IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante
"Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni   ed   agli   enti  locali  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
settembre  2000,  recante  "Individuazione delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli
enti   locali   per   l'esercizio   delle   funzioni  e  dei  compiti
amministrativi in materia di polizia amministrativa";
Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
dicembre  2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le
regioni  e  tra  gli  enti locali delle risorse per l'esercizio delle
funzioni  conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di polizia amministrativa";
Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli
enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite dal decreto
legislativo   31   marzo   1998,   n.  112,  in  materia  di  polizia
amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile";
Considerato  che l'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   prevede   l'immediato   trasferimento   di  tutte  le  risorse
finanziarie  per  l'esercizio  delle  funzioni  in materia di polizia
amministrativa, in deroga al comma 1 dello stesso articolo di legge;
Visto  l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma
2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
dell'art.  7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
dalla   Conferenza   unificata   in   data   22   aprile  1999,  come
successivamente modificato ed integrato;
Considerati  i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in
sede  tecnica  tra  Governo,  regioni  ed  enti  locali  in merito al
trasferimento  delle  risorse  in  materia di polizia amministrativa,
sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;
Visto  l'accordo,  sancito dalla Conferenza unificata del 13 novembre
2000,  in ordine all'attribuzione alle regioni e agli enti locali dei
beni  e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite dal decreto
legislativo n. 112 del 1998;
Visti  i  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre  2000 di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative  per l'esercizio delle funzioni
amministrative  conferite  dal  decreto  legislativo n. 112 del 1998,
rispettivamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia  Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia,  Toscana,  Umbria,  Veneto  e  agli  enti  locali di ciascuna
regione;
Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;
Acquisito,  in  data  1  febbraio  2001,  il  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
cittA' e autonomie locali;
Sentita   l'Unione   italiana   delle  camere  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito,  in  data  6  marzo  2001,  il  parere  della  Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997,   n.  59,  e  successive  modificazioni;  Sentiti  il  Ministro
dell'interno,  il  Ministro  della funzione pubblica, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
           Risorse finanziarie per spese di funzionamento

1.  Le  risorse  finanziarie,  per spese di funzionamento, diverse da
quelle  relative al personale, individuate dal decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri   del  12  settembre  2000,  recante
"Individuazione  delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
organizzative  da  trasferire  alle  regioni  ed agli enti locali per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
polizia  amministrativa",  e  confermate  nell'importo  di  lire  600
milioni  dall'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono  ripartite  tra  le  regioni e gli enti locali, in base a quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
dicembre  2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le
regioni  e  tra  gli  enti locali delle risorse per l'esercizio delle
funzioni  conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia  di  polizia  amministrativa" e, tra gli enti locali, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  22 dicembre 2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione
tra  gli  enti  locali  delle  risorse per l'esercizio delle funzioni
conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di   polizia   amministrativa,  istruzione  scolastica  e  protezione
civile".