IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVISENZA SOCIALE VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142, comma 1, lettera d) che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale; VISTO l'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 relativo all'accreditamento delle strutture formative; SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; ACQUISITO il parere della Conferenza Stato Regioni. DECRETA Art. 1 Definizione dell'Accreditamento 1. L'accreditamento e' un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilita' di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il presente Regolamento, con i relativi allegati nn. 1, 2 e 3 che ne fanno parte integrante, e' attuativo dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 18.2.2000. 2. L'accreditamento e' rivolto a introdurre standard di qualita' dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento. 3. I requisiti minimi di cui all'art. 6, commi 1) e 2) e Allegato 2 costituiscono la base comune dei sistemi regionali di accreditamento. 4. L'accreditamento viene concesso ai soggetti, di cui all'art. 3, a prescindere dalle scelte organizzative e a condizione che i soggetti da accreditare rispettino il contratto collettivo di lavoro di riferimento, per il personale dipendente, o le normative e gli accordi relativi a forme flessibili di impiego ed accettino il sistema di controlli pubblici.