IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168  e,  in particolare, gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato
sul  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  141  del 18 giugno 1996 ed in vigore dal 3 luglio 1996,
con  il  quale  e'  stato  emanato  lo statuto di autonomia di questa
Universita';
  Visti   il   decreto  rettorale  n.  3080  del  18 settembre  1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 237 del
10 ottobre  1998  ed  in  vigore  dal  26 ottobre 1998, ed il decreto
rettorale  n.  3496  del 28 ottobre  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 267 del 13 novembre 1999 ed in vigore
dal  29 novembre  1999, con i quali sono state apportate modifiche al
predetto statuto;
  Viste  le  delibere n. 1 del 21 dicembre 2000 e n. 5 del 24 gennaio
2001  con  cui  il  senato  accademico - previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione reso con le delibere n. 1 del 30 giugno,
del 13 luglio e del 19 luglio 2000 - ha approvato ulteriori modifiche
allo statuto di Ateneo;
  Vista  la  nota  rettorale  n.  586/A/1 del 23 febbraio 2001 con la
quale le predette delibere sono state trasmesse al M.U.R.S.T. ai fini
del controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma
9, della sopracitata legge n. 168/1989;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   del   22 marzo  2001  concernente  le
osservazioni  sulle  modifiche  di statuto di autonomia approvate dal
senato  accademico nelle predette adunanze del 21 dicembre 2000 e del
24 gennaio 2001;
  Vista la delibera n. 2 del 10 aprile 2001 con la quale il consiglio
di  amministrazione esprime il proprio parere in merito ai rilievi di
cui al citato decreto ministeriale 22 marzo 2001;
  Vista  la  delibera  n. 1 del 10 aprile 2001 con la quale il senato
accademico  -  dopo  essersi  espresso  sui  rilievi  ministeriali di
legittimita'   e   di   merito   rilevabili   dal   predetto  decreto
ministeriale,  conformandosi  ad  alcuni di essi e rigettandone altri
con  le maggioranze  prescritte per legge - da' mandato al rettore di
emanare le modifiche di statuto approvate con le sopracitate delibere
n.  1  del  21 dicembre  2000 e n. 5 del 24 gennaio 2001 riformulando
alcune  delle  disposizioni  oggetto  di  rilievo  secondo  il  testo
risultante dalla stessa delibera n. 1 del 10 aprile 2001;
  Considerato   che  e'  stato  utilmente  compiuto  il  procedimento
amministrativo  per  l'emanazione delle modifiche di statuto previsto
dall'art. 10, commi 2 e 3, dello stesso statuto;
  Considerata   la  necessita'  di  dover  disporre,  con  successivo
provvedimento, una nuova stesura dello statuto di autonomia che renda
omogeneo  il  testo,  conseguentemente  alle  modifiche  apportate  a
decorrere dalla data di sua emanazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  di  autonomia della Seconda Universita' degli studi di
Napoli,  emanato  con  decreto  rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e
successivamente modificato ed integrato con decreti rettorali n. 3080
del 18 settembre 1998 e n. 3496 del 28 ottobre 1999, e' ulteriormente
modificato come segue:
    il  comma  3  dell'art.  1  -  Finalita' istituzionali - e' cosi'
sostituito:
    "3. L'universita', per il raggiungimento delle proprie finalita',
opera  con  il concorso responsabile di tutti i soggetti interessati,
assicurando liberta' di ricerca e di studio, assumendo come valore di
riferimento  il  rispetto  dei  diritti fondamentali e della dignita'
della persona umana, in condizione di assoluta parita'".
  Il titolo e il comma 1 dell'art. 3 sono cosi' sostituiti:
    "Principi organizzativi e di funzionamento.
      1.   L'organizzazione   e   l'attivita'  dell'Universita'  sono
informate   ai   principi   di   pubblicita',  di  decentramento,  di
distinzione  dei  compiti di indirizzo, di controllo, di valutazione,
di gestione e di responsabilizzazione.
  I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 sono abrogati.
  Il  comma  1  dell'art.  4  -  Attivita'  di  ricerca  -  e'  cosi'
sostituito:
  "1.  L'attivita' di ricerca, che trova nell'universita' la sua sede
istituzionale,  rientra  nei  compiti  primari  della  stessa  che ne
garantisce  liberta'  di  svolgimento  secondo  le forme previste dal
vigente ordinamento".
  Il comma 2 dell'art. 4 e' abrogato.
  Il  comma  1  e  2  dell'art.  5 - Attivita' didattica - sono cosi'
sostituiti:
  "1.  L'insegnamento  rientra nei compiti primari dell'Universita' e
si  realizza  attraverso  la  preparazione culturale dello studente e
l'acquisizione  di  conoscenze,  esperienze e metodologie adeguate al
titolo di studio che questi intende conseguire.
  2.  L'Universita' svolge attivita' per il conferimento dei seguenti
titoli di studio previsti dalla normativa vigente:
    laurea;
    laurea specialistica;
    diploma di specializzazione;
    dottorato di ricerca;
    master di primo livello;
    master di secondo livello;
    diploma   universitario,   fino   all'adeguamento   del   proprio
ordinamento  didattico  al  decreto  del  MURST n. 509 del 3 novembre
1999.
  Le  procedure  per il rilascio dei suddetti titoli di studio, oltre
che  di quelli previsti dal previdente ordinamento, e gli ordinamenti
didattici   dei   singoli  corsi  di  studio  sono  disciplinati  nel
regolamento   didattico  di  ateneo  in  conformita'  alla  normativa
vigente,  nonche'  dei  diritti  e  dei  doveri  dei  docenti e degli
studenti".
  Il  comma  1 dell'art. 6 - Altre attivita' istituzionali - e' cosi'
sostituito:
    "1. L'universita' istituisce e promuove ogni attivita' di ricerca
e di didattica finalizzata a perseguire i propri fini istituzionali".
  Il comma 2 e 3 dell'art. 6 sono abrogati.
  Il comma 3 dell'art. 8 - Risorse finanziarie - e' cosi' sostituito:
  "3.  Nel  rispetto  della  propria  autonomia  e  nell'ambito delle
proprie   finalita'  didattiche  e  di  ricerca,  l'Universita'  puo'
svolgere  attivita'  di  servizio  per  soggetti  pubblici e privati,
disciplinate da appositi regolamenti".
  Il comma 4 dell'art. 8 e' abrogato.
  Il comma 2 e 4 dell'art. 10 - Statuto - sono cosi' sostituiti:
  "2.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate, a maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal senato accademico, di cui all'art. 15
seguente,  sentito  il consiglio di amministrazione. Le facolta' ed i
dipartimenti,  nonche',  per  quanto  di sua pertinenza, il consiglio
degli  studenti,  possono  sottoporre  proposte di modifica al senato
accademico.
  4.  Lo  statuto  o  le  sue  modificazioni  entrano  in  vigore  il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attivita'
didattiche.  Esse entrano in vigore dall'anno accademico successivo a
quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito".
  Il  comma  1  e 4 dell'art. 11 - Regolamenti di ateneo - sono cosi'
sostituiti:
  "1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto,
della  legislazione universitaria e delle norme di carattere generale
che  abbiano  ad  espresso  riferimento le istituzioni universitarie.
Sono  deliberati  dagli organi universitari, sono emanati con decreto
del rettore e trasmessi al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di seguito detto MURST, che esercita il
controllo  secondo  le  procedure  previste  dalla  legge n. 168/1989
limitatamente  al  regolamento  previsto dal successivo comma 3. Essi
entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione.
  4.  Il  regolamento  didattico  di  ateneo disciplina l'ordinamento
degli  studi  dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con
valore  legale  e  di  tutti gli altri corsi tenuti dall'universita',
nonche'  le  attivita'  formative  di  cui  all'art.  6,  della legge
19 novembre  1990,  n.  341  ed  al  decreto  del  MURST  n.  509 del
3 novembre  1999.  E'  approvato  dal  senato  accademico, sentiti il
consiglio  di  amministrazione e le facolta', previa osservanza delle
procedure  previste  dall'art.  11,  comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341".
  Il comma 3 dell'art. 12 - Altri regolamenti - e' cosi' sostituito:
  "3.  Essi  sono  emanati con decreto del rettore, entrano in vigore
secondo  quanto  disposto  dallo  stesso decreto di emanazione e sono
soggetti ad adeguate forme di pubblicita'".
  L'art. 13 - Tipologia - e' cosi' sostituito:
  "Sono  organi  di  governo  dell'universita'  il rettore, il senato
accademico  e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi
la  giunta di ateneo, il consiglio dei direttori di dipartimento e il
consiglio degli studenti".
  Il comma 2 e 4 dell'art. 14 - Il rettore - sono cosi' sostituiti:
  "2.  Il  rettore  e' nominato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica, con proprio decreto, ed entra in
carica all'inizio dell'anno accademico.
  Nel   caso   di   anticipata  cessazione,  la  nomina  del  rettore
subentrante  ha  effetto  immediato  e  in  tal  caso  il quadriennio
decorrera' dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo
a quello nel quale e' avvenuta la nomina.
  Nel  caso di raggiungimento del limite di eta' il rettore rimane in
carica fino alla scadenza naturale del mandato.
  4. Spetta in particolare al rettore:
    a) convocare  e presiedere il senato accademico e il consiglio di
amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;
    b) vigilare   sulle   strutture  e  i  servizi  dell'universita',
impartendo le direttive contenenti i criteri organizzativi;
    c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei
ricercatori;
    d) stipulare  contratti  e  convenzioni sia in forma pubblica che
privata, secondo la disciplina di attuazione prevista dal regolamento
di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente statuto;
    e) emanare lo statuto ed i regolamenti;
    f)  esercitare  i  poteri  di  spesa relativi alle esigenze delle
strutture didattiche e di ricerca in attuazione degli indirizzi degli
organi  di  governo dell'universita' secondo le modalita', i limiti e
le  procedure  previste  dal  regolamento  per  l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente
statuto;
    g) dare attuazione alle delibere degli organi collegiali relative
alle attivita' didattiche e di ricerca comportanti impegni di spesa;
    h) presentare,  ad inizio anno accademico, al senato accademico e
al   consiglio   di   amministrazione,   la   relazione  sullo  stato
dell'ateneo;
    i) presentare  al  MURST  le  relazioni  periodiche  ed  i  piani
previsti dalla legge;
    l)  assumere  con  proprio  decreto,  in  caso d'urgenza e in via
provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di
amministrazione  e del senato accademico, da sottoporre alla ratifica
dell'organo competente nella prima adunanza utile;
    m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento
universitario,  comprese  quelle  in  tema  di  stato  giuridico  del
personale;
    n) assumere  tutti  i  provvedimenti  in  materia di ricerca e di
insegnamento,  che  non siano di competenza delle relative strutture,
in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;
    o) nominare in servizio il personale;
    p) provvedere  all'assegnazione  ed  alla  gestione del personale
docente  e  ricercatore  secondo  i  criteri  dettati dagli organi di
indirizzo, fatte salve le competenze dei consigli di facolta';
    q) proporre  all'approvazione del consiglio di amministrazione il
bilancio  di  previsione,  predisposto  dal direttore amministrativo,
previa  verifica  degli indirizzi programmatici, formulati dal senato
accademico;
    r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione
e  per la successiva trasmissione alla Corte dei conti, il rendiconto
predisposto  dal  responsabile  dell'ufficio di ragioneria coadiuvato
dal direttore amministrativo;
    s) assumere  la veste di funzionario delegato per le somme che e'
chiamato   ad  erogare  su  ordine  di  accreditamento  disposto  dal
Ministro;
    t) esercitare   l'autorita'   disciplinare   nei   confronti  del
personale in servizio;
    u) proporre  le  misure  idonee  a  consentire  la  rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' dell'universita';
    v) conferire,  sentito  il  senato  accademico ed il consiglio di
amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo
tra  i  dirigenti  dell'universita'  ovvero  tra i dirigenti di altre
universita'  o  di  altra amministrazione pubblica, previo nulla osta
dell'amministrazione di provenienza;
    z) esercitare  ogni altra attribuzione demandata dall'ordinamento
universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti".
  Il comma 5 dell'art. 14 e' abrogato.
  Il comma 6 dell'art. 14 e' cosi' sostituito:
  "6.  Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore
che lo sostituisca in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di
assenza o impedimento.
  Il  pro-rettore  e'  membro  di diritto del senato accademico e del
consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.
  Il  rettore  puo'  altresi'  nominare  fino ad un massimo di cinque
delegati  alla  firma  degli atti di propria competenza nonche' altri
delegati che lo coadiuvino nell'assolvimento di specifiche funzioni e
compiti".
  Il  comma  2  e  3  dell'art. 15 - Il senato accademico - sono cosi
sostituiti:
  "2.  Le  componenti rappresentative del senato accademico durano in
carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli
studenti   che   durano   in  carica  due  anni  accademici,  e  sono
rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
  I  Presidi  possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro
assenza o impedimento.
  3.  Il  senato  accademico  e'  organo  di  indirizzo in materia di
attivita'   didattica  e  di  ricerca  dell'universita'  e  determina
l'indirizzo politico dell'ateneo e ne verifica i risultati raggiunti,
fatte  salve  le  attribuzioni  delle  singole strutture didattiche e
scientifiche.
  Esso    fornisce    indirizzi   programmatici   al   consiglio   di
amministrazione   in   riferimento  all'utilizzazione  delle  risorse
finanziarie   in   relazione  alla  programmazione  e  allo  sviluppo
dell'universita'   nonche'  in  riferimento  alla  didattica  e  alla
ricerca, di cui approva i regolamenti in merito.
  Spettano  inoltre  al  senato  accademico  le  competenze  ad  esso
demandate  dalla  legislazione  universitaria  vigente,  dal presente
statuto e dai regolamenti di ateneo".
  Il comma 4 dell'art. 15 e' abrogato.
  Il  comma  1  dell'art.  16  - Il consiglio di amministrazione - e'
cosi' sostituito:
  "1.  Il  consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
rettore ed e' composto da:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) il pro-rettore;
    c) il  direttore  amministrativo,  che  svolge  anche funzioni di
segretario;
    d) quattro  professori  di prima fascia, eletti dai professori di
prima fascia;
    e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di
seconda fascia;
    f) tre ricercatori eletti dagli stessi;
    g) rappresentanti  degli  studenti eletti dagli stessi nel numero
corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
    h) tre  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  e
dirigenziale eletti da un corpo elettorale costituito dagli stessi;
    i) un  rappresentante  regionale di confindustria designato tra i
componenti dell'organo direttivo;
    l)   un   rappresentante  regionale  del  CNEL  designato  tra  i
componenti dell'organo direttivo".
  La lettera m) del comma 1 dell'art. 16 e' abrogata.
  Il comma 2 dell'art. 16 e' cosi' sostituito:
  "2.  Il  consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e
le  componenti elettive sono rieleggibili immediatamente per una sola
volta.
  I  rappresentanti  degli  studenti durano in carica due anni e sono
rieleggibili immediatamente per una sola volta".
  Il comma 4 dell'art. 16 e' cosi' sostituito:
  "4. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
    a)  approvare  i  regolamenti  comportanti  oneri finanziari, ivi
compresi i regolamenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del
presente statuto;
    b) approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;
    c) approvare il conto consuntivo;
    d) approvare   contratti,   convenzioni  e  progetti  di  propria
competenza  nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' di ateneo;
    e) esercitare  tutte  le  altre attribuzioni che allo stesso sono
demandate  dallo  statuto,  dai regolamenti e dalle norme legislative
che facciano espreso riferimento all'universita';
    f) determinare   annualmente   gli   obiettivi   di  gestione  da
perseguirsi  da parte dell'Azienda universitaria Policlinico, sentita
la  facolta'  di medicina e chirurgia, fino a quando l'Azienda stessa
non  sara'  trasformata in Azienda ospedaliera integrata ai sensi del
decreto legislativo n. 517/1999".
  Le lettere da g) a v) del comma 4 dell'art. 16 sono abrogate.
  Dopo l'art. 17 - La giunta di Ateneo - e' inserito l'art. 17-bis:
  "Art.  17-bis (Il consiglio dei direttori di dipartimento). - 1. Il
consiglio  dei direttori di dipartimento e composto dai direttori dei
dipartimenti  attivati  nell'ateneo, ed e' costituito con decreto del
rettore;
  2.  Ha  funzioni  consultive su tutte le materie che interessano le
attivita' istituzionali dei dipartimenti;
  3. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente;
  4.  La  disciplina  di funzionamento del consiglio dei direttori di
dipartimento sara' dettata da apposito regolamento".
  Il  comma  1  dell'art. 18 - Il consiglio degli studenti - e' cosi'
sostituito:
  "1.  Il  consiglio  degli  studenti  e' composto dai rappresentanti
degli  studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio
di  amministrazione  nonche' da venti studenti in corso e fuori corso
eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, secondo le
modalita' definite nel regolamento degli studenti".
  Il  comma 2 e 6 dell'art. 31 - Organi del dipartimento - sono cosi'
sostituiti:
  "2.  Il  consiglio  e'  composto  da  tutti i docenti e ricercatori
afferenti  al  dipartimento,  da  un  rappresentante degli iscritti a
ciascun  dottorato  di  ricerca  afferente  al  dipartimento;  da una
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo cosi' formata:
    almeno  tre  rappresentanti  fino  a  trenta  unita' di personale
docente e ricercatore afferente al consiglio;
    quattro  rappresentanti  fino  a  cinquanta  unita'  di personale
docente e ricercatore afferente al consiglio;
    non  oltre  cinque rappresentanti qualora il numero dei docenti e
ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unita'.
  Il  segretario  amministrativo  partecipa  al  consiglio,  con voto
consultivo e con funzioni di segretario.
  La  durata  in  carica  delle  rappresentanze  e'  di  quattro anni
accademici.
  Il consiglio di dipartimento puo' invitare alle adunanze professori
a   contratto   dell'ateneo  con  funzioni  consultive  su  specifici
argomenti.
  6.  Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il
consiglio  e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
Con   la  collaborazione  della  giunta  promuove  le  attivita'  del
dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei
regolamenti,  tiene  i  rapporti  con gli organi accademici, esercita
ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia demandata dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti.
  Al  direttore  spetta  la responsabilita' del funzionamento e della
gestione  del  dipartimento  nonche' ogni altra attribuzione prevista
dalla  legislazione universitaria vigente, dal presente statuto e dai
regolamenti  di  ateneo,  fatta  salva  l'autonomia  dei responsabili
scientifici  dei  singoli progetti di ricerca secondo la disciplina e
nei limiti previsti dai regolamenti di ateneo".
  Dopo  l'art.  34  - Centri di servizio e sistema bibliotecario - e'
inserito l'art. 34-bis:
  "Art.  34-bis  (Norma  transitoria). - 1. Le disposizioni di cui ai
precedenti  articoli  da 19 a 34 hanno efficacia fino all'adeguamento
dell'attuale  ordinamento  al decreto del MURST n. 509 del 3 novembre
1999 e successive modificazioni ed integrazioni".
  I  commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 - Il direttore amministrativo - sono
cosi' sostituiti:
  "1.  L'incarico di direttore amministrativo, di durata quadriennale
rinnovabile,  e conferito dal rettore, sentito il senato accademico e
il   consiglio  di  amministrazione,  scegliendolo  tra  i  dirigenti
dell'universita'  ovvero  tra  i  dirigenti di altre universita' o di
altra     amministrazione     pubblica,     previo     nulla     osta
dell'amministrazione di provenienza.
  2.  Il  direttore  amministrativo  esercita  le funzioni attribuite
espressamente  dalla legislazione universitaria, dal presente statuto
e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi
di  governo  dell'universita'. Egli e' responsabile del funzionamento
degli  uffici  nonche'  della  regolarita'  degli  atti  dallo stesso
sottoscritti.
  In particolare al direttore amministrativo compete:
    a) curare  l'attuazione  dei  programmi e delle direttive fissati
dagli  organi di governo dell'universita' secondo le specifiche linee
indicate  dagli  stessi,  individuando,  attivita'  ed  interventi da
affidare  ai  dirigenti  con  le  relative  risorse  e  le  opportune
indicazioni;
    b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio;
    c) provvedere   all'istituzione   ed   all'organizzazione   delle
ripartizioni,  degli  uffici  e dei servizi centrali amministrativi e
tecnici  dell'universita',  e  proporre  agli  organi  di  governo la
modifica dell'organizzazione generale degli stessi;
    d) nominare i responsabili delle ripartizioni, degli uffici e dei
servizi centrali amministrativi e tecnici dell'universita';
    e) indirizzare,  verificare  e controllare e valutare l'attivita'
degli  altri  dirigenti  con  potere  sostitutivo nei confronti degli
stessi in caso di inerzia o ritardo;
    f) curare  le  procedure  concorsuali  per  il  reclutamento  del
personale  tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'universita', in
attuazione degli indirizzi fissati dai competenti organi di governo;
    g) disporre  gli atti di gestione relativi al personale di cui al
punto  f),  compresi quelli connessi all'attribuzione dei trattamenti
economici,  anche  accessori,  nel rispetto dei contratti collettivi,
con esclusione degli atti connessi all'assistenza sanitaria;
    h) in  attuazione  delle  delibere e dei programmi definiti dagli
organi  di  governo  dell'universita',  provvedere  all'assegnazione,
anche  mediante  mobilita',  del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario    agli   uffici,   ai   servizi   centrali   tecnici   ed
amministrativi,  e,  su indicazione dei rispettivi responsabili, alle
strutture per la didattica e la ricerca;
    i) definire  l'orario  di  servizio  e  l'orario  di  apertura al
pubblico   degli   uffici   e   dei   servizi   centrali  tecnici  ed
amministrativi;
    l)  curare  l'esecuzione delle delibere degli organi di indirizzo
relative al personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;
    m) esercitare  i  poteri  di  spesa  adottando  le procedure ed i
provvedimenti  relativi  alle  fasi  di spesa, per quanto riguarda le
risorse   finanziarie  e  strumentali,  assegnate  dal  consiglio  di
amministrazione  per  l'attuazione  degli  obiettivi  e dei programmi
fissati  dagli  organi  di  governo  dell'universita', riguardanti il
funzionamento   degli  uffici  e  dei  servizi  centrali  tecnici  ed
amministrativi,  nei  limiti  degli  importi  e  secondo le modalita'
previste  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza e la
contabilita' di ateneo;
    n) esercitare, in attuazione di specifici indirizzi fissati dagli
organi  di  governo  dell'universita',  i  poteri di spesa di propria
competenza,  diversi  da quelli di cui al punto precedente, adottando
le  procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, secondo
le  modalita',  i  limiti e le procedure previste dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
    o) individuare  singoli  settori  tecnici  ed  amministrativi cui
assegnare un dirigente o titolare di funzioni equiparate;
    p) coordinare  l'attivita'  dei dirigenti e vigilare sulla stessa
con  riferimento  alla  realizzazione  degli  obiettivi fissati dagli
organi di indirizzo;
    q) definire  i  limiti del potere di spesa dei dirigenti dettando
direttive sulle procedure e sui provvedimenti;
    r)  chiedere  pareri  e  consulenze agli organi universitari e di
altre  amministrazioni  e fornire risposte ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di sua competenza;
    s) predisporre   il   bilancio   di   previsione   unitamente  al
responsabile  dell'ufficio  di  ragioneria  e coadiuvare quest'ultimo
nella predisposizione del conto consuntivo;
    t)  promuovere  e  resistere  alle liti correlate con gli atti di
gestione,  anche del personale. posti in essere da lui stesso e dagli
altri  dirigenti;  nominare  i  procuratori'  e  difensori secondo le
indicazioni   fornite  dal  consiglio  di  amministrazione;  proporre
eventuali transazioni delle liti;
    u) la   responsabilita'   della   realizzazione   di   programmi,
attivita',  interventi  e  progetti  in  relazione  agli obiettivi di
rendimento    della    gestione    amministrativa    e    finanziaria
dell'universita';
    v) presentare  annualmente agli organi di indirizzo una relazione
sull'attivita' svolta per le materie di propria competenza.
  3.  Il  direttore  amministrativo  propone  la  nomina  di  un vice
direttore   amministrativo  che  opera  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento,   indicandolo   tra   i  dirigenti  o,  in  mancanza,  i
vicedirigenti,  o  in  mancanza,  i funzionari piu' alti in grado. La
nomina avviene con decreto del rettore".
  Il  comma 1 dell'art. 39 - Funzioni e responsabilita' dei dirigenti
- e' cosi' sostituito:
  "1.  I  dirigenti  sono  responsabili  del  settore  di  rispettiva
competenza,  cui  sono  stati assegnati dal direttore amministrativo,
nonche'   della   regolarita'  degli  atti  e  dell'efficienza  delle
attivita'  degli  uffici o servizi centrali tecnici e amministrativi,
facenti  parte  del settore cui sono preposti. In particolare ad essi
compete:
    a) collaborare  con  il  direttore amministrativo nell'attuazione
degli  indirizzi  degli  organi  di gestione in materia di efficienza
dell'organizzazione amministrativa;
    b) verificare  i  carichi  di  lavoro  e  la  produttivita' degli
uffici;
    c) esercitare  autonomi poteri di spesa, nei limiti assegnati dal
direttore   amministrativo,   nell'ambito   delle  disponibilita'  di
bilancio   e  secondo  le  modalita'  previste  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
    d) proporre  l'azione  disciplinare  nei  confronti del personale
tecnico, amministrativo ed ausiliario;
    e) vigilare  sull'osservanza  del regolamento di attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
    f) emettere gli atti amministrativi costituenti manifestazioni di
conoscenza   o   di  giudizio,  quali  attestazioni,  certificazioni,
relazioni, ecc.;
    g) emettere  gli  atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti
relativi ai settori di competenza;
    h) emanare   provvedimenti   amministrativi   di  autorizzazione,
concessione  ed  analoghi  il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni  da  eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge,
dallo  statuto,  dai  regolamenti  o  da  deliberazioni  degli organi
dell'universita'
    i) presentare   annualmente   al   direttore  amministrativo  una
relazione  sull'attivita'  svolta relativa al settore organizzativo a
cui e' stato preposto".
  Dopo il comma 1 dell'art. 39 e' inserito il comma 1-bis:
    "1-bis.  Gli  atti  di  competenza  dei dirigenti per l'esercizio
delle  autonome  funzioni  dirigenziali,  secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  sono  individuati  con  apposito provvedimento del
rettore sentito il direttore amministrativo".
  Il comma 3 e 4 dell'art. 39 sono abrogati.
  Gli  artt.  41 - Accesso alla qualifica di dirigente, 43 - Rapporti
con  il  servizio  sanitario nazionale, e 44 - servizi e modalita' di
gestione sono abrogati.
  Il  comma  6  dell'art.  47 - Organi e loro attribuzioni - e' cosi'
sostituito:
  "6. Il consiglio e' composto da:
    a) il presidente;
    b) il  segretario  amministrativo del poio che svolge altresi' le
funzioni di segretario verbalizzante;
    c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo;
    d) due rappresentanti dei ricercatori;
    e) due  rappresentanti  del  personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario;
    f) rappresentanti  degli  studenti  nel  numero corrispondente al
minimo previsto dalla legislazione vigente".
  Il titolo, i commi 1 e 2 dell'art. 49 sono cosi' sostituiti:
  "Nucleo di valutazione:
    1. L'universita' istituisce apposito nucleo di valutazione con il
compito  di  verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e
dei  rendimenti,  la  corretta  ed  economica gestione delle risorse,
l'imparzialita'  ed  il buon andamento dell'azione amministrativa sia
delle  strutture  didattiche,  scientifiche  e  di  ricerca sia delle
strutture tecniche e amministrative.
  Al  nucleo  sono  demandate  altresi' le attivita' di valutazione e
controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286.
    2.  La  disciplina  relativa alla nomina, alla composizione ed ai
compiti  del nucleo di valutazione e' dettata da apposito regolamento
approvato  dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato
accademico,  tenuto  conto  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge
19 ottobre 1999, n. 370.
  La durata in carica del nucleo di valutazione e' di quattro anni".
  Il  comma  5  dell'art.  50  - Collegio dei revisori dei conti - e'
cosi' sostituito:
  "5.  La  durata della carica dei revisori dei conti e' quadriennale
ed  e'  prorogabile,  comunque,  fino  alla  scadenza del mandato del
rettore".
  Dopo l'art. art. 50 e' inserito l'art. 50-bis:
  "Ufficio di controllo interno:
    1.  L'ufficio  di  controllo  interno  e'  l'organo deputato alla
verifica  della regolarita' amministrativo-contabile degli atti e dei
procedimenti   amministrativi  dell'universita'  e  di  quelli  delle
strutture autonome o decentrate.
    2. L'ufficio e' composto da tre componenti, in possesso di idonei
requisiti  di  professionalita'  ed esperienza, scelti e nominati dal
rettore esternamente all'ateneo.
    3.  La  disciplina  specifica  e' dettata da apposito regolamento
approvato  dal  consiglio di amministrazione previo parere del senato
accademico".
  L'art. 71 - Incompatibilita' di carica - e' cosi' sostituito:
    "Le  cariche  di rettore, preside, presidente di corso di studio,
presidente  di  polo,  direttore  di  dipartimento  sono  tra di loro
incompatibili".
  Il  comma  2 dell'art. 72 - Esonero dalle attivita' istituzionali -
e' cosi' sostituito:
  "2. I presidi di facolta' e i direttori di dipartimento e di centro
interdipartimentale  possono  essere autorizzati a svolgere attivita'
didattica in misura ridotta, per la durata della loro carica.
  L'autorizzazione  e'  concessa con decreto del rettore nel rispetto
di  quanto  previsto  dall'art.  13  del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio1980, n. 382".
  L'art. 74 - Tutela giudiziaria degli organi universitari - e' cosi'
sostituito:
  "Nel  caso  in  cui nei confronti del rettore, del pro-rettore, dei
componenti  del consiglio di amministrazione o del senato accademico,
del  direttore amministrativo, dei presidi di facolta', dei direttori
di  dipartimento,  istituto  o  centro, dei presidenti di polo, venga
esercitata  l'azione penale per fatti che siano direttamente connessi
con  l'esercizio delle rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o
colpa  grave  e  che non siano commessi in danno dell'universita', la
difesa   per   tutti   i  gradi  di  giudizio  e'  assunta  a  carico
dell'universita'.
  Le  modalita'  di  attuazione di tale forma di tutela e le relative
ipotesi di sospensione della stessa sono disciplinate dal regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo".
  Il comma 1 dell'art. 75 - Gli istituti - e' cosi' sostituito:
  "1.  Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente statuto
gli istituti dell'ateneo confluiranno in strutture dipartimentali".
  Il comma 3 dell'art. 75 e' abrogato.
  L'art. 78 - Modifiche di statuto - e' abrogato.
  Dopo  l'art.  79  - Efficacia dei regolamenti vigenti - e' inserito
l'art. 79-bis:
  "Adeguamento  dello statuto alla normativa successiva riferita alle
universita' statali.
  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  statuto,  che risultino in
contrasto   con   disposizioni  legislative  successive  che  operino
espresso  riferimento  alle  universita'  statali,  sono abrogate con
effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dalla  norma  di rango
superiore".