IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 aprile  2000,  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Viste  le  precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048
del  31 marzo  2000  e  n. 3072 del 21 luglio 2000, con le quali sono
state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel
settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi,  in  materia  di  bonifica  e  risanamento ambientale dei
suoli,  delle  falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di
tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di
depurazione nel territorio della Regione siciliana;
  Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 con la quale sono state
emanate  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza idrica
nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e
successive modifiche e integrazioni;
  Considerato  che, alla luce delle nuove disposizioni normative e di
tutela   delle  acque,  si  debba  procedere  ad  una  piu'  puntuale
definizione  delle  competenze  gia'  attribuite  e  da attribuire al
presidente della Regione siciliana - commissario delegato;
  Considerato  che  il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio
della  Regione  siciliana  risulta  ancora  in parte incentrato sullo
smaltimento in discarica;
  Considerato  che  per  limitare  lo  smaltimento  in  discarica dei
rifiuti  urbani  e'  necessario  conseguire in tempi brevi almeno gli
obiettivi  minimi  di  raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti
dall'art.  24  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, ed
avviare  la produzione e l'utilizzo del combustibile da rifiuto sulla
quota di rifiuti a valle della raccolta differenziata;
  Considerato  in particolare, che a distanza di piu' di quattro anni
dalla  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  la  raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
nella  Regione  siciliana, nei comuni dei diversi ambiti territoriali
ottimali,  non  e'  stata  ancora  avviata  e  dove e' stata attivata
risulta  comunque assolutamente insufficiente rispetto agli obiettivi
minimi da conseguire per legge;
  Tenuto conto che l'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.  22, attribuisce ai produttori ed utilizzatori degli imballaggi il
potere,  tramite  il  CO.NA.I.,  di incidere sul diritto di privativa
comunale  in  materia di gestione rifiuti ed il conseguente dovere di
effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici
pubbliche   in   sostituzione   o   ad  integrazione  della  raccolta
differenziata   effettuata  dalla  pubblica  amministrazione  qualora
quest'ultima  ".......  non  attivi  la  raccolta  differenziata  dei
rifiuti  di  imballaggi  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in
vigore........" del decreto legislativo medesimo;
  Considerato  che  nonostante  la citata disposizione, a distanza di
piu'  di  quattro  anni  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  il  CO.NA.I.  non  ha ancora
attivato  od integrato la raccolta differenziata degli imballaggi nel
territorio  della  Regione  siciliana  pur in mancanza di attivazione
della   raccolta  differenziata  medesima  da  parte  della  pubblica
amministrazione;
  Ritenuto  che,  al  fine  di  ridurre  il  flusso  dei  rifiuti  di
imballaggi  conferiti  in  raccolta  indifferenziata e destinati allo
smaltimento, risulta indispensabile che in attuazione del citato art.
39  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, il CO.NA.I.
provveda  in  tempi  brevi ad attivare la raccolta differenziata o ad
integrarla laddove insufficiente;
  Tenuto  conto  che per conseguire tale obiettivo minimo di gestione
integrata   di   rifiuti  urbani  risulta  indispensabile  attribuire
specifici  poteri  al  commissario delegato per attuare, a livello di
ambito  territoriale,una  gestione  unitaria  di  rifiuti  urbani, in
particolare  attraverso la realizzazione delle forme e dei modi della
cooperazione previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22, nonche' la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
dei rifiuti di imballaggio;
  Considerato  che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati
in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano
il  recupero  e  l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione
dei    rifiuti    speciali    nel   territorio   regionale,   nonche'
l'autosmaltimento dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale
dei rifiuti stessi in impianti a tecnologia avanzata;
  Tenuto  conto che per conseguire tale nuovo assetto organizzativo e
gestionale  in materia di rifiuti urbani e speciali e' indispensabile
non  gravare  l'attuale  sistema  di  smaltimento  dei  rifiuti nella
Regione   siciliana  con  i  rifiuti  prodotti  in  altre  regioni  o
all'estero  e  contrastare il fenomeno della criminalita' organizzata
legata  alla  gestione  delle  discariche documentata dalla relazione
finale  al  Parlamento della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse;
  Rilevato  altresi'  che  per  realizzare  i  predetti  obiettivi  e
recuperare  l'attuale situazione d'emergenza appaiono pertanto misure
adeguate  e  ragionevoli  il  divieto  di  importazione di rifiuti da
smaltire nella Regione siciliana, il controllo sul flusso dei rifiuti
da  recuperare importati nella Regione siciliana, la limitazione alla
titolarita' e gestione pubblica delle discariche;
  Considerato  che  e'  pertanto  indispensabile che l'autorizzazione
all'apertura ed esercizio di nuove discariche sia consentita solo nei
limiti  in  cui  risulta  funzionale al superamento dell'emergenza ed
all'attuazione  di  un  moderno  sistema  di  gestione  integrato dei
rifiuti nella Regione siciliana.
  Atteso  che  continuano  a  sussistere  nella  Regione  siciliana i
presupposti  che  hanno  portato  alla  dichiarazione  dello stato di
emergenza ambientale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 giugno  2000, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2001, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani,
speciali,   speciali   pericolosi,  in  materia  di  bonifiche  e  di
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinati,  nonche'  in  materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana;
  Ritenuto,  quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per
consentire il superamento dell'emergenza nella Regione siciliana;
  Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;
  Acquisita  l'intesa  del presidente della regione siciliana, giusta
nota n. 2235 del maggio 2001;
  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                           D i s p o n e:
                               Art. 1.
  1.  Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza,
i  poteri  gia'  conferiti al commissario delegato - presidente della
Regione  siciliana  con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi'
come  specificati  dall'ordinanza  n. 3048 del 31 marzo 2000, nonche'
con  l'ordinanza  n.  3072 del 21 luglio 2000, in materia di gestione
dei  rifiuti  urbani,  speciali,  speciali  pericolosi, in materia di
bonifiche  e  di  risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti  inquinati,  nonche'  in  materia  di  tutela  delle  acque
superficiali  e  sotterranee  e  dei cicli di depurazione nell'intero
territorio della Regione siciliana.