L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del
16 maggio 2001;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  propria  delibera  n.  3/CIR/99, recante: "Regole per la
fornitura  della  Carrier  Selection  Equal  Access  in  modalita' di
preselezione   Carrier   Preselection",   pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1999, n. 303;
  Vista  la  propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante:
"Disposizioni  sulle  modalita'  relative alla prestazione di carrier
preselection    (CPS)    e    sui    contenuti   degli   accordi   di
interconnessione",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio
2000, n. 117;
  Vista  la  propria delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante
norme  per  il  "Monitoraggio  del  processo  di  implementazione dei
servizi   di   accesso   disaggregato   a  livello  di  rete  locale,
portabilita' del numero e Carrier Preselection";
  Vista la propria delibera n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante:
"Disposizioni   relative  all'attivazione  del  servizio  di  Carrier
Preselection:  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di  utenza",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2000, n. 117;
  Vista  la  propria  delibera  n.  10/00/CIR  del  18 ottobre  2000,
recante:   "Valutazione  e  richiesta  di  modifica  dell'offerta  di
interconnessione  di  riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2000, n. 256;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
  1. Il quadro normativo di riferimento.
  L'art.  1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8 della legge n. 249 del
1997, dispone che l'Autorita':
    "7)   definisce   criteri  obiettivi  e  trasparenti,  anche  con
riferimento  alle  tariffe  massime,  per  l'interconnessione  e  per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di
non discriminazione;
    8)   regola   le  relazioni  tra  gestori  e  utilizzatori  delle
infrastrutture  di  telecomunicazioni  e  verifica  che  i gestori di
infrastrutture   di   telecomunicazioni  garantiscano  i  diritti  di
interconnessione  e  di  accesso  alle infrastrutture ai soggetti che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove
accordi  tecnologici  tra  gli  operatori  del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio";
  L'art.  4, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318 del 1997 dispone che:
    "L'Autorita' puo' fissare in anticipo le condizioni relative alle
aree  di  contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo
di  telecomunicazioni  e'  tenuto a inserire, salvo in casi motivati,
gli  elementi  indicati  nell'allegato  D,  parte 2, negli accordi di
interconnessione  stipulati  nonche' tutti gli elementi della parte 1
che   sono  nella  sua  disponibilita'  negoziale.  L'Autorita'  puo'
inoltre,  in  qualsiasi  momento  o  su richiesta di una delle parti,
fissare  le  scadenze  entro  le  quali  devono  essere  concluse  le
trattative  in  materia  di  interconnessione. Se non e' raggiunto un
accordo  entro i termini assegnati, l'Autorita' adotta misure cogenti
per  le  parti,  riguardanti  soltanto gli aspetti per i quali non e'
stato  gia'  perfezionato  l'accordo  secondo  le  procedure  da essa
stabilite e rese pubbliche".
  L'art.  5,  comma  6,  del  suddetto  decreto  del Presidente della
Repubblica riconosce, inoltre, che:
    "L'Autorita'  ha facolta' di intervenire in qualsiasi momento, di
propria iniziativa ovvero e' tenuta a farlo su richiesta di una delle
parti,  al  fine  di garantire che le condizioni di accesso alla rete
siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e
che  si  producano  benefici  per  gli  utenti, nonche', ove cio' sia
giustificato,   di   apportare   modifiche  alle  disposizioni  degli
accordi".
  La  delibera  n.  3/CIR/99,  "definisce  le regole per la fornitura
della  Carrier  Selection  Equal  Access in modalita' di preselezione
(Carrier  Preselection)".  In  particolare,  fissa  i principi per la
definizione  dei  modelli  di  interazione  nonche'  della  soluzione
tecnica  di  rete da implementare. Gli articoli 8 e 9 dell'Allegato A
della  sopra  citata  delibera  fissano  le procedure, per il periodo
transitorio e per quello a regime, per l'evasione delle richieste.
  Con  la  delibera  n.  4/00/CIR  del  9 maggio 2000, l'Autorita' ha
precisato alcuni aspetti procedurali relativi all'implementazione del
servizio  di  Carrier  Preselection  e dei contenuti degli accordi di
interconnessione. In particolare nell'art. 1 della stessa delibera e'
disposto al comma 1 che:
    "Telecom  Italia  e'  tenuta ad adeguare la capacita' di evasione
degli ordinativi della prestazione di Carrier Preselection sulla base
dell'andamento  dalla  domanda  di  ordinativi per la fornitura della
prestazione"  ed  al comma 6 che "L'Autorita' si riserva di rivedere,
dopo 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento,
la  capacita'  di  evasione  mensile di attivazioni di Telecom Italia
verificandone la compatibilita' con le condizioni di mercato".
  Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000,"E' istituita presso
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni un'unita' per il
monitoraggio  del  processo di implementazione dei servizi di accesso
disaggregato  a  livello  di  rete  locale, portabilita' del numero e
preselezione  dell'operatore",  di seguito indicata come UPIM, avente
tra  l'altro  gli  obiettivi indicati all'art. 2, comma 2, punti b) e
c), di seguito riportati:
    "b)  monitorare  la  dinamica  contrattuale  ed  il  processo  di
negoziazione tra operatori licenziatari e Telecom Italia;
    c) acquisire  dagli  operatori  licenziatari  e da Telecom Italia
segnalazioni  in  merito  ad  eventuali  richieste di interpretazione
della  normativa vigente o di intervento in relazione a comportamenti
ostativi  del  processo di implementazione dell'accesso disaggregato,
della  preselezione  dell'operatore  e  della portabilita' del numero
nella  fase  negoziale,  di  sperimentazione  e  di implementazione e
provisioning dei servizi".
  2. Il procedimento istruttorio.
  Nell'ambito  delle  attivita'  UPIM,  l'Autorita' ha richiesto agli
operatori,  a  partire  da ottobre  2000,  l'invio periodico dei dati
relativi al processo di attivazione della CPS, ritenuti utili ai fini
dell'analisi delle problematiche.
  In  particolare,  nel  corso  dei  mesi di gennaio e febbraio 2001,
l'Autorita'  ha  approfondito  l'attivita'  di  acquisizione dei dati
avanzando   richieste   specifiche   in  merito  alle  previsioni  di
acquisizioni  di contratti CPS per il 2001 ed ai valori di ordinativi
arretrati da smaltire (di seguito arretrato).
  Durante  l'attivita'  di monitoraggio sono state, inoltre, raccolte
una  serie  di  segnalazioni  che  mostravano presunte criticita' nel
processo  di  attivazione  degli  ordini  di  CPS  nonche' nel numero
massimo di attivazioni giornaliere previsto.
  Ritenuto  opportuno  prevedere  specifiche condizioni regolamentari
per  superare le criticita' rilevate, la commissione infrastrutture e
reti dell'autorita' ha disposto, in data 22 febbraio 2001, l'apertura
di un apposito procedimento istruttorio avente ad oggetto: "Revisione
della  capacita'  di  evasione  mensile  e  della distribuzione delle
richieste di carrier preselection (CPS)".
  Nell'ambito dell'istruttoria sono stati dunque valutati i dati e le
segnalazioni raccolte dall'UPIM, nell'ambito delle proprie attivita',
e  sono  altresi'  stati  sentiti  gli  operatori  interconnessi  che
usufruiscono   della   prestazione   di  CPS  (di  seguito  operatori
preselezionati)  e l'operatore d'accesso Telecom Italia relativamente
ad  una serie di ipotesi di miglioramenti da apportare al processo di
attivazione della CPS.
  Nel corso del procedimento, l'operatore d'accesso Telecom Italia ha
evidenziato  che,  a fronte dellacapacita' assegnata, non corrisponde
un  equivalente  quantitativo di ordinativi inviati, cio' comportando
un  sotto-utilizzo  delle  risorse.  Inoltre,  secondo l'operatore di
accesso,  gli  operatori  preselezionati inoltrano delle richieste di
capacita'   sovrastimate   allo   scopo  di  garantirsi  una maggiore
capacita' preassegnata, in virtu' dell'attuale meccanismo.
  Alla  luce  di  tali  osservazioni  Telecom  Italia  ritiene che un
eventuale  incremento  del  numero massimo di attivazioni giornaliere
comporterebbe   investimenti   utili   solo  allo  smaltimento  degli
ordinativi   accumulati  nel  presunto  arretrato  ma  a  regime  non
necessari.   L'operatore  di  accesso  ha,  peraltro,  dichiarato  la
disponibilita'  a  raggiungere,  in  una  prima  fase,  il  tetto  di
espletamento   giornaliero   di   14.000   ordinativi,  implementando
contestualmente   i   meccanismi  di  miglioramento  delle  capacita'
distributive;   rinviando   ad   una   seconda  fase  la  valutazione
dell'aumento delle capacita' totali giornaliere massime.
  Infine,  con  riferimento  al  meccanismo di penalita', l'operatore
d'accesso  ha proposto di applicare le penalita' di cui alla delibera
n.  3/CIR/99  riducendo  la  soglia  dall'attuale valore del 2% della
capacita' complessiva allo 0.5%, ottenendo cosi' l'applicazione della
penalita'  anche  per  gli  operatori preselezionati piu' piccoli che
richiedono valori di attivazioni ridotte.
  Dal confronto con gli operatori preselezionati e' emerso che:
    le  capacita' mensilmente assegnate non sono ritenute sufficienti
per  le  proprie  esigenze ed il relativo mancato utilizzo in fase di
invio  degli  ordinativi  e'  da  attribuirsi  al fatto che in alcuni
distretti  vi  sono  capacita'  assegnate  in  eccesso ed in altri in
difetto rispetto alle reali esigenze;
    l'intervento  di  incremento di capacita' da parte dell'operatore
d'accesso e' ritenuto indispensabile edil valore finale ritenuto piu'
opportuno e' 30.000ordinativi;
    le  richieste  di  capacita' su base distrettuale con due mesi di
anticipo comportano notevoli problemi previsionali;
    esiste un notevole quantitativo di ordinativi non inviati a causa
della rigidita' del sistema;
    sarebbe  utile  per  gli operatori preselezionati, nell'ottica di
migliorare   l'efficienza  del  processo,  avere  a  disposizione  il
software  di  analizzatore sintattico che effettua una prima verifica
formale dei file di invio;
    per  tutelare  anche  gli  operatori preselezionati che non hanno
arretrato  ritengono  opportuno  variare la modalita' di assegnazione
delle    capacita'    dall'attuale   "30%   equidistribuito   e   70%
proporzionale" ad un "50% equidistribuito e 50% proporzionale".
  Ritenuto,   sulla  base  delle  criticita'  emerse  nel  corso  del
procedimento,  di  individuare,  in particolare, i seguenti ambiti di
intervento,  con l'obiettivo di migliorare il processo di attivazione
della CPS:
    1.  "Variazione  della capacita' di evasione giornaliera da parte
di Telecom Italia";
    2.  "Definizione di Aree Territoriali sulle quali implementare il
processo  e  modifica  delle  modalita'  di richiesta ed assegnazione
delle capacita'";
    3.  "Introduzione  di  meccanismi  per aumentare l'efficienza del
sistema";
    4. "Valutazione del sistema di penalita'".
  Considerato  in merito alla "Variazione della capacita' di evasione
giornaliera  da  parte  di  Telecom  Italia"  che  la  necessita'  di
incrementare  il  numero  di  attivazioni  giornaliere scaturisce sia
dall'elevato  numero  di  ordinativi  arretrati da smaltire sia dalle
previsioni  mensili degli operatori preselezionati di nuovi contratti
CPS.
  Considerato  che  l'incremento  della capacita' di evasione massima
coniugato  con  gli  interventi  di  miglioramento  di efficienza del
processo,  che  porteranno  ad  una  piu'  flessibile  gestione delle
richieste da parte degli operatori preselezionati, comporta l'aumento
dell'effettivo  numero  di  ordinativi  attivati  di  CPS da parte di
Telecom Italia.
  Ritenuto,  alla luce delle precedenti considerazioni, che il valore
di capacita' di evasione giornaliera di 20.000 ordinativi consente la
sostenibilita'   delle  nuove  acquisizioni  previste  pur  lasciando
disponibile   della   capacita'  residua  per  lo  smaltimento  degli
ordinativi arretrati.
  Considerato  in merito alla "Definizione di aree territoriali sulle
quali   implementare  il  processo  e  modifica  delle  modalita'  di
richiesta  ed assegnazione delle capacita'" che l'attuale meccanismo,
prevedendo  un'allocazione  su  231  distretti  delle assegnazioni di
capacita',  non  permette  agli  operatori un'efficace programmazione
delle  attivazioni  e  soprattutto  un  trasferimento della capacita'
disponibile  da  un  distretto  ad  un  altro. Qualora il processo di
assegnazione   degli   ordinativi   fosse,  dunque,  applicato  sulla
capacita' complessiva di aree territoriali, realizzate accorpando tra
loro   i  231  distretti,  gli  operatori  preselezionati  potrebbero
utilizzare  la  capacita' disponibile in un qualsiasi distretto della
medesima area territoriale.
  Ritenuto  che  dall'esame  dell'attuale  organizzazione  di Telecom
Italia  e'  possibile individuare 18 "punti di contatto" territoriali
per  i  rapporti con gli operatori preselezionati, ognuno con una sua
competenza in termini di distretti, che possono essere immediatamente
utilizzati per la definizione delle aree territoriali.
  Considerato  che  per consentire uno sfruttamento equo e flessibile
da  parte  degli operatori preselezionati delle capacita' disponibili
e'  opportuno  rivedere la tempistica del sistema di assegnazione. In
particolare,  gli operatori preselezionati possono inviare le proprie
richieste di capacita' per il mese successivo ripartite per ogni area
territoriale,  entro  quindici  giorni dal termine del mese in corso.
L'operatore  d'accesso  provvede a determinare le capacita' assegnate
ed  a  comunicarle  agli operatori entro cinque giorni dalla fine del
mese.
  Considerato che la richiesta di capacita' di ogni singolo operatore
preselezionato  non  deve  superare  il  valore  di capacita' massima
mensile definita in ciascuna area territoriale.
  Considerato  che  il  numero  di operatori preselezionati che hanno
richiesto  la  prestazione  di CPS nel periodo settembre 2000 - marzo
2001  e'  raddoppiato,  passando da 14 a 30 circa. Tale incremento ha
fatto  si'  che  la  capacita'  equidistribuita sia diventata via via
inferiore,  cio'  comportando  alcuni  problemi  soprattutto  per gli
operatori preselezionati con un basso numero di richieste.
  Ritenuta  congrua  una  modalita'  di  assegnazione  delle quote di
capacita',  che preveda il 40% di capacita' equidistribuito ed il 60%
proporzionale.
  Considerato in merito ai "Meccanismi per aumentare l'efficienza del
sistema"  che  l'attuale  sistema di gestione degli ordinativi non ha
una  flessibilita'  tale  da  ottenere  il  pieno  sfruttamento delle
capacita'  disponibili. In particolare, un elemento di criticita' del
processo  si  rileva nell'ipotesi in cui gli operatori preselezionati
non  riescano  ad  inviare  il  quantitativo  di  ordinativi  ad essi
assegnato  nel  giorno: in tal caso una serie di risorse, disponibili
da  parte  di  Telecom  Italia  per  quella  giornata,  risultano non
utilizzate.
  Ritenuto   che   un  incremento  dell'efficienza  del  processo  di
attivazione  si puo' ottenere introducendo un meccanismo tale per cui
le  risorse assegnate giornalmente a ciascun operatore preselezionato
non utilizzate per l'evasione degli ordinativi siano rese disponibili
agli  altri operatori preselezionati come risorse comuni di capacita'
per quelle giornata.
  Considerato, in merito al "Sistema di penalita'", che il meccanismo
di penalita' introdotto dalla delibera n. 3/CIR/99 prevede che:
    "Al  fine  di  scoraggiare  sottostime  o sovrastime intenzionali
nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facolta', per ogni singolo
periodo,  di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso
di  richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacita'
complessiva   di  espletamento  degli  ordinativi  dell'operatore  di
accesso,  la quota di richieste effettivamente evase per un operatore
preselezionato  sara'  parialla  quantita'  effettivamente presentata
diminuitadell'ammontare    percentuale    dello   scostamento   dalla
previsione. La capacita' produttiva residua verra' suddivisa, in modo
proporzionale, a vantaggio degli altri operatori".
  Ritenuto  opportuno  di  confermare  le modalita' di individuazione
della  penale  previste  dalla  delibera n. 3/CIR/99, considerando il
fattore   di  riduzione  da  applicare  come  pari  allo  scostamento
percentuale tra capacita' richiesta dall'operatore preselezionato nel
mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati.
  Considerata    l'esigenza    per   l'Autorita'   di   disporre   di
un'informativa  mensile  sulle  modalita'  di  applicazione,  sia del
processo  di  assegnazione  delle  capacita'  che  di  gestione delle
attivazioni, ed in particolare relativamente a:
    1.  sintesi dei dati di capacita' richiesta e capacita' assegnata
per ogni operatore preselezionato, a livello di area territoriale;
    2.  sintesi  dei  dati  relativi  agli  ordinativi effettivamente
inoltrati, respinti e attivati per ciascun operatore preselezionato;
  3.  sintesi  dei  dati per ciascuna area territoriale relativi agli
ordinativi  richiesti,  assegnati ed effettivamente inoltrati, questi
ultimi  suddivisi  per singolo distretto, distinguendo gli ordinativi
respinti  sulla  base  della  motivazione,  e gli ordinativi lavorati
sulla base del tempo di attivazione.
  Considerato  che  l'Autorita' ritiene fondamentale l'utilizzo dello
strumento  del  Service  Level  Agreement  al  fine  di assicurare la
corretta  applicazione delle disposizioni regolamentari relativi alla
CPS;
  Considerato  che,  in ottemperanza alle disposizioni della delibera
n.  10/00/CIR, Telecom Italia ha pubblicato in data 9 aprile 2001, la
propria  proposta di Service Level Agreement per il servizio di CPS e
che tale proposta e' in corso di valutazione da parte dell'Autorita';
  Udita  la  relazione  finale  del commissario ing. Vincenzo Monaci,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) "Ordinativo":  richiesta  di  attivazione della prestazione di
Carrier Preselection (CPS) relativa ad un singolo impianto d'utente;
    b) "Capacita'   di   evasione   giornaliera":  numero  minimo  di
ordinativi  di Carrier Preselection che Telecom Italia e' in grado di
elaborare nel corso di una giornata lavorativa;
    c) "Capacita'   di   evasione  mensile":  Capacita'  di  evasione
giornaliera  moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese
in esame;
    d) "Capacita'  richiesta":  numero  di ordinativi che l'operatore
preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese;
    e) "Capacita'  assegnata  mensile":  numero massimo di ordinativi
che l'operatore preselezionato puo' inviare nel corso di un mese;
    f) "Capacita' assegnata giornaliera": Capacita' assegnata mensile
divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
    g) "Ordinativo   inviato":   richiesta   di   attivazione   della
prestazione  di  CPS  che  l'operatore  preselezionato  ha  trasmesso
all'operatore  d'accesso.  L'ordinativo  si intende inviato il giorno
successivo rispetto all'effettiva data di inoltro;
    h) "Ordinativo in lista d'attesa": richiesta di attivazione della
prestazione  di  CPS  che  l'operatore  preselezionato  ha  trasmesso
all'operatore   d'accesso   in   eccedenza  rispetto  alla  Capacita'
assegnata giornaliera;
    i) "Ordinativo   attivato":   richiesta   di   attivazione  della
prestazione di CPS che l'operatore d'accesso ha evaso;
    j) "Area Territoriale": raggruppamento di distretti telefonici ai
fini  della  realizzazione  del  processo di richiesta ed attivazione
della  prestazione  di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e
la  relativa  area  territoriale  e'  riportata  nell'allegato A alla
presente delibera.
  2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318,  e  all'art.  1  dell'allegato  A  alla delibera n. 3/99/CIR del
7 dicembre 1999.