L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 17 maggio 2001,
  Premesso che:
    l'art.  3,  comma  3.1,  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito: l'Autorita) 29 dicembre
1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31 dicembre  1999,  supplemento ordinario n. 235 (di
seguito:  deliberazione  n. 204/99), prevede che a ciascuna tipologia
di  utenza  si  applicano le componenti tariffarie A e UC specificate
nella tabella 1 della medesima deliberazione;
    ai  sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), con l'art. 4,
comma  4.2, della deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000
(di seguito: deliberazione n. 108/00), l'Autorita' ha previsto che, a
decorrere  dal  1o luglio 2000, per le tipologie di utenza diverse da
quelle in bassa tensione, per il consumo mensile eccedente gli 8 GWh,
le  aliquote  delle componenti tariffarie A espresse in lire/kwh sono
ridotte del 40%;
    con  l'art.  1  della  deliberazione  4 ottobre  2000, n. 180/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 245 del
19 ottobre 2000 (di seguito: deliberazione n. 180/00), l'Autorita' ha
soppresso, a decorrere dal 1o novembre 2000, le disposizioni previste
dall'art. 4, commi 4.2 e 4.3 della deliberazione n. 108/00;
    con  l'art.  2  della  deliberazione  n.  180/2000 l'Autorita' ha
disposto la modificazione dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione
n.  204/1999  mediante  inserimento  di un comma 3.1-bis nel quale si
prevede  che,  per le tipologie di utenza di cui all'art. 2, comma 1,
lettere  da  e)  a  i)  della  medesima  deliberazione  n. 204/99, le
componenti  tariffarie  A  espresse  in lire/kwh non si applichino, a
decorrere  dal  1o novembre  2000,  al  consumo  mensile  di  energia
elettrica eccedente gli 8 Gwh;
    la  modificazione  di  cui  al  precedente alinea comprende anche
l'inserimento  di  un comma 3.1-ter che prevede, alla lettera d), che
la  riduzione  di  cui  al  precedente alinea si applichi all'energia
elettrica  fornita  in  alta  tensione per la produzione di alluminio
primario   di   cui   al   decreto  19 dicembre  1995  del  Ministero
del-l'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  (di  seguito:
decreto 19 dicembre 1995), a decorrere dal 1o gennaio 2006;
  Visti:
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
24 luglio 1992, n. 13 (di seguito: provvedimento CIP n. 13/92);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto 19 dicembre 1995;
    il decreto legislativo n. 79/99;
  Viste:
    la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997
(di seguito: deliberazione n. 70/1997);
    la deliberazione n. 204/99;
    la deliberazione n. 108/00;
    la deliberazione n. 180/00;
  Considerato che:
    il  provvedimento  CIP  n.  13/92,  prevede,  per la fornitura di
energia  elettrica  per la produzione di alluminio primario, aliquote
di sovrapprezzo agevolate rispetto alla generalita' della clientela;
    il  paragrafo  2  del  decreto  19 dicembre 1995 prevede che alle
forniture di energia elettrica destinate alla produzione di alluminio
primario  nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in
vigore  dello  stesso  decreto  (di  seguito: produzione di alluminio
primario)  si  applichi  sino  al 31 dicembre 2005 il trattamento dei
sovrapprezzi   previsto   dal  provvedimento  CIP  n.  13/92,  e  sue
successive  modificazioni;  e  che,  con decorrenza dalla scadenza di
detto  termine,  il  richiamato  trattamento venga allineato a quello
previsto per la generalita' della clientela;
    l'art.  15  della  deliberazione  n.  204/99  prevede  un  regime
tariffario  speciale per le forniture a cui alla data del 31 dicembre
1999  si  applicavano  aliquote  della parte A della tariffa al netto
delle  componenti  inglobate  o  aliquote della parte B della tariffa
ridotte   rispetto   a  quelle  previste  per  la  generalita'  della
clientela;
    l'art.   16,  comma  16.2,  della  deliberazione  n.  204/99,  in
attuazione  delle  disposizioni  richiamate  nel  secondo  alinea del
presente considerato, prevede che l'energia elettrica fornita in alta
tensione  per  la  produzione di alluminio primario di cui al decreto
19 dicembre  1995,  con  riferimento  alle  componenti  A  e  UC, sia
assoggettata   al  regime  di  cui  alla  tabella  9  della  medesima
deliberazione;
    la  tabella  9  della  deliberazione  n.  204/99 esenta l'energia
elettrica  fornita  in  al  tensione  per  la produzione di alluminio
primario  dal  pagamento  della  componente  tariffaria  A4 in quanto
energia  ammessa  al  regime  tariffario  speciale di cui all'art. 15
della medesima deliberazione;
    il  paragrafo  3  del  decreto  19 dicembre 1995 prevede che alle
tariffe  ed  ai  sovrapprezzi  da applicarsi alle forniture destinate
alla  produzione  di  alluminio  primario  siano  applicate le stesse
variazioni  in  aumento,  con  la medesima decorrenza, previste dalle
normative generali successivamente entrate in vigore per le forniture
a regime normale;
    il paragrafo 3 del decreto 19 dicembre 1995 prevede, inoltre, che
qualora  anteriormente  al  31 dicembre  2005  l'onere  derivante dai
sovrapprezzi imposti ai titolari di forniture di energia elettrica in
alta  tensione per la produzione di alluminio primario si attesti sui
livelli previsti per gli utenti appartenenti alle medesima tipologia,
le eventuali variazioni in riduzione dei sovrapprezzi siano applicate
anche a dette forniture di energia elettrica;
    la  deliberazione  n.  70/97 ha inglobato il sovrapprezzo termico
ordinario  nella parte B della tariffa e gli altri sovrapprezzi nella
parte  A  della tariffa e, a decorrere dal mese di luglio 2000, si e'
realizzata  la  condizione  di cui al precedente alinea relativamente
alle  componenti A2, A3 ed A5, essendosi consolidate, relativamente a
tali   componenti,  condizioni  di  equiparabilita'  del  trattamento
tariffario  dell'energia  elettrica  fornita  in alta tensione per la
produzione di alluminio primario, al trattamento tariffario applicato
agli utenti appartenenti alla medesima tipologia;
  Considerato altresi' che:
    la  societa'  Alcoa  Italia  S.p.a.,  (di  seguito:  Alcoa) unica
impresa   domestica   produttrice   di  alluminio  primario,  non  ha
interposto  gravame avverso le deliberazioni dell'Autorita' n. 108/00
e  n.  180/00  nella  parte  in  cui  prevedevano,  per detto settore
industriale,  una  postergazione  del  riconoscimento della riduzione
delle  aliquote  delle  componenti  tariffarie  A prevista dai citati
provvedimenti;
    in   seguito   ad   un   incontro   avvenuto  presso  gli  uffici
dell'Autorita'  in  data  15 dicembre  2000  con  i rappresentanti di
Alcoa,  sono  emersi  ulteriori  elementi  valutativi  che hanno reso
necessari  approfondimenti da parte degli uffici dell'Autorita' circa
il  trattamento  tariffario  dell'energia  elettrica  fornita in alta
tensione, per la produzione di alluminio primario;
  Ritenuto  che  sia  necessario  riconoscere  all'energia  elettrica
fornita  in  alta tensione per la produzione di alluminio primario un
trattamento  analogo  a quello di cui hanno beneficiato gli originari
aventi   diritto  alla  riduzione  delle  aliquote  delle  componenti
tariffarie  A,  espresse  in  lire/kwh disposta dall'Autorita' con le
delibere n. 108/00 e 180/00;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti
definizioni:
    a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas;
    b) per  decreto  15 dicembre  1995  si  intende  il  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre
1995;
    c)  per  deliberazione  n.  204/99  si  intende  la deliberazione
dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n.  204/99,  come successivamente
modificata  ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 4 ottobre
2000, n. 180/00;