IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo Codice della
Strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione del nuovo Codice della
strada;
  Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
  Vista  la  direttiva  94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in
data   21 novembre   1994,   e  relativi  allegati  A  e  B,  che  ne
costituiscono  parte  integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle comunita' Europee, n. L319 del 21 dicembre 1994, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri, relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data  4 settembre  1996,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 211
alla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  282  del
2 dicembre  1996,  relativo  all'attuazione  della  citata  direttiva
94/55/CE;
  Vista   la  direttiva  2000/61/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   in   data  10 ottobre  2000,  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L279, in data 1 novembre 2000,
che  modifica  la  direttiva  94/55/CE  del Consiglio, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto  l'articolo  229  del  citato  nuovo Codice della Strada, che
delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro   attribuite,   le   direttive   comunitarie  afferenti  materie
disciplinate dallo stesso Codice;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  recepire  e  trasporre  la citata
direttiva 2000/61/CE nella normativa nazionale;
  Ritenuto  necessario attuare le prescrizioni comunitarie in materia
di  sicurezza  del trasporto diminuendo il limite massimo di utilizzo
dei grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e
dei fusti in metallo di capacita' superiore a 50 litri;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

  Attuazione  della direttiva 2000/61/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio,   che   modifica   la  direttiva  94/55/CE  del  Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose
su  strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri
dell'Unione  europea.  Esso  non  si  applica  al  trasporto di merci
pericolose   effettuato   da   veicoli   di  proprieta'  o  sotto  la
responsabilita' delle Forze armate.
  2.  Fatta  salva  la normativa comunitaria, e' consentito stabilire
requisiti per quanto concerne:
    a) il  trasporto  nazionale ed internazionale di merci pericolose
effettuato  nel  territorio  nazionale da veicoli non contemplati dal
presente decreto;
    b) le  norme  di circolazione specifiche applicabili al trasporto
nazionale ed internazionale di merci pericolose;
    c) la   garanzia   della  qualita'  delle  imprese,  quando  esse
effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C.
  L'ambito  di  applicazione delle disposizioni nazionali relative ai
requisiti di cui alla presente lettera non puo' essere esteso.
  Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe
siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.