IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante
"Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni   ed   agli   enti  locali  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto  in  particolare,  l'art.  66 del citato decreto legislativo 31
marzo  1998,  n. 112, che prevede tra le funzioni conferite agli enti
locali   quelle   relative   alla   conservazione,   utilizzazione  e
aggiornamento  degli  atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano,  nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo
restando  quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione
unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni
ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;
Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, emanato in
attuazione  della delega contenuta nell'art. 12 della citata legge 15
marzo  1997,  n. 59, recante norme in materia dell'organizzazione del
Governo;
Visto  l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma
2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e
dell'art.  7  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, dalla
Conferenza  unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data
4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;
Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;
Considerati  i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in
sede  tecnica  tra  Governo ed enti locali in merito al riparto delle
risorse  in  materia  di  catasto,  sulla  base  dei criteri definiti
dall'accordo quadro generale;
Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
dicembre  2000,  di  individuazione delle risorse umane e finanziarie
per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;
Acquisito,  in  data  6  dicembre  2000,  il  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
Considerato  che  con  il citato decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  e'  stata  individuata  nell'entita' di 4000 unita' il
contingente  di  personale  necessario  per  l'erogazione dei servizi
catastali;
Considerato  che con il medesimo provvedimento sono state definite le
risorse  di  bilancio  da  trasferire  agli  enti  locali  (comuni  e
comunita'  montane)  nella  misura  di L. 58.707.542.000 per spese di
funzionamento  e  di L. 21.292.458.000 per spese di investimento, per
complessive lire 80 miliardi;
Considerato   che  ai  sensi  dell'art.  6  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' fatto carico al Dipartimento
del  territorio  ed all'Agenzia del territorio, dal momento della sua
costituzione  ed operativita', di definire e promuovere le condizioni
tecnico-operative  ed  i  requisiti per il trasferimento alle realta'
locali  delle funzioni e dei servizi catastali, nonche' di concordare
la   pianificazione  delle  risorse,  dei  tempi  e  delle  attivita'
necessarie  per  completare  le  procedure  richiamate  nel punto 3.4
dell'accordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata
del 1o giugno 2000;
Considerato   che  ai  sensi  del  medesimo  articolo  tale  percorso
procedurale   dovra'   completarsi  entro  tre  anni  dalla  data  di
pubblicazione  del  piu'  volte  citato  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri, al fine di regolare i rapporti finanziari tra
Stato, Agenzia del territorio ed enti locali interessati;
Considerato che, per quanto sopra, e' stata condotta, con il concorso
di  organi  tecnici  costituiti  ed operanti presso la Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri,   l'analisi  per  un'attenta  e  corretta
individuazione   delle  risorse  umane  e  finanziarie,  che  saranno
trasferite  a  quei  comuni  che,  non  ricorrendo  alle  convenzioni
previste  dall'art.  64  del  decreto  legislativo  n.  300 del 1999,
eserciteranno direttamente la funzione catastale;
Visti  i  risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede
tecnica sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale,
in  merito alla distribuzione delle risorse in materia di catasto per
l'organizzazione  e  l'avviamento  delle  nuove  strutture  presso  i
comuni,  forme  associative  di comuni e comunita' montane, che hanno
consentito  prime valutazioni sulla distribuzione delle risorse umane
e   finanziarie   di   gestione   corrente,  a  livello  provinciale,
determinate   sulla  base  dei  carichi  di  lavoro  delle  attivita'
gestionali  relative  all'anno  1999,  riferite  alle  funzioni ed ai
servizi conferiti;
Considerato,  infine,  che  le  risorse  finanziarie,  per  la  parte
inerente  le spese di investimento, sono state parimenti distribuite,
con  riferimento  all'insieme dei comuni di ciascuna provincia, sulla
base  degli  indici  di  "popolazione" e di "superficie territoriale"
ritenuti   rappresentativi   delle   esigenze   di   sviluppo   e  di
decentramento sul territorio dei servizi catastali;
Acquisito,  in  data  28  febbraio  2001, il parere della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa  istituita  ai  sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentiti  il  Dipartimento  del territorio, il Ministro della funzione
pubblica,  il  Ministro  delle  finanze,  il  Ministro per gli affari
regionali,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo

1.  Il presente decreto determina la ripartizione su base provinciale
dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
organizzative  necessarie  per  l'esercizio  di funzioni catastali da
parte dei comuni, forme associative di comuni e comunita' montane.