A  seguito  del parere favorevole espresso, in data 21 marzo 2001,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la
Funzione  pubblica,  in  ordine  all'ipotesi  di Contratto Collettivo
Nazionale  di  Lavoro Integrativo, relativo al personale del comparto
Ministeri,  sottoscritto  in data 16.2.1999 e vista la certificazione
positiva   della   Corte   dei   conti,   in  data  15  maggio  2001,
sull'attendibilita' dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di
CCNL  Integrativo  e  sulla  loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione  e  di  bilancio,  il  giorno  16 maggio 2001 alle ore
17,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
   L'ARAN: F.to Fantoni
   nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni:
   e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:				Confederazioni:
FP/CGIL - firmato                              CGIL - firmato
FPS/CISL - firmato                             CISL - firmato
UIL/PA - firmato                               UIL - firmato
CONFSAL/UNSA - firmato                         CONFSAL - firmato
FAS/CISAL - FAS - firmato                      =========
RDB/PI ----------------                        RDB-CUB ---------
(ammessa con riserva)                          (ammessa con riserva)
UGL-STATALI/ANDCD - firmato                    UGL - firmato
 (ammessa con riserva)                         (ammessa con riserva)

   Nel corso della riunione le parti prendono atto che la valutazione
positiva  della Corte dei Conti sulla copertura degli oneri derivanti
dall'art. 32 e' limitata all'esercizio finanziario corrente.
   Pertanto  a partire dall'esercizio finanziario 2002 l'operativita'
dello  stesso art. 32, lett. d) e e) resta subordinata al reperimento
delle necessarie risorse finanziarie.
   Le  organizzazioni  sindacali  manifestano  l'assoluta  necessita'
della  stabilizzazione dell'istituto e del suo mantenimento nel tempo
cosi' come previsto dall'art. 32 in relazione allo stipulando accordo
sulla costituzione dei fondi.
   A  tale  scopo  l'Aran,  nel concordare, si impegna a quantificare
l'onere   relativo  ed  a  comunicarlo,  immediatamente,  al  Governo
affinche'  possa assumere le iniziative di propria competenza al fine
di assicurare il completo finanziamento dell'istituto.
   Si provvede quindi alla correzione dei seguenti errori materiali:
   -  Il  comma  5  dell'art.  17  sostituisce  solo il primo periodo
dell'art. 14-bis del CCNL integrativo del 22.10.1997.
   -  In  relazione  all'art. 21 (contratto formazione lavoro), comma
10,  secondo  rigo: il riferimento "all'art. 21" deve intendersi come
"all'art. 19".
   - In relazione all'art. 23 ( trattamento economico e normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 1, punto 3,
secondo  rigo,  il  riferimento  "all'art.  27"  deve intendersi come
"all'art. 25".
   - In relazione all'art. 30 ( trattamento di trasferta), comma 11 e
12,  il  riferimento  alla  "indennita' di trasferta" deve intendersi
come al "trattamento di trasferta".
   -  In  relazione  all'art.  34  (disapplicazioni),  al  comma 2, a
seguito  di  variazioni  ed  integrazioni  dell'articolato, non vi e'
corrispondenza tra i riferimenti numerici dei Titoli e degli articoli
con la numerazione finale dei medesimi. In particolare:
   *  Titolo  II,  lettera  d),  il  riferimento  "all'art.  6"  deve
intendersi "all'art. 15";
   * il riferimento al "TITOLO III" deve intendersi "CAPO III";
   *  Titolo  III, lettera a), il riferimento agli "artt. 8 e 9" deve
intendesi agli "artt. 7 ed 8";
   *  Titolo  III,  lettera  b),  il  riferimento  "all'art. 10" deve
intendesi "all'art. 13";
   *  Titolo  III, lettera c), il riferimento "all'artt. 12, comma 3,
lett. b)" deve intendesi "all'art. 9, comma 3, lett. a)";
   *  Titolo  III,  lettera  d),  il  riferimento  "all'art. 13" deve
intendesi "all'art. 10";
   * Titolo III, lettera e), il riferimento agli "artt. 14 e 15" deve
intendesi agli "artt. 11 e 12";
   * il riferimento al "TITOLO IV" deve intendersi "CAPO IV";
   *  Titolo  IV,  lettera  b),  il  riferimento  "all'art.  17" deve
intendesi "all'art. 28";
   *  Titolo  IV,  lettera  c),  il  riferimento  "all'art.  19" deve
intendesi "all'art. 17";
   *  Titolo  IV,  lettera  d),  il  riferimento  "all'art.  20" deve
intendesi "all'art. 18";
   * il riferimento al "TITOLO V" deve intendersi "TITOLO III";
   *  Titolo  V,  lettera  a),  il  riferimento  "all'art.  21"  deve
intendesi "all'art. 19";
   * il riferimento al "TITOLO VI" deve intendersi "TITOLO IV";
   *  Titolo  VI,  lettera  a),  il  riferimento  "all'art.  28" deve
intendesi  "all'art.  26". Occorre altresi' inserire dopo i due punti
(:) quanto segue: "art. 9, del D.P.R. 344/83, art. 9 del D.P.R. 13/86
e";
   *  Titolo  VI,  dopo  la  lettera  a)  occorre  inserire:  "b) con
riferimento  all'art.  30  (trattamento  di  trasferta): l'art. 5 del
D.P.R. 395/88 e l'art. 13 del D.P.R. 44/90".
   Al  termine dei lavori le parti, ad eccezione di RDB/PI e relativa
confederazione, sottoscrivono il Contratto Collettivo Integrativo del
CCNL del 16.2.1999, nel testo che segue.

                              PREMESSA

   Con  il  presente  CCNL  le  parti  intendono portare a termine il
processo  di privatizzazione del rapporto di lavoro del personale del
comparto  iniziato  con  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993 ed
accelerato in modo irreversibile dalla legge 59/1997 e dai successivi
decreti  delegati,  riconducendo  alla disciplina negoziale tutti gli
istituti  del  rapporto  di  lavoro demandati a tale fonte al fine di
qualificare  l'offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione
delle risorse umane .
   Dall'insieme  dei  CCNL  della  stagione  contrattuale 1994-1997 e
quella  del 1998-2001 emerge un quadro della pubblica amministrazione
completamente  rinnovato per quanto attiene la politica del personale
e    proiettato    verso   la   piu'   ampia   valorizzazione   delle
professionalita'  anche attraverso un moderno sistema classificatorio
del  personale  e  mediante  una  pluralita'  di meccanismi premianti
basati sul merito.
   Nel  contesto  di  armonizzazione delle regole e tutele tra lavoro
pubblico  e  privato  la  realizzazione completa della riforma ed una
completa utilizzazione degli istituti contrattuali citati richiedono,
comunque,  una  coerente  e  complessiva  attivazione  da parte delle
amministrazioni  di  tutti  gli strumenti gestionali ed organizzativi
previsti dalla riforma.
   Da  questo  punto  di  vista  il  CCNL  anche  mediante  la  nuova
disciplina  delle  forme  flessibili del rapporto di lavoro e la loro
regolazione  sottolinea la particolare rilevanza di tali strumenti di
gestione  delle  risorse  umane,  che nonostante il loro carattere di
sperimentalita'   e  comunque  nel  rispetto  delle  professionalita'
utilizzate e dei diritti dei lavoratori, offrono alle amministrazioni
forti  margini di ampliamento e qualificazione dell'offerta di lavoro
e  dei  servizi, permettendo altresi' il superamento del ricorso alle
collaborazioni   coordinate   o   ad  altre  forme  di  rapporto  non
disciplinate dal presente documento.
   Con  il  presente  contratto  le  parti  hanno,  pertanto,  inteso
realizzare  le  migliori  condizioni per la valorizzazione del lavoro
pubblico  in  un  quadro  di  coerenza  con le riforme della pubblica
amministrazione a sostegno dello sviluppo del Paese.
                               Art. 1
                 (Campo di applicazione e finalita)
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale destinatario
del  CCNL  stipulato  in  data  16  febbraio  1999  ed ha le seguenti
                             finalita':
a)  completare  il  processo  di  trasformazione della disciplina del
rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti
        non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) disciplinare gli istituti relativi alle flessibilita' del rapporto
                             di lavoro;
c)   modificare   ed  integrare  la  normativa  contrattuale  vigente
          considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Nelle vigenti disposizioni anche contrattuali relative al comparto
Ministeri  ogni  riferimento alla qualifica funzionale va inteso come
posizione  economica  ed  area  di  inquadramento nella quale essa e'
     confluita per effetto del nuovo sistema di classificazione.