IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive
modifiche;
  Visto  il decreto interministeriale 26 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
101 del 3 maggio 1994;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 29 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto
del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 31 del
7 febbraio 2001;
  Viste le decisioni della Commissione europea 2000/766/CE, 2001/9/CE
e 2001/165/CE;
  Vista  la  legge  9 marzo 2001, n. 49, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  11 gennaio  2001  n.  1,  recante
disposizioni  urgenti  per  la  distruzione del materiale specifico a
rischio  per  l'encefalopatia  spongiforme  bovina  e  per  l'ammasso
pubblico  per  le  proteine animali a basso rischio, e in particolare
l'art.  2,  comma  2,  in  base  al  quale  il Ministro della sanita'
stabilisce,   con   proprio   decreto,  modalita'  e  condizioni  per
l'utilizzo  di materiali e prodotti a basso rischio per la produzione
di  alimenti  per  animali  familiari  e  di  prodotti farmaceutici e
tecnici,   e  con  esclusione  della  destinazione  ad  alimentazione
zootecnica;
  Considerato che il Comitato per le specialita' medicinali (CPMP) ed
il   Comitato   per  le  specialita'  medicinali  veterinarie  (CVMP)
dell'Agenzia  europea  di  valutazione  dei  medicinali  (EMEA) hanno
adottato  una  linea guida congiunta in materia di minimizzazione del
rischio  di  trasmissione  degli  agenti  che causano l'encefalopatia
spongiforme  animale  tramite  prodotti  medicinali  per  uso umano e
veterinario;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il materiale e i prodotti a basso rischio destinabili, ai sensi
del  decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, alla fabbricazione
di  alimenti  per animali familiari, prodotti farmaceutici e prodotti
tecnici, sono esclusivamente quelli di cui all'allegato 1 al presente
decreto.
  2.  Chiunque  produca  il materiale e i prodotti a basso rischio di
cui  all'allegato  I  per la fabbricazione dei prodotti richiamati al
comma  1,  deve  conservare  per  almeno  due  anni presso il proprio
stabilimento  o  esercizio,  copia  dei documenti che accompagnano il
trasporto   dei   citati   materiali   e  prodotti  fino  alla  prima
destinazione.
  3. Il materiale a basso rischio di cui all'allegato I, destinato ad
uno  stabilimento a cio' autorizzato ai sensi del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508, o al deposito intermedio di cui al comma 6,
deve essere:
    a) trasportato  in  contenitori  o  automezzi  autorizzati per il
basso  rischio  di  cui  al  decreto interministeriale 26 marzo 1994,
relativo alla raccolta e al trasporto di rifiuti di origine animale;
    b) accompagnato  dal  documento  di  cui all'allegato A al citato
decreto interministeriale 26 marzo 1994.
  4.  I  prodotti ottenuti dalla trasformazione del materiale a basso
rischio di cui all'allegato I, devono essere ottenuti in stabilimenti
autorizzati   a   basso   rischio   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
  5.  I  prodotti  di  cui al comma 4 devono essere accompagnati fino
allo  stabilimento di fabbricazione di alimenti per animali familiari
o  di  prodotti  tecnici,  dal  documento di cui alla decisione della
Commissione europea 97/735/CE.
  6.  Il materiale a basso rischio di cui all'allegato I, puo' essere
stoccato  solo  in  depositi  esclusivamente  dedicati,  a  tal  fine
autorizzati  ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1994. Il
titolare  o il responsabile di detto deposito deve tenere, per almeno
due  anni,  un  registro  di  carico  e  scarico dei sottoprodotti in
questione  dal  quale  risultino  le  informazioni di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c); tale registro deve essere vidimato dalla azienda
sanitaria  competente  per  territorio.  I  prodotti  ottenuti  dalla
trasformazione  del  citato  materiale in stabilimenti autorizzati ai
sensi  del  decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, non possono
essere stoccati nei depositi di cui al presente comma.