  ai  corsi  di  laurea,  di  laurea
specialistica,  di specializzazione e di dottorato di ricerca. Per le
finalita'  di  cui  ai  successivi  commi, fatta eccezione per quanto
contenuto  al comma sesto, sono equiparati agli studenti gli iscritti
ai master universitari.
  2.  Al  fine  di  consentire  un  proficuo  rapporto  tra docenti e
studenti  e per favorire l'inserimento degli studenti nella comunita'
universitaria,  l'Universita'  puo'  determinare, nei casi consentiti
dalla  vigente  legislazione,  il  numero massimo delle iscrizioni ai
corsi di studio; esso viene fissato dal senato accademico, sulla base
di  una  relazione  tecnica  predisposta  dai  rispettivi consigli di
facolta',  udito  il  consiglio  di  amministrazione.  I  criteri, le
modalita'  di  ammissione  e  le condizioni per il mantenimento dello
status  di  studente,  sono  stabiliti  dal  regolamento didattico di
Ateneo che definira' altresi' i contenuti della relazione tecnica.
  3.  Il  numero  massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di
specializzazione  e  ai  corsi  di dottorato di ricerca sono definiti
sulla  base  delle  norme  di  legge,  tenendo  conto  delle  risorse
economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
  4.  Agli  studenti  viene  garantito  il  diritto  di accedere alle
diverse  strutture  universitarie  per svolgere le attivita' connesse
con la loro formazione.
  5.  Gli  studenti partecipano all'attivita' di ricerca nella misura
in cui essa e' funzionale alla loro formazione.
  6.   Gli   studenti   partecipano  alla  gestione  dell'Universita'
attraverso  le  proprie  rappresentanze  negli  organi collegiali ove
previsto nel presente statuto.
  7.  Gli  studenti  godono  dei  servizi  e dell'assistenza previsti
dall'Universita'  e  dagli  enti preposti a garantire il diritto allo
studio  secondo  le  proprie  effettive  esigenze,  nei  limiti delle
disponibilita' e delle finalita' previste.
  8.  Al  fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi,
gli  studenti  hanno  diritto  di frequentare le strutture culturali,
sportive   e   ricreative  dell'Universita'  e  di  partecipare  alle
attivita'  studentesche  organizzate.  Gli  studenti possono altresi'
svolgere  ai  fini  formativi  attivita'  autogestite nei settori del
tempo  libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi
culturali  a  livello  nazionale  e  internazionale,  fatte  salve le
attivita'   disciplinate  da  apposite  disposizioni  legislative  in
materia.
  9. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche
al   fine  di  fornire  all'interno  dell'Universita'  prestazioni  e
servizi.
  10.  L'Universita'  puo'  affidare  servizi  a  studenti  singoli o
associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  11.   Gli   studenti   sono   tenuti   a  contribuire  all'ordinato
funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli
organi  collegiali,  al  corretto  uso  delle  strutture e alla piena
valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.
  Art.  12  (Altri  soggetti).  -  1.  Limitatamente  al  periodo  di
svolgimento  delle  funzioni  assegnate  presso  l'Universita',  sono
assimilati  ai  docenti  o  ai  ricercatori anche coloro che, pur non
appartenendo  ai  ruoli,  svolgono  funzioni  didattiche o di ricerca
secondo le modalita' previste dalla legislazione universitaria.
  2.  I  cultori  della  materia,  i  laureati  inseriti in gruppi di
ricerca,   limitatamente   al   periodo   del   loro   rapporto   con
l'Universita', sono aggregati alla struttura di ricerca o di servizio
cui  afferisce  il  titolare  dell'insegnamento o della ricerca o, in
mancanza,   ad   un  servizio  comune.  I  collaboratori  linguistici
dipendono dal centro linguistico e audiovisivi.
  3.  Le  modalita' della presenza nei dipartimenti o nelle strutture
di  cui  ai  commi  precedenti, sono definite dalle singole strutture
sulla base dei loro regolamenti.
  4.  Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati
che  svolgono  attivita' di tirocinio, limitatamente al periodo della
loro   permanenza,   sono  equiparati  agli  studenti  iscritti,  con
esclusione  dall'elettorato  attivo e passivo per la designazione dei
rappresentanti negli organi accademici.
  5.  I  soggetti  che  frequentano  l'Universita'  per  attivita' di
formazione,   aggiornamento  e  perfezionamento  di  cui  al  comma 1
dell'art.  6, possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in
quanto  necessari  ad  assicurare  la  presenza  e  la partecipazione
finalizzata al conseguimento della loro formazione.
  Art. 13 (Organi centrali). - 1. Sono organi centrali:
    a) il rettore;
    b) il senato accademico;
    c) il consiglio di amministrazione;
    d) il consiglio degli studenti;
    e) il collegio dei revisori dei conti;
    f) il garante;
    g) il comitato dei sostenitori;
    h) il comitato per lo sport universitario;
    i) il comitato per le pari opportunita';
    l) il nucleo di valutazione di Ateneo.
  Art.  15 (Senato accademico). - 1. Il senato accademico e' l'organo
collegiale  di  governo  in  materia di programmazione dello sviluppo
dell'Universita' e di coordinamento della didattica e della ricerca.
  2. Il senato accademico:
    a)  approva  il  programma  pluriennale  di  sviluppo  sentite le
facolta', i dipartimenti e il consiglio di amministrazione;
    b) propone la pianta organica del personale docente e ricercatore
e assegna alle facolta' i relativi posti;
    c) indica   i   criteri   per   la   ripartizione  del  personale
tecnico-amministrativo;
    d) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra le strutture dell'Ateneo;
    e) esprime   parere   obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione
dell'Universita';
    f)  approva  il  manifesto  annuale  degli  studi  per  quanto di
competenza;
    g) determina   i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita'
didattiche  ed  esprime  un  giudizio  sui risultati conseguiti dalle
corrispondenti strutture, sentito il consiglio degli studenti;
    h) determina   i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita'
scientifiche  ed  esprime  un giudizio sui risultati conseguiti dalle
strutture di ricerca;
    i) approva   l'istituzione   e   propone   l'attivazione   e   la
disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche,
didattiche e di servizio, nonche' delle facolta' e dei relativi corsi
nel  territorio  sede dell'Ateneo costituito dalle province di Udine,
Gorizia  e  Pordenone  e  ove  sia  posta in atto una convenzione con
istituzioni locali;
    l) delibera le modifiche di statuto con composizione allargata ai
sensi del comma 4;
    m) approva  i  regolamenti  ed esprime il parere obbligatorio sul
regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita';
    n) ratifica  le  afferenze  ai  dipartimenti  dei  docenti  e dei
ricercatori  e  risolve  le  eventuali  controversie  insorte  tra il
richiedente  l'afferenza  e  il  dipartimento  ai sensi dell'art. 70,
comma 2;
    o) istituisce i comitati ordinatori di nuove facolta', costituiti
ciascuno  da  tre  professori  di prima fascia e da due professori di
seconda  fascia  che  esercitano  le  attribuzioni  del  consiglio di
facolta'  fino  all'entrata  in servizio di altrettanti professori di
ruolo;  i  componenti  del  comitato  sono  scelti  dal  senato tra i
professori  di  ruolo  dell'Ateneo  o di altri atenei nell'ambito dei
settori  scientifico-disciplinari  afferenti  alla  facolta' stessa e
sono nominati con decreto rettorale;
    p) esprime parere sulla proposta di attribuzione dell'incarico di
direttore amministrativo;
    q) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
  3. Il senato accademico e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b) il prorettore vicario;
    c) i presidi delle facolta';
    d) i   rappresentanti  delle  aree  scientifico-disciplinari,  in
numero pari a quello dei presidi, eletti fra tutti i docenti di ruolo
e  i  ricercatori confermati secondo modalita' e criteri previsti dal
regolamento   per   le   elezioni   delle   rappresentanze.  Le  aree
scientifico-disciplinari sono elencate nell'allegato A;
    e) il  direttore  amministrativo, o un suo delegato, con funzioni
di segretario verbalizzante, con voto consultivo.
  4.  Il  senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui
alla lettera l), comma secondo del presente articolo, e' allargato ad
una  rappresentanza  dei  docenti  di  prima  fascia,  dei docenti di
seconda fascia, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo
e  degli  studenti.  Le  rappresentanze vengono elette all'interno di
ciascuna componente in numero pari alla meta' di quello dei presidi.
  La  rappresentanza  degli  studenti  e'  costituita  come  indicato
dall'art. 17, comma 7 del presente statuto.
  5.  Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui
alle lettere a), e), f), g), p) del comma 2 del presente articolo, e'
allargato ai rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma
4.
  6.  Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui
alle lettere a), c), e), m), p) del comma 2 del presente articolo, e'
allargato    ai    rappresentanti    del    personale   dirigente   e
tecnico-amministrativo, di cui al precedente comma 4.
  7.  Le componenti elette del senato accademico durano in carica due
anni accademici.
  8.  Il  senato  accademico  e'  convocato  dal  rettore almeno ogni
trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  9.  Il  senato  accademico  puo'  avvalersi di una giunta esecutiva
deliberante  su materie ad essa delegate e di commissioni istruttorie
secondo modalita' definite dal regolamento di Ateneo.
  Art.  16  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Il consiglio di
amministrazione  e'  l'organo  collegiale  di  governo  in materia di
conduzione     organizzativa,    amministrativa,    finanziaria    ed
economico-patrimoniale dell'Universita'.
  2. Il consiglio di amministrazione:
    a) approva  il regolamento generale di amministrazione, finanza e
contabilita', sentito il senato accademico;
    b) individua  i  centri  di gestione e i centri di spesa previsti
dai successivi articoli 57 e 58;
    c) definisce  le  tipologie  e i relativi limiti di spesa oltre i
quali e' richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione;
    d)   approva,  sentito  il  senato  accademico,  il  bilancio  di
previsione nonche' il conto consuntivo;
    e) approva   i   bilanci  di  previsione  e  i  conti  consuntivi
predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni;
    f) delibera  sui  provvedimenti  che comportino oneri di bilancio
fatti  salvi  i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri
di spesa riservati dalla legge sui dirigenti;
    g) approva la pianta organica del personale docente, ricercatore,
dirigente e tecnico-amministrativo;
    h) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;
    i) assegna    alle    strutture    didattiche,   scientifiche   e
amministrative  le  risorse  finanziarie  e  il personale dirigente e
tecnico-amministrativo,   secondo   i  criteri  indicati  dal  senato
accademico;
    l)   sovraintende   alla   gestione  del  personale  dirigente  e
tecnico-amministrativo;
    m) designa  su  proposta  del  rettore  i membri del collegio dei
revisori dei conti;
    n) approva   gli  indirizzi  e  i  contenuti  fondamentali  delle
convenzioni,  dei  contratti  e  di  ogni  altro  atto  negoziale che
comporti  impegno  di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri
di gestione ed ai dirigenti;
    o) approva l'attivazione e la disattivazione delle facolta' e dei
relativi  corsi,  nonche'  dei  dipartimenti  e delle altre strutture
scientifiche, didattiche e di servizio;
    p) approva,  sentito  il  consiglio  degli  studenti,  le  regole
generali  per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti
previste dall'art. 11, comma 9;
    q) esprime   parere   obbligatorio   sugli   atti  relativi  alla
programmazione dello sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato
accademico;
    r) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle
strutture per le materie di propria competenza;
    s) determina   i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita'
amministrative    ed    esprime    un   giudizio   sull'efficacia   e
sull'efficienza delle singole strutture amministrative;
    t) designa  i  componenti  del nucleo di valutazione da nominarsi
con  decreto del rettore, con parere vincolante del senato accademico
per  quanto riguarda i responsabili della valutazione delle attivita'
didattiche e scientifiche;
    u) determina l'indennita' di carica per il rettore e per le altre
cariche  e  funzioni definite dal regolamento generale di Ateneo e da
un apposito regolamento approvato dal consiglio stesso;
    v) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
  3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b) il prorettore vicario;
    c) il  direttore  amministrativo che assolve anche le funzioni di
segretario;
    d) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima fascia;
    e) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di seconda fascia;
    f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;
    g) tre     rappresentanti     del     personale    dirigente    e
tecnico-amministrativo;
    h) tre rappresentanti degli studenti;
    i) il  presidente  del  comitato  dei  sostenitori o suo delegato
permanente;
    l)  i  rappresentanti  di  enti  che  contribuiscono  al bilancio
universitario  con  importo  fissato  ogni  biennio  dal consiglio di
amministrazione,  in numero non superiore a tre, con esclusione degli
enti rappresentati di diritto;
    m)   il  presidente  o  suo  delegato  permanente  del  consorzio
universitario del Friuli;
    n) il  presidente  o  suo delegato permanente dell'Ente regionale
per il diritto allo studio universitario di Udine;
    o) il  presidente  della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o
un suo delegato permanente;
    p) il sindaco di Udine o un suo delegato permanente;
    q) un  rappresentante  permanente  designato congiuntamente dalle
amministrazioni provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone.
  I  componenti  di  cui  alle  lettere  i), l), m), n), o), p) e q),
partecipano  con voto deliberante senza che la loro presenza concorra
alla  formazione del numero legale. Il rappresentante di cui al punto
i)  entra  a  far  parte  del consiglio di amministrazione qualora il
comitato   dei   sostenitori  contribuisca  annualmente  al  bilancio
dell'Universita'   con  l'erogazione  di  un  contributo  finanziario
globale in misura non inferiore all'ammontare stabilito dal consiglio
di amministrazione prima dell'inizio di ogni mandato.
  4.  Le  rappresentanze  delle  categorie di cui al comma precedente
vengono elette con le modalita' previste dall'apposito regolamento.
  5.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica  due  anni
accademici.
  6.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' convocato dal rettore di
norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
  7.  Il  consiglio  di  amministrazione puo' avvalersi di una giunta
esecutiva e di commissioni istruttorie secondo modalita' definite dal
regolamento di Ateneo.
  Art.  17  (Consiglio  degli  studenti).  -  1.  Il  consiglio degli
studenti,   garante   dell'autonoma   partecipazione  degli  studenti
all'organizzazione    dell'Ateneo,    e'    organo    collegiale   di
rappresentanza,  ha  funzioni propositive ed e' organo consultivo del
senato  accademico  e del consiglio di amministrazione per le materie
previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.
  2. Il consiglio degli studenti:
    a) adotta il proprio regolamento interno;
    b)   esprime  pareri,  per  quanto  di  propria  competenza,  sul
regolamento  degli  studenti, sul regolamento generale di Ateneo, sul
regolamento  didattico  di  Ateneo, nonche' su quelli delle strutture
didattiche;
    c) esprime  pareri motivati sul programma pluriennale di sviluppo
dell'Universita', elaborato dal senato accademico;
    d)   fornisce   pareri  sulle  questioni  sottoposte  dal  senato
accademico;
    e) elabora   proposte  su  problemi  relativi  all'organizzazione
didattica  e  a  tutte  le  attivita'  espressamente  riguardanti gli
studenti;
    f) esprime   parere   e   formula   proposte   al   consiglio  di
amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
    g) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per
l'attuazione  delle  attivita' autogestite previste dall'art. 11, del
presente statuto;
    h) esprime   pareri   sulle  modalita'  di  collaborazione  degli
studenti  alle  attivita'  di  servizio  previste  dall'art.  11  del
presente statuto;
    i) formula  al  consiglio  di  amministrazione  proposte  per  il
riparto di fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite;
    l)  nomina  i  rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo
ove  non  altrimenti  previsto dal presente statuto o dai regolamenti
interni delle strutture;
    m)   svolge   ogni   altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   statuto   e  dai
regolamenti.
  I  pareri  di  cui  alle  lettere b), c) e d) devono essere forniti
entro i termini fissati dal senato accademico.
  3.   Il   consiglio   degli   studenti   e'  composto  da  studenti
rappresentanti  di  tutti i corsi di laurea e di laurea specialistica
eletti  dagli iscritti a detti corsi di studio. Salvo quanto previsto
dal   successivo   comma   4,  ogni  corso  di  laurea  e  di  laurea
specialistica  e'  rappresentato da uno studente; i corsi di laurea e
di  laurea  specialistica,  inoltre,  da  ulteriori rappresentanti in
ragione  di  uno  ogni  cinquecento  iscritti  o frazione superiore a
duecentocinquanta.
  4.  Le  modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per
l'elezione  delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di una
ridotta  percentuale  di  votanti,  una  riduzione  del  numero degli
eletti.
  5.  Il  consiglio  degli  studenti  elegge  al  proprio  interno il
presidente e il vice-presidente.
  6.  Alle sedute del consiglio degli studenti partecipa un dirigente
o   funzionario   designato   dall'amministrazione  con  funzioni  di
segretario verbalizzante.
  7.  Alle  sedute  del  senato  accademico  per  la  trattazione  di
specifici argomenti indicati dall'art. 15, commi 4 e 5 partecipano il
presidente  e  altri  membri  permanenti fino a raggiungere il numero
previsto.
  8.  Il presidente e' componente della commissione di disciplina per
gli studenti.
  9. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.
  Art.  18  (Collegio  dei  revisori dei conti). - 1. Il collegio dei
revisori  dei  conti  e'  l'organo  indipendente  di  consulenza e di
controllo  interno  sulla  regolarita'  della gestione amministrativa
dell'Universita'.
  2.  I  compiti  e  le  modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti   dal   regolamento   per   l'amministrazione,   finanza  e
contabilita'.
  3. Il collegio e' composto da:
    a) un  magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a
consigliere, che ne assume la presidenza;
    b)  quattro  componenti  scelti tra dipendenti, anche collocati a
riposo,  di  amministrazioni  pubbliche  e  iscritti nel registro dei
revisori contabili, tra cui: un dirigente a funzionario del Ministero
del tesoro, due dirigenti o funzionari del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica.
  4.  I componenti del collegio, sono proposti dal rettore e nominati
con suo decreto su designazione del consiglio di amministrazione.
  5. Il collegio dura in carica tre anni finanziari.
  Art.   20   (Comitato  dei  sostenitori).  -  1.  Il  comitato  dei
sostenitori  dell'Universita'  ha  lo scopo di promuovere un efficace
collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
  2.  Il  comitato  e'  costituito  da  persone  fisiche e da persone
giuridiche   pubbliche   e   private  che  si  impegnano  a  favorire
l'attivita' dell'Ateneo tramite contributi finanziari.
  3.    Apposito    regolamento    predisposto   dal   consiglio   di
amministrazione   prevede   le   modalita'  di  partecipazione  e  di
funzionamento del comitato.
  4.  Il  comitato  elegge  un  presidente  che  lo  rappresenta  nel
consiglio  di  amministrazione, qualora sia soddisfatta la condizione
di cui all'art. 16, comma 3, ultimo paragrafo.
  5.   Il  rettore  espone  annualmente  al  comitato  una  relazione
sull'attivita' dell'Ateneo e sulla utilizzazione delle risorse.
  6.   Il   comitato   si  riunisce  almeno  due  volte  all'anno  su
convocazione del presidente.
  Art.   22   (Strutture   dell'Universita).   -  1.  Sono  strutture
dell'Universita':
    a) l'amministrazione centrale;
    b) le facolta';
    c) i dipartimenti;
    d) i centri di servizio di Ateneo;
    e) l'azienda agraria universitaria;
    f) il policlinico universitario;
    g) il centro internazionale sul plurilinguismo;
    h) i centri interdipartimentali di servizio e di ricerca;
    i)  centri interuniversitari;
    l) la scuola superiore;
    m) le altre strutture istituite per fini specifici.
  2. Ogni struttura si dotera' di apposito regolamento.
  Art.  27  (Consiglio  di facolta). - 1. Il consiglio di facolta' e'
l'organo  collegiale  che  programma e coordina l'attivita' didattica
della facolta'.
  2. Il consiglio di facolta':
    a) programma  e  destina  le risorse didattiche in accordo con le
delibere del senato accademico;
    b) approva  e  coordina  i  programmi  degli  insegnamenti  e gli
impegni  didattici  dei  docenti e dei ricercatori secondo criteri di
equita' nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli;
    c)  provvede  alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei
ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;
    d)  formula  proposte  per  l'istituzione  e per l'attivazione di
nuove iniziative didattiche;
    e) formula il regolamento di facolta' che, fra l'altro, individua
le  materie  per  le  quali  gli  organi  attivati al suo interno dal
consiglio di facolta' potranno deliberare in via definitiva;
    f) esprime   pareri   sui  regolamenti  generali  per  quanto  di
competenza;
    g) esprime   pareri  sull'istituzione  dei  dipartimenti  secondo
quanto previsto dal successivo art. 33;
    h) esprime al rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti
di periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
    i) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto
previsto per il servizio di tutorato;
    l)   svolge   ogni   altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
  3. Il consiglio di facolta' e' composto da:
    a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
    b) i  rappresentanti  dei ricercatori in numero pari al venti per
cento  dei  docenti  di  ruolo  della  facolta' in servizio alla data
dell'indizione dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero
non inferiore a tre;
    c)  i rappresentanti degli studenti, in proporzione agli iscritti
alle  facolta',  previsti  tra un minimo di tre ed un massimo di nove
secondo  modalita'  da definire nel regolamento elettorale e comunque
in  numero  non  superiore al dieci per cento dei professori di ruolo
della facolta' in servizio alla data dell'indizione delle elezioni.
  I  rappresentanti  degli  studenti  concorrono  alla formazione del
numero  legale  solo  se  presenti alla seduta e partecipano con voto
deliberante  nella trattazione delle materie definite dal regolamento
didattico di Ateneo.
  I  rappresentanti  delle  categorie  di  cui  alle lettere b) e c),
vengono  eletti  rispettivamente  con scadenza triennale e biennale e
con  le  modalita'  previste  dal  regolamento  per  l'elezione delle
rappresentanze.
  4.  La  composizione  del  consiglio  di facolta' varia, secondo la
normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
  5.  Il  consiglio di facolta' puo' istituire e attivare consigli di
corsi di laurea, consigli di corsi di laurea specialistica e consigli
di  corsi  delle scuole di specializzazione, con la partecipazione di
tutte   le   componenti   presenti.   Alternativamente   puo'  essere
costituita,  nelle  medesime forme di partecipazione, una commissione
didattica  per  il coordinamento didattico e la valutazione dei piani
di  studio  presentati  dagli  studenti,  ove  previsti. Competenze e
composizione  dei  consigli  e  delle  commissioni  sono definite dal
regolamento  didattico  di  Ateneo  e dai regolamenti delle strutture
didattiche.
  6.  Il  consiglio  di  facolta'  puo'  avvalersi di una giunta e di
commissioni  istruttorie  per  specifici  argomenti  con  modalita' e
finalita' definiti dal regolamento di facolta'.
  7.  La  convocazione  ordinaria  del  consiglio  di  facolta'  deve
avvenire almeno ogni tre mesi.
  Art.  31  (Giunta  di  dipartimento).  -  1. La giunta e' organo di
gestione corrente del dipartimento.
  2. La giunta:
    a) coadiuva il direttore;
    b) delibera  su  materie  di  gestione  corrente  secondo  quanto
previsto dai regolamenti;
    c) ha  compiti  istruttori  e  propositivi  per  il  consiglio di
dipartimento;
    d)   delibera  in  via  definitiva  sulle  materie  delegate  dal
consiglio di dipartimento.
  3.  La  giunta  e'  costituita  dal  direttore,  dal  segretario di
dipartimento,  e  da  rappresentanze  elette  al  proprio  interno da
ciascuna  componente  presente  nel  consiglio  di dipartimento nelle
proporzioni indicate dalla legge e dai regolamenti.
  4. La durata del suo mandato coincide con quella del direttore.
  Art.    33   (Istituzione,   attivazione   e   disattivazione   dei
dipartimenti).  - 1. La proposta di istituzione dei dipartimenti deve
essere sottoscritta da almeno nove docenti e ricercatori di ruolo.
  2. Nella proposta devono essere indicati:
    a) l'area di ricerca;
    b) l'elenco  delle  discipline  attivate  e  attivabili  comprese
nell'area e previste dallo statuto;
    c) le risorse necessarie per l'attivazione;
    d) i dipartimenti di provenienza dei proponenti;
    e) i dipartimenti eventualmente da disattivare;
    f) le  possibili  afferenze  del personale docente e ricercatore,
nonche' la destinazione del personale tecnico-amministrativo.
  3. La proposta viene:
    a) approvata  dal  senato  accademico,  sentiti  le  facolta' e i
dipartimenti eventualmente interessati;
    b) sottoposta  all'attenzione  di  tutti  i docenti e ricercatori
dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza.
  4.  Qualora  la  proposta raccolga un numero di afferenze di almeno
dodici  docenti  e  ricercatori,  il dipartimento viene istituito con
decreto del rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione
di tale limite per non oltre un terzo.
  5.  Il  dipartimento  viene attivato con decreto del rettore previa
delibera   del  consiglio  di  amministrazione  per  quanto  riguarda
l'assegnazione delle risorse.
  6. I dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di
afferenti  sia  stato  inferiore  alle  dieci  unita'  possono essere
disattivati   con   decreto  del  rettore,  su  proposta  del  senato
accademico approvata dal consiglio di amministrazione.
  7.  I  docenti  e i ricercatori del dipartimento disattivato devono
chiedere   l'afferenza   ad   altri  dipartimenti.  Il  consiglio  di
amministrazione,   valutate   le   eventuali   proposte  dei  singoli
componenti   del  dipartimento  da  disattivare,  sentito  il  senato
accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.
  Art.  35  (Azienda  agraria  universitaria). - 1. L'azienda agraria
universitaria  "Antonio  Servadei"  e'  struttura  di sperimentazione
dell'Universita'  e  strumento  della didattica e della ricerca delle
facolta' di agraria e di medicina veterinaria.
  2. Sono organi dell'azienda agraria:
    a) il presidente;
    b) il direttore;
    c) la delegazione amministrativa.
  3.  Il  presidente  dell'azienda  agraria  e'  il  rettore o un suo
delegato.  Il  presidente ha la rappresentanza dell'azienda agraria e
presiede la delegazione amministrativa.
  4.  Il  direttore e' un tecnico scelto tra il personale dirigente o
tecnico-amministrativo  dell'Universita'  o  assunto  con contratto a
tempo  determinato,  di durata non superiore a tre anni, rinnovabile,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  3,  sulla  base  di
specifiche  competenze  tecniche e capacita' gestionali. Il direttore
e' nominato dal rettore su proposta della delegazione amministrativa.
  5.  La  delegazione  amministrativa  e' l'organo responsabile della
conduzione  organizzativa,  amministrativa,  finanziaria  e contabile
dell'azienda.  La  delegazione predispone il bilancio preventivo e il
conto  consuntivo  che  devono essere sottoposti all'approvazione del
consiglio di amministrazione. La delegazione e' composta da:
    a) il presidente;
    b) il direttore, con funzioni anche di segretario verbalizzante;
    c)   un   rappresentante   del  personale  tecnico-amministrativo
dell'azienda;
    d) il preside della facolta' di agraria;
    e) il preside della facolta' di medicina veterinaria;
    f) due  membri scelti dal consiglio d'amministrazione nel proprio
seno;
    g) due  docenti  della  facolta'  di  agraria  e un docente della
facolta'   di   medicina   veterinaria   scelti   dal   consiglio  di
amministrazione  fra  una  rosa  rispettivamente  di  quattro  e  due
nominativi, indicati dai relativi consigli di facolta'.
  Le  componenti  della  delegazione di cui alle lettere c), f) e g),
durano in carica due anni accademici.
  6. Le norme di funzionamento dell'azienda agraria e dei suoi organi
sono stabilite da apposito regolamento interno.
  Art.  36  (Policlinico  universitario).  (*)  -  1.  Il policlinico
universitario   e'   strumento   della   didattica  e  della  ricerca
scientifica  della  facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'
di Udine.
  Il  policlinico  universitario,  in  quanto struttura di assistenza
sanitaria,  e'  ente  dotato  di personalita' giuridica autonoma. Gli
organi, le funzioni e gli strumenti per l'attivita' assistenziale del
policlinico  universitario  sono  definiti dalla normativa vigente in
materia sanitaria.
  2.  Le  norme  di funzionamento del Policlinico universitario e dei
suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.
  Art.   38  (Centri  interdipartimentali).  -  1.  Il  consiglio  di
amministrazione,  su  proposta di due o piu' dipartimenti, sentito il
senato  accademico,  approva  l'istituzione e l'attivazione di centri
interdipartimentali di servizio e/o di ricerca al fine di favorire il
miglior   utilizzo   delle   risorse   e  delle  competenze  presenti
nell'Universita'.
  2.  I  centri  interdipartimentali  di  servizio  e di ricerca sono
istituiti  e attivati con decreto del rettore. Possono aderirvi tutti
i docenti e i ricercatori di ruolo e fuori ruolo interessati.
  3.  Sono  organi  dei  centri  interdipartimentali di servizio e di
ricerca:
    a) il direttore, scelto tra i docenti aderenti;
    b) il consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza di
tutte le componenti operanti nel centro;
    c) la   giunta,  istituita  qualora  il  numero  dei  membri  del
consiglio direttivo sia superiore a venti.
  4.    L'organizzazione    e    il    funzionamento    dei    centri
interdipartimentali  di servizio e/o di ricerca sono disciplinati dal
regolamento  generale  di Ateneo e dai regolamenti interni che devono
specificare  le  modalita'  di  ammissione  dei  nuovi  aderenti,  le
competenze  e  le  responsabilita' dei docenti, dei ricercatori e del
personale tecnico-amministrativo.
  5.  Possono aderire ai centri di ricerca su proposta, del consiglio
direttivo  e con l'approvazione del senato accademico e del consiglio
di amministrazione, anche docenti di altre sedi universitarie nonche'
studiosi ed esperti non appartenenti all'Universita'.
  Art.  49  (Regolamento  dei  corsi  di  studio). - 1. Ogni facolta'
definisce  un  regolamento didattico di corso per ognuno dei corsi di
studio  istituiti,  in  conformita'  con  il regolamento didattico di
Ateneo.
  2.  Il  regolamento  del corso di studio viene approvato dal senato
accademico,  su  proposta  della  facolta' sentiti il consiglio degli
studenti  e  il  consiglio  di  amministrazione  per  gli  aspetti di
competenza.
  3. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
  Art.  52  (Contratti  di  insegnamento).  -  1.  L'Universita', per
rispondere  a  documentate  esigenze  didattiche,  puo'  attivare, su
proposta delle facolta', corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi
ufficiali  di  insegnamento,  assegnandoli  ad  esperti di comprovata
qualificazione scientifica o professionale.
  2.  Esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per
affidamenti  e supplenze a personale universitario, i corsi ufficiali
sono  affidati  con  contratto  di  diritto  privato  a  termine, non
configurante in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
  Art.  60 (Valutazione delle attivita). - 1. L'Universita' valuta le
condizioni   di   efficacia,  efficienza  e  qualita'  delle  proprie
strutture didattiche, scientifiche e amministrative.
  2.  A  tal  fine  l'Universita'  adotta  un  sistema di valutazione
interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e
di  ricerca,  degli  interventi  di  sostegno al diritto allo studio,
verificando,  anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi e dei
rendimenti,   il   corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  la
produttivita'    della    ricerca    e   della   didattica,   nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Inserire nuovo articolo.
  Art.  61  (Nucleo di valutazione di Ateneo). - 1. La valutazione e'
effettuata dal nucleo di valutazione di Ateneo.
  2.  Il nucleo di valutazione e' un organo collegiale composto da un
minimo  di  cinque  ad  un  massimo di nove membri, di cui almeno due
scelti  tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche non
universitari. Tra i membri deve essere compreso almeno un docente, un
componente  di  personale  tecnico amministrativo e uno studente, che
devono  essere  scelti  in  modo  da  garantire specifiche e distinte
competenze  in  ordine  alla  didattica, alla ricerca e alla gestione
amministrativa.
  3.  L'Universita'  assicura  al nucleo autonomia operativa, diritto
d'accesso   ai   dati  e  alle  informazioni  necessari,  nonche'  la
pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa
a  tutela  della  riservatezza.  Il nucleo acquisisce periodicamente,
garantendone  l'anonimato,  le  opinioni  degli studenti frequentanti
sulle attivita' didattiche.
  4.  Il  nucleo trasmette le proprie relazioni al senato accademico,
al consiglio d'amministrazione, al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica ed agli altri organi previsti dalla
legge, secondo le scadenze indicate dalla normativa vigente.
  5.   Il   nucleo   di   valutazione   e'   nominato  dal  consiglio
d'amministrazione, che ne definisce il numero dei componenti, sentito
il senato accademico.
  6.  La  durata,  le  modalita'  di  nomina  e  la composizione sono
definiti dal regolamento generale d'Ateneo.
  7.  I compiti, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento sono
definiti dal regolamento d'amministrazione, contabilita' e finanza.
  Art.  62  (Servizio  di documentazione per la valutazione). - 1. Il
nucleo  di  valutazione  si  avvale  di un servizio di documentazione
avente  il  compito  di  fornire  il  supporto  tecnico  agli  organi
accademici  e a quelli delle varie strutture per la valutazione delle
proprie attivita'.
  2. Il servizio e' attivato dal consiglio di amministrazione e opera
sulla  base di criteri proposti dal nucleo di valutazione e approvati
dal  senato  accademico  per le attivita' didattiche e scientifiche e
dal consiglio d'amministrazione per le attivita' amministrative.
  3.  Il  servizio  raccoglie  ed  elabora  dati  per l'analisi delle
risorse  impiegate,  delle  modalita' di utilizzazione delle stesse e
dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti.
  4.  La documentazione raccolta dal servizio riguardante l'attivita'
delle  singole  persone  non  puo' essere resa pubblica senza il loro
esplicito consenso.
  Soppresso  il  precedente  art.  62  (Documentazione riguardante la
valutazione).
  Art.  64  (Approvazione  e  modifiche  dei  regolamenti).  -  1.  I
regolamenti   si   distinguono   in  regolamenti  generali  d'Ateneo,
regolamenti  d'Ateneo,  regolamenti  d'attuazione dello statuto e dei
regolamenti generali, e regolamenti interni delle singole strutture.
  2.  I  regolamenti  generali  d'Ateneo  sono i regolamenti previsti
dalla   legge   sulla  autonomia  delle  universita'.  Essi  sono  il
regolamento  generale  d'Ateneo,  il  regolamento  d'amministrazione,
finanza e contabilita' e il regolamento didattico d'Ateneo.
  3.  Il  regolamento  generale d'Ateneo viene approvato dagli organi
competenti   e  trasmesso  al  Ministero  competente  secondo  quanto
previsto   dalla   normativa   vigente.  Esso  viene  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale del Ministero.
  4.  Il  regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal
consiglio   d'amministrazione,   sentiti  il  senato  accademico,  le
facolta' e i dipartimenti.
  5.  Il regolamento didattico d'Ateneo, su proposta delle facolta' e
delle  scuole, e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal
senato  accademico,  sentiti  il  consiglio  d'amministrazione  e  il
consiglio  degli  studenti,  ed  e' trasmesso al Ministero competente
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  6.  I  regolamenti d'Ateneo sono regolamenti previsti da specifiche
norme  di  legge  riguardanti  particolari  aspetti  delle  attivita'
universitarie.  Essi  sono  approvati  dal  senato  accademico  o dal
consiglio  d'amministrazione, rispettivamente sentito il consiglio di
amministrazione  o  il  senato  accademico,  secondo  le  materie  di
competenza,  sulla  base  di quanto previsto dal regolamento generale
d'Ateneo.
  7.   I   regolamenti   d'attuazione   sono   regolamenti   previsti
esplicitamente  dallo  statuto  o dai regolamenti generali. Essi sono
approvati  dall'organo  collegiale di governo competente per materia,
sentito l'altro organo.
  8.  I  regolamenti  delle  strutture  e  le modifiche degli stessi,
vengono  formulati  dagli organi collegiali delle singole strutture e
approvati   dal   senato   accademico,   sentito   il   consiglio  di
amministrazione.
  9. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.
  Art.  65  (Elezioni). - 1. La votazione per l'elezione degli organi
collegiali  e'  valida  se vi abbia preso parte almeno un terzo degli
elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.
  2.  Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a
voto  limitato.  Ciascun  elettore  potra'  votare per non piu' di un
terzo dei nominativi da designare.
  3.   Le   modalita'   di  votazione  per  l'elezione  degli  organi
individuali  sono  regolate  dal comma 1 del presente articolo, salvo
diverse disposizioni introdotte dalla normativa vigente.
  4.  In  mancanza di specifica normativa per l'elezione degli organi
individuali,  risulta  eletto  chi  abbia  raggiunto  la  maggioranza
assoluta   dei  votanti.  Dopo  la  terza  votazione  si  procede  al
ballottaggio  fra  i  due  candidati che abbiano riportato il maggior
numero di voti.
  5.  La  mancata  designazione  di  rappresentanti  di  una  o  piu'
componenti,  per  mancato raggiungimento del numero minimo di votanti
previsto  o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti,
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
  6.  In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di
requisiti  soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti in
organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della
rispettiva  componente.  In  caso  di  esaurimento della graduatoria,
devono  essere  indette  le elezioni per la rispettiva componente, da
tenersi  entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nella
more  della  ricostituzione delle rappresentanze, non e' pregiudicata
la validita' della composizione dell'organo collegiale.
  7.   Gli  organi  individuali  e  collegiali,  nonche'  le  singole
rappresentanze  in questi ultimi, conservano le proprie funzioni fino
alla ricostituzione degli stessi.
  8.  La  designazione delle rappresentanze studentesche negli organi
collegiali  avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento
da  approvarsi  dal senato accademico su proposta del consiglio degli
studenti.
  Art.  68  (Decretazioni).  -  1.  Con  decreto  del rettore vengono
emanati i seguenti atti:
    a) lo statuto;
    b) i regolamenti d'Ateneo;
    c) i regolamenti interni;
    d) la  costituzione  degli  organi  di  governo  e  la nomina dei
componenti;
    e) l'istituzione  di  uffici  e  di  servizi dell'amministrazione
centrale;
    f) l'istituzione,   l'attivazione   e   la   disattivazione   dei
dipartimenti e centri;
    g) la definizione della pianta organica;
    h) i  provvedimenti  di  assegnazione dei posti di personale alle
strutture deliberati dal consiglio di amministrazione;
    i) i  provvedimenti  di  nomina,  inquadramento, mobilita' tra le
strutture e mobilita' esterna del personale;
    l)  i  provvedimenti  di  competenza  degli  organi collegiali di
governo  da  assumersi  per  motivi  di  urgenza  e  da  sottoporsi a
successiva ratifica;
    m) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
  2.  Le  modifiche  agli  atti  di  cui al precedente comma, vengono
emanate con decreto del rettore.
  3.  Il  decreto  del  rettore  viene  emanato  a  conclusione delle
procedure di approvazione e di adozione previste dal presente statuto
e dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di
urgenza di cui alla lettera l) del precedente comma 1.
  4. I presidenti delle delegazioni amministrative emanano decreti:
    a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
    b) nei  casi  di  urgenza  su  materie  di competenza dell'organo
collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.
  Art.  70  (Afferenze, adesioni e aggregazioni). - 1. Ogni docente e
ricercatore  di  ruolo deve afferire a un dipartimento e puo' aderire
ad  altre  strutture  di  ricerca  e  di  formazione.  I professori a
contratto,  i  dottorandi  di  ricerca,  gli assegnisti di ricerca, i
borsisti  di ricerca, gli specializzandi, i collaboratori di ricerca,
i collaboratori didattici e i cultori della materia sono aggregati al
dipartimento di competenza.
  2.  L'afferenza  e  l'aggregazione sono deliberate dal consiglio di
dipartimento;  esse  possono  essere  negate  solo nel caso in cui il
settore  scientifico-disciplinare  non  sia  previsto  fra quelli del
dipartimento; in caso di rifiuto diversamente motivato e di reiterata
richiesta  di  afferenza o di aggregazione da parte dell'interessato,
spetta al senato accademico la decisione definitiva.
  3. L'afferenza a un dipartimento da parte di soggetti non afferenti
ad altro dipartimento ha effetto dalla data della presa di servizio e
diventa  definitiva  con  delibera del consiglio di dipartimento, che
deve essere ratificata dal senato accademico.
  4.  L'afferenza  ad  un  dipartimento  da  parte  di  soggetti gia'
afferenti ad altro dipartimento inizia con l'anno solare successivo a
quello in cui e' stata formulata la richiesta.
  5.  L'adesione  alle altre strutture di ricerca, di formazione e ai
centri  interdipartimentali  e' subordinata all'accettazione da parte
degli  organi  competenti  della  struttura,  fatte salve le norme di
garanzia previste dal comma 2 del presente articolo.
  Art.  75 (Funzioni disciplinari). - 1. La funzione disciplinare nei
confronti  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di laurea, di laurea
specialistica  e  di  specializzazione  e  agli  altri corsi attivati
nell'Universita',  viene  esercitata  da  una  commissione costituita
secondo   quanto   previsto   dal   regolamento  didattico  d'Ateneo,
presieduta  dal  rettore  e  di  cui  fa  parte anche un delegato del
consiglio degli studenti.
  2.  La  funzione disciplinare nei confronti del personale docente e
ricercatore  viene  esercitata  in  conformita' all'art. 10, comma 9,
della  legge  n. 341 del 1990 e successive modifiche, e nei confronti
del   personale  tecnico-amministrativo  in  conformita'  al  decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modifiche.
  Art. 77 (Organizzazione dipartimentale). - 1. Il senato accademico,
sentiti  le  facolta'  e  i  dipartimenti, definisce l'organizzazione
dipartimentale dell'Ateneo.
  2. L'organizzazione dipartimentale deve tener conto:
    a) delle strutture esistenti;
    b) dei settori scientifico-disciplinari gia' presenti;
    c)  dei settori scientifico-disciplinari da sviluppare.
  3.  L'organizzazione  dipartimentale  dell'Ateneo e' approvata, per
quanto di competenza, anche dal consiglio di amministrazione.
Soppresso il precedente art. 77 (Commissione d'Ateneo).
Soppresso il precedente art. 79 (Istituti).
Soppresso il precedente art. 81 (Regolamenti).
  Art. 78 (Assistenti): testo inviariato.
  Art.  79  (Consiglio  degli  studenti). - 1. Funzioni, competenze e
attribuzioni  previste  dalla  normativa  vigente per il senato degli
studenti  sono  assegnate  al  consiglio  degli studenti previsto dal
presente statuto.
  Art.  80  (Efficacia  delle  norme  statutarie). - 1. Lo statuto e'
adottato  ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989, nel
rispetto  dei  principi  di  autonomia  stabiliti  dall'art. 33 della
Costituzione  e  nei  limiti  previsti dal comma 4 dell'art. 16 della
legge n. 168/1989.
  2.  Con  l'entrata  in vigore del presente statuto cessano di avere
efficacia  per  l'Universita'  degli  studi  di Udine le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative con esso incompatibili.
  3.  Le  materie  gia'  disciplinate  da  disposizioni  di  legge  o
regolamentari  e  attribuite  da  nuove  disposizioni  di  legge alle
universita' sono disciplinate da regolamenti interni da approvarsi ai
sensi del precedente art. 64.
  4.  L'adeguamento dello statuto a disposizioni di legge che operino
espresso riferimento alle universita' sara' effettuato entro sei mesi
dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse.
  5.  L'applicazione  dell'art.  36,  comma  1  e'  condizionata alle
disposizioni  del  decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 ed
in particolare dell'art. 2, comma 8.
  6.  Le  norme statutarie introdotte a seguito del nuovo ordinamento
didattico  coesistono,  in  prima  applicazione,  con  le  previgenti
disposizioni  e fino al progressivo esaurimento dei corsi di laurea e
di diploma in essere.
  Art. 81 (Entrata in vigore): testo invariato.".
  2.  Il  presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
    Udine, 14 maggio 2001
                                               Il rettore: Strassoldo
    (*)  Il nuovo art. 36 entrera' in vigore, come previsto dall'art.
80,   comma   5,   all'atto  della  piena  applicazione  del  decreto
legislativo  n.  517/1999.  Nel frattempo rimane in vigore il vecchio
art. 36.