IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto   il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare   l'art.   4,  comma  2,  che  prevede  che  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas,  adotta  gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente unico al
fine   di   salvaguardare   la   sicurezza   e  l'economicita'  degli
approvvigionamenti  per  i  clienti vincolati nonche' di garantire la
diversificazione  delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione
delle   energie   rinnovabili   e   dell'energia   prodotta  mediante
cogenerazione;
  Considerato  che il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha
costituito,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, la societa' per azioni Acquirente unico in data
12 novembre 1999;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  definire gli indirizzi necessari alla
societa'  Acquirente  unico anche al fine di predisporre le strutture
interne indispensabili alla sua operativita';
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  4  del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, l'Acquirente unico risulta il solo fornitore di
energia  per  i clienti vincolati e per i clienti idonei che scelgano
temporaneamente di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati;
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  Acquirente  unico  S.p.a., di seguito "Acquirente
unico",  costituita  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del decreto
legislativo  16 marzo 1999, n. 79, di seguito "decreto legislativo n.
79/1999", ottempera alle disposizioni del decreto citato nel rispetto
della presente direttiva.
  2.  L'Acquirente  unico,  al  fine di assicurare la copertura della
domanda  del  mercato  dei clienti vincolati in condizioni di massima
economicita'  e  sicurezza,  garantendo  un'adeguata diversificazione
delle    fonti    energetiche,    adotta   opportune   strategie   di
approvvigionamento  sul  mercato  nazionale ed estero, sulla cui base
acquista:
    a) energia, facendo ricorso anche a contratti finanziari;
    b) disponibilita' di capacita' di generazione.
  3.   L'Acquirente   unico   acquista   l'energia   elettrica  e  la
disponibilita'  di  capacita'  di  generazione di norma attraverso il
sistema  delle  offerte,  di  cui  all'art.  5,  comma 1, del decreto
legislativo n. 79/1999.
  4.  L'Acquirente  unico  puo'  stipulare,  previa  approvazione del
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, contratti in deroga
al  sistema  delle  offerte,  in  conformita'  all'art. 6 del decreto
legislativo  n. 79/1999, nel caso in cui le finalita' di cui all'art.
4,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo non possano essere
perseguite  in  misura  adeguata  mediante  l'approvvigionamento  dal
sistema  delle  offerte.  Detti contratti hanno in prima applicazione
scadenza non successiva al 31 dicembre 2004.
  5.  L'Acquirente  unico  puo'  operare,  oltre che come acquirente,
anche  come  venditore  sul  mercato  di  cui  all'art. 5 del decreto
legislativo  n.  79/1999  per  cedere  disponibilita'  in  eccesso al
proprio fabbisogno.
  6. L'Acquirente unico, allo scopo di perseguire le finalita' di cui
all'art.  4,  comma 2, del citato decreto legislativo, ivi inclusa la
fornitura   di  energia  elettrica  in  condizioni  di  sicurezza  ed
economicita'  ai  clienti  finali  del  mercato  vincolato connessi a
piccole  reti  isolate, puo' stipulare contratti finanziari e, previa
approvazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
contratti   per  l'acquisizione  di  disponibilita'  di  impianti  di
produzione,  la  cui energia e' venduta, ove possibile, attraverso il
sistema delle offerte.