IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Viste le precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana; Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 con la quale sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e successive modifiche e integrazioni; Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni normative e di tutela delle acque, si debba procedere ad una piu' puntuale definizione delle competenze gia' attribuite e da attribuire al presidente della Regione siciliana - commissario delegato; Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana risulta ancora in parte incentrato sullo smaltimento in discarica; Considerato che per limitare lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e' necessario conseguire in tempi brevi almeno gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed avviare la produzione e l'utilizzo del combustibile da rifiuto sulla quota di rifiuti a valle della raccolta differenziata; Considerato in particolare, che a distanza di piu' di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nella Regione siciliana, nei comuni dei diversi ambiti territoriali ottimali, non e' stata ancora avviata e dove e' stata attivata risulta comunque assolutamente insufficiente rispetto agli obiettivi minimi da conseguire per legge; Tenuto conto che l'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attribuisce ai produttori ed utilizzatori degli imballaggi il potere, tramite il CO.NA.I., di incidere sul diritto di privativa comunale in materia di gestione rifiuti ed il conseguente dovere di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione qualora quest'ultima "....... non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore........" del decreto legislativo medesimo; Considerato che nonostante la citata disposizione, a distanza di piu' di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il CO.NA.I. non ha ancora attivato od integrato la raccolta differenziata degli imballaggi nel territorio della Regione siciliana pur in mancanza di attivazione della raccolta differenziata medesima da parte della pubblica amministrazione; Ritenuto che, al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di imballaggi conferiti in raccolta indifferenziata e destinati allo smaltimento, risulta indispensabile che in attuazione del citato art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il CO.NA.I. provveda in tempi brevi ad attivare la raccolta differenziata o ad integrarla laddove insufficiente; Tenuto conto che per conseguire tale obiettivo minimo di gestione integrata di rifiuti urbani risulta indispensabile attribuire specifici poteri al commissario delegato per attuare, a livello di ambito territoriale,una gestione unitaria di rifiuti urbani, in particolare attraverso la realizzazione delle forme e dei modi della cooperazione previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio; Considerato che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il recupero e l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione dei rifiuti speciali nel territorio regionale, nonche' l'autosmaltimento dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale dei rifiuti stessi in impianti a tecnologia avanzata; Tenuto conto che per conseguire tale nuovo assetto organizzativo e gestionale in materia di rifiuti urbani e speciali e' indispensabile non gravare l'attuale sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana con i rifiuti prodotti in altre regioni o all'estero e contrastare il fenomeno della criminalita' organizzata legata alla gestione delle discariche documentata dalla relazione finale al Parlamento della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse; Rilevato altresi' che per realizzare i predetti obiettivi e recuperare l'attuale situazione d'emergenza appaiono pertanto misure adeguate e ragionevoli il divieto di importazione di rifiuti da smaltire nella Regione siciliana, il controllo sul flusso dei rifiuti da recuperare importati nella Regione siciliana, la limitazione alla titolarita' e gestione pubblica delle discariche; Considerato che e' pertanto indispensabile che l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di nuove discariche sia consentita solo nei limiti in cui risulta funzionale al superamento dell'emergenza ed all'attuazione di un moderno sistema di gestione integrato dei rifiuti nella Regione siciliana. Atteso che continuano a sussistere nella Regione siciliana i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana; Ritenuto, quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella Regione siciliana; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente; Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana, giusta nota n. 2235 del maggio 2001; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; D i s p o n e: Art. 1. 1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri gia' conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come specificati dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, nonche' con l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.