IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                            IL PRESIDENTE
                        della regione Toscana
    premesso che:
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato  alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996 registro n. 2
Presidenza,  foglio  n.  76,  ha  approvato il piano di riconversione
produttiva  delle  aree della regione Toscana interessate dalla crisi
mineraria,  ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n.
121,   convertito   nella  legge  23 giugno  1993,  n.  204,  recante
"Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";
  Le finalita' del piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed   occupazionale   nelle   aree  della  regione  interessata  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  L'attuazione  del  piano richiede la gestione integrata ed unitaria
di  tutti  gli  interventi  previsti  dal  piano stesso, da parte dei
soggetti   coinvolti,   nonche'   la   disponibilita'  di  un  quadro
informativo  completo  e  costantemente  aggiornato in relazione allo
stato  di  attuazione  dei  singoli  interventi,  per  una puntuale e
corretta valutazione della loro efficacia;
  La  citata  legge  23 giugno  1993, n. 204, prevede che il piano di
riconversione  produttiva  venga attuato mediante accordi e contratti
di programma;
  Il  piano  di  riconversione  produttiva prevede che gli accordi di
programma  vengano  stipulati  tra  il  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e la regione stessa;
  La  legge  3 febbraio  1989, n. 41, ed in particolare l'articolo 1,
come  modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n.
221,  prevede  l'erogazione  di  contributi  in  conto  capitale  per
attivita' sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei
bacini  minerari  interessati  da  processi  di ristrutturazione o di
riconversione;
  La  legge  30 luglio  1990,  n.  221,  ed  in particolare l'art. 9,
prevede  l'erogazione  di  contributi  per  il recupero ambientale di
compendi   immobiliari  direttamente  o  indirettamente  legati  alle
attivita'  minerarie,  gia'  dismesse  o  interessate  da processi di
ristrutturazione  o di riconversione, destinati al soddisfacimento di
esigenze  sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso
progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;
  La  deliberazione  del  CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli
elementi  di  cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
  Le  deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991
e  25 marzo  1992,  individuano  le  aree  dichiarate bacini di crisi
mineraria ed i comuni in esse compresi;
  Il  piano  di  riconversione  produttiva comprende, tra l'altro, la
promozione  di  nuove  attivita'  sostitutive  e di opere di recupero
ambientale  dei compendi immobiliari ex minerari, con l'utilizzazione
delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie;
  Visti:
    i  quattro  accordi  di programma stipulati il 27 agosto 1996, il
31 dicembre  1996,  il 23 novembre 1999 ed il 30 dicembre 1999 tra il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e la
regione Toscana in materia di contributi per attivita' sostitutive di
quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi;
    i  quattro accordi di programma stipulati il 31 dicembre 1996, il
23 dicembre  1997, il 28 dicembre 1998, ed il 30 dicembre 1999 tra il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e la
regione  Toscana in materia di contributi per recupero ambientale dei
compendi inimobiliari ex minerari nei predetti bacini ex minerari;
  Considerato che
    nelle  fasi  delle  istruttorie per la gestione dei contributi di
cui  agli  accordi  di  programma  sopra  citati, sono stati rilevati
errori   materiali   riguardanti  elementi  riferentisi  ai  soggetti
giuridici  interessati  dai relativi benefici, agli esatti importi di
detti   benefici,   nonche'   ad   altri  dati  comunque  esattamente
considerati   nelle   preventive   istruttorie   di   valutazione   e
conformemente  risultanti  nelle  documentazioni  in  atti  presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
  L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con propria nota di osservazione n.
21  in  data  3 febbraio  2000, ha altresi' rilevato la necessita' di
provvedere  nei casi dallo stesso ufficio rilevati mediante rettifica
da operare con specifico accordo di programma;
  E' necessario pertanto provvedere alla rettifica dei cennati errori
materiali,   al  fine  del  corretto  prosieguo  della  gestione  dei
contributi concessi;
               Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana
concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge   24 aprile   1993,  n.  121,  convertito  nella  legge
23 giugno  1993,  n.  204, recante "Interventi urgenti a sostegno del
settore  minerario", per rettificare gli errori materiali riscontrati
in  sede di istruttoria gestionale dei contributi di cui agli accordi
di  programma citati nelle premesse, riguardanti elementi costitutivi
ai   fini  del  corretto  prosieguo  della  gestione  dei  contributi
concessi.