IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto  l'art.  4,  comma  34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio  1999, n. 270, recante la
"Nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle grandi
imprese  in  stato  di  insolvenza  a  norma  dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  30 marzo 2000, con il quale la societa' S.r.l.
Pro.Te.R.   e'  stata  posta  in  amministrazione  straordinaria  con
prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 26 marzo 2001;
  Visto  il  decreto  direttoriale  datato  29 settembre 2000, con il
quale  e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  1o  febbraio 2000, il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori   sospesi   dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto
dipendenti dalla predetta societa';
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario della
citata  societa'  con  la quale viene richiesta la corresponsione del
trattamento di cui trattasi;
  Visto il prescritto parere;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prorogare il predetto trattamento, ai
sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R. sede in
Misterbianco  (Catania),  unita'  in stabilimento e uffici di Catania
per un massimo di sessanta unita' lavorative;
  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 1o febbraio 2001 al 26 marzo 2001;
  L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988, citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2001
                                         Il direttore generale: Daddi