IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia; Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; Ravvisata la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa; Decreta: Art. 1. 1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2002, ammontano a complessive tonnellate 13.966.854. 2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2000, pari a ventitre giorni di tali esportazioni e/o lavorazioni, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare totale della scorta e' pari a complessive tonnellate 1.082.741, cosi' suddivise: cat. I: t 264.382; cat. II: t 474.546; cat. III: t 343.813. 3. Il quantitativo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2000 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 12.884.113 cosi' suddivise: cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.408.530; cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 5.507.868; cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.967.715.