IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visti  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
nella  legge  8 febbraio  1934, n. 367, ed il relativo regolamento di
esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Vista  la  legge  7 novembre  1977, n. 883, che recepisce l'accordo
relativo  ad  un  programma  internazionale  per  l'energia firmato a
Parigi  il  18 novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia;
  Vista   la   direttiva   comunitaria  98/93/CE  del  Consiglio  del
14 dicembre  1998,  recante  modifiche  alla direttiva 68/414/CEE del
Consiglio  del  20 dicembre  1968,  che  stabilisce l'obbligo per gli
Stati  membri  della  CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale
e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3 del
decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di
riserva  del  Paese  siano  determinate  annualmente  con decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e che, in
detto  decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare
la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  al  calcolo  delle scorte
obbligatorie  per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai
soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti
alle  categorie  I,  II  e  III  di  cui  all'allegato A  del decreto
legislativo  31 gennaio  2001,  n.  22,  da  costituire  e  mantenere
stoccate  per  il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta
per l'anno 2002, ammontano a complessive tonnellate 13.966.854.
  2.  La  quota  da  attribuire alle sole raffinerie sulla base delle
esportazioni  e/o  lavorazioni  effettuate  per  conto di committenti
esteri  nel  corso  dell'anno  2000,  pari  a ventitre giorni di tali
esportazioni e/o lavorazioni, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma
2,  del  decreto  legislativo  31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare
totale della scorta e' pari a complessive tonnellate 1.082.741, cosi'
suddivise:
    cat. I: t 264.382;
    cat. II: t 474.546;
    cat. III: t 343.813.
  3.  Il quantitativo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso
dell'anno 2000 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti
nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 12.884.113 cosi'
suddivise:
    cat.  I  (benzine  per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina
per  aerei,  carburanti  per  motori  di aviazione del tipo benzina):
tonnellate 3.408.530;
    cat.  II  (gasoli,  oli  per  motori  diesel,  petrolio lampante,
carburante  per  motori  a  reazione  del tipo cherosene): tonnellate
5.507.868;
    cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.967.715.