IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVISENZA SOCIALE

   VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di
promozione dell'occupazione;
   VISTO  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142,
comma  1,  lettera  d) che individua tra le competenze mantenute allo
Stato  in  materia  di  formazione  professionale  la definizione dei
requisiti  minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono
la formazione professionale;
   VISTO l'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000
relativo all'accreditamento delle strutture formative;
   SENTITO  il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei   datori   di   lavoro  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale;
   ACQUISITO il parere della Conferenza Stato Regioni.

                               DECRETA

                               Art. 1
                   Definizione dell'Accreditamento
   1.  L'accreditamento e' un atto con cui l'amministrazione pubblica
competente  riconosce  ad  un organismo la possibilita' di proporre e
realizzare   interventi  di  formazione-orientamento  finanziati  con
risorse  pubbliche.  Il presente Regolamento, con i relativi allegati
nn.   1,   2  e  3  che  ne  fanno  parte  integrante,  e'  attuativo
dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 18.2.2000.
   2.  L'accreditamento  e' rivolto a introdurre standard di qualita'
dei  soggetti  attuatori  nel  sistema  di  formazione professionale,
secondo  parametri  oggettivi,  per realizzare politiche pubbliche di
sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.
   3.  I requisiti minimi di cui all'art. 6, commi 1) e 2) e Allegato
2   costituiscono   la   base   comune   dei   sistemi  regionali  di
accreditamento.
   4. L'accreditamento viene concesso ai soggetti, di cui all'art. 3,
a  prescindere  dalle  scelte  organizzative  e  a  condizione  che i
soggetti  da accreditare rispettino il contratto collettivo di lavoro
di  riferimento,  per  il  personale dipendente, o le normative e gli
accordi  relativi  a  forme  flessibili  di  impiego  ed accettino il
sistema di controlli pubblici.