IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  14 aprile 1948, n. 496, recante la
disciplina   delle   attivita'  di  gioco,  che  riserva  allo  Stato
l'organizzazione  e l'esercizio dei giochi di abilita' e dei concorsi
pronostici,  per  i  quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi
natura  e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una
posta in denaro;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre  1998,  n. 504, che ha
riordinato  l'imposta  unica  sui concorsi e sulle scommesse, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  recante  norme  per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei  cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art.
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il  decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante norme per l'organizzazione e
l'esercizio  delle  scommesse  a  totalizzatore  ed  a quota fissa su
competizioni  sportive  organizzate  dal  C.O.N.I.,  emanato ai sensi
dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
  Visti  gli  articoli  16  della  convenzione  tipo  che accede alla
concessione  per  l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con
decreto  ministeriale  7 aprile  1999  e 5 della convenzione tipo per
l'affidamento  dei  servizi  relativi  alla  raccolta delle scommesse
ippiche   approvata  con  decreto  ministeriale  20 aprile  1999  che
prevedono  il  pagamento  da parte dei concessionari del minimo annuo
garantito, in base al quale e' stata aggiudicata la concessione;
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministero  delle  finanze,  sentito  il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire,  con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Considerato   che  l'esercizio  delle  scommesse  sia  ippiche  che
sportive  ha  realizzato  un volume di raccolta di gioco pari a circa
5.000 miliardi a fronte di una previsione di 9.000 miliardi circa;
  Considerato  che la maggior parte dei concessionari del servizio di
raccolta delle scommesse non ha raggiunto il minimo garantito in sede
di  gara,  per  cui  sara' necessario procedere alla escussione delle
polizze  fidejussorie prestate, alla revoca della concessione nonche'
a   tutte  le  misure  di  riscossione  coattiva  nei  confronti  del
patrimonio  societario  delle  agenzie  inadempienti, per il recupero
della differenza non coperta dalle garanzie prestate;
  Ritenuto  che  la  situazione  descritta  determinera' uno stato di
crisi  per  l'intero  settore  con  danni  evidenti  non  solo per il
concessionario   ma   anche   e  soprattutto  per  l'erario  che  non
introitera' quanto preventivato in termini di imposta unica di cui al
citato  decreto legislativo n. 504 del 1998, con conseguente pericolo
di  sviluppo  di  attivita'  clandestine di raccolta di scommesse non
autorizzate;
  Ritenute  sussistenti  le  condizioni  per sospendere, a favore dei
menzionati   concessionari,   i   termini   relativi   al  versamento
dell'imposta  unica  di  cui al citato decreto legislativo n. 504 del
1998;
  Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti dei concessionari del servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive previste rispettivamente dal decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.  169  del  1998  e  dal  decreto
ministeriale n. 174 del 1998, sono sospesi fino al 15 dicembre 2001 i
termini  relativi  al versamento dell'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.