IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
                     del Ministero delle finanze
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
capo   del  Dipartimento  dell'aviazione  civile  del  Ministero  dei
                    trasporti e della navigazione
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
         dei lavori e del demanio del Ministero della difesa

  Visto l'art. l del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981,   n.   145,  recante  l'ordinamento  dell'Azienda  autonoma  di
assistenza  al  volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), che ha
riconosciuto   all'Azienda   "personalita'   giuridica  ed  autonomia
amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria";
  Visto  l'art.  18, primo e secondo comma, del succitato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 145/1981, nel quale e' disposto che
"il patrimonio iniziale e' costituito dai beni del demanio militare e
dell'aviazione   civile,  attualmente  utilizzati  per  assicurare  i
servizi   dell'assistenza   al   volo   attribuiti   alla  competenza
dell'Azienda",     nonche'    "dalle    apparecchiature,    apparati,
suppellettili  e  beni  mobili  in genere, attualmente impiegati allo
scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque
vengano attualmente utilizzati";
  Visto  il  quarto  comma  del  succitato  art.  18  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  145/1981,  che ha stabilito che il
suddetto   patrimonio   e   quello   successivamente   acquisito  "e'
giuridicamente  ed amministrativamente distinto da quello dello Stato
ed  e' destinato al conseguimento delle finalita' aziendali" e che "i
beni  ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati
al regime del demanio pubblico";
  Viste  le  risultanze  dei  lavori della commissione costituita con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile
1983,   ai  sensi  dell'art.  18,  settimo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 145/1981, che ha individuato i singoli
beni  mobili  ed  immobili  ed  i diritti da trasferire al patrimonio
dell'Azienda,  approvate  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con nota n. UCI/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;
  Visti i decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con
i  Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e della difesa, con
i  quali  per  ciascun  aeroporto  e  postazione di cui all'elenco in
allegato  A)  sono  stati  approvati lo stato di consistenza dei beni
immobili  e l'elenco dei beni mobili ed e' stato altresi' disposto il
trasferimento all'Azienda dei suddetti beni nello stato di fatto e di
diritto  in  cui si trovavano, con gli oneri ed i pesi inerenti, alla
data del loro trasferimento;
  Considerato  che  per  i  beni  mobili  ed  immobili  relativi agli
aeroporti  ed  alle  postazioni  di  cui  all'elenco  in allegato B),
ancorche'  individuati  tra  i  beni da trasferire all'Azienda, si e'
proceduto   solo   alla  consegna  provvisoria  all'Azienda  mediante
redazione di appositi verbali;
  Considerato  altresi'  che  i  beni facenti parte degli aeroporti e
delle  postazioni di cui all'elenco in allegato C), pur essendo stati
individuati  tra i beni da trasferire al patrimonio dell'Azienda, non
sono stati ricompresi nei verbali di consegna in quanto le rispettive
societa' di gestione aeroportuale hanno frapposto ostacoli alla detta
consegna  all'Azienda,  a  seguito dell'instaurazione di contenziosi,
che  non  hanno  mai  sospeso  l'esecutivita'  dei  provvedimenti  di
trasferimento  impugnati dalle stesse societa' di gestione, risoltisi
con sentenze passate in giudicato favorevoli all'Azienda;
  Vista  la  legge  15  dicembre 1990, n. 385, che all'art. 5, quinto
comma,  dispone  che  "l'Azienda  e'  autorizzata ad acquisire i beni
mobili   ed   immobili   strumentali   all'espletamento  dei  servizi
attribuiti  alla  sua  competenza"  e  che all'art. 6, secondo comma,
stabilisce  che  "per  le  ulteriori esigenze funzionali e logistiche
dell'Azienda,  le  relative  aree  necessarie  all'interno dei sedimi
demaniali   saranno  trasferite  al  patrimonio  aziendale  a  titolo
gratuito",  e  atteso  che,  in attuazione di tali disposizioni, sono
stati  acquisiti  al  patrimonio dell'Azienda i beni immobili facenti
parte  degli  aeroporti  e  delle  postazioni  di  cui  all'elenco in
allegato D);
  Considerato,   inoltre,   che  nel  frattempo  si  sono  verificate
variazioni nella consistenza originaria dei beni mobili ed immobili e
dei diritti;
  Vista  la  consistenza  dei  beni  mobili  ed immobili ed i diritti
acquisiti   direttamente  dall'Azienda  cosi'  come  riportata  nelle
scritture patrimoniali e nei bilanci consuntivi dell'Azienda stessa;
  Visto  l'art.  1, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 con
il  quale  si dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 1996, l'Azienda
autonoma  di  assistenza  al  volo  per  il  traffico  aereo generale
(AAAVTAG)  e' trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente
nazionale di assistenza al volo (ENAV);
  Visto  l'art.  6,  primo  e secondo comma, della succitata legge n.
665/1996,  che  prevede,  tra  l'altro,  che  "l'Ente  subentra nella
titolarita'  dei  rapporti  attivi e passivi dell'AAAVTAG" e che "con
uno  o  piu'  decreti  del  Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  della difesa sono
individuati   i  beni,  mobili  ed  immobili,  che  costituiscono  il
patrimonio  dell'Ente",  nonche'  il  parere n. 1531/98 reso, in data
26 gennaio  1999,  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza della terza
sezione circa l'ambito di applicazione della predetta norma;
  Visto l'art. 13 della menzionata legge n. 665/1996, che dispone che
"tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG, connessi
con  la  trasformazione  di  cui all'art. 1, sono esenti da imposte e
tasse";
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto  con  i  Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione
pubblica, in data 27 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  192  del  19 agosto 1997, di approvazione dello statuto dell'Ente
nazionale  di  assistenza  al volo, il quale nell'art. 12 prevede che
"1.    Costituiscono    patrimonio    dell'Ente    tutti    i    beni
dell'amministrazione dell'AAAVTAG ad esso trasferiti in base all'art.
6   della  legge  21 dicembre  1996,  n.  665;  nonche'  gli  apporti
provenienti dallo Stato e da altre disposizioni legislative, che sono
individuati  a  norma  del comma 2 dello stesso art. 2. Il patrimonio
aziendale  e' assoggettato al regime stabilito dalla legge istitutiva
dell'Ente";
  Considerato  che  sulla  base  delle necessita' rappresentate dalle
amministrazioni   interessate   sono   state  disposte  verifiche  di
carattere   tecnico/amministrativo  mediante  ricognizioni  sui  beni
consegnati all'Azienda in via provvisoria;
  Viste le risultanze emerse dalle cennate verifiche;
  Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sulla   base   della   ricognizione   effettuata  costituiscono  il
patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo i beni mobili ed
immobili  individuati fino alla data del 31 dicembre 1999 e riportati
rispettivamente  negli  elenchi  in  allegato "E" ed "F", che formano
parte  integrante  del presente decreto, ed i diritti nonche' tutti i
beni mobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'E.N.A.V. dal 1o gennaio
2000, alla data di emanazione del presente decreto.