IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 giugno  1998, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998,
registro  n. 3, Presidenza, foglio n. 157, con il quale sono state da
ultimo  rideterminate  e  ripartite,  tra la struttura centrale e gli
uffici  periferici in cui si articola l'amministrazione, le dotazioni
organiche  delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali
e  dei  profili  professionali  del  personale  del  Ministero  della
sanita',  per  un totale complessivo di duemilasettecentosettantanove
unita';
  Vista  la  proposta  formulata  dal Ministro della sanita' con nota
prot.   n.  2000/SOBP/2/133/1/5329  in  data  21 dicembre  2000,  con
allegata  relazione  tecnica,  con  la  quale  e' stata rappresentata
l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  previsto  dall'art.  6,  comma 2  u.p., del
decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, al fine di adeguare le
dotazioni  organiche  al mutato assetto organizzativo e ordinamentale
conseguente   alla   stipula  del  contratto  collettivo  integrativo
dell'Amministrazione   stessa,   prevedendo   la   rimodulazione  dei
contingenti  di  personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX,
VIII,  VII,  VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per
effetto   del   nuovo   ordinamento   professionale,  alle  posizioni
economiche 3,   2   e   1   dell'area  funzionale C,  alle  posizioni
economiche 3,   2  e  1  dell'area  funzionale B  ed  alla  posizione
economica 1 dell'area funzionale A;
  Considerato  che  tale  proposta  comporta l'incremento di centosei
posti nella posizione economica C3, di duecentonovantatre posti nella
posizione  economica  C2  e  di  quattrocentoquarantanove posti nella
posizione    economica B3,    per    un    totale    complessivo   di
ottocentoquarantotto    posti,    con   contestuale   riduzione,   in
compensazione,    di   duecentosessantuno   posti   nella   posizione
economica C1,   di  cinquecentocinquantanove  posti  nella  posizione
economica B2,  di  ventidue  posti  nella posizione economica B1 e di
quattordici   posti  nella  posizione  economica A1,  per  un  totale
complessivo di ottocentocinquantasei posti;
  Considerato, altresi', che l'operazione di rimodulazione come sopra
prospettata  dal  Ministero  della sanita', nell'ambito delle proprie
dotazioni  organiche,  comporta esclusivamente passaggi tra posizioni
economiche all'interno delle aree funzionali interessate;
  Visto  l'art.  19,  comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
  Preso  atto  che  la consistenza numerica del personale presente in
servizio alla data del 31 dicembre 1999, con esclusione del personale
appartenente      alle     qualifiche     dirigenziali,     e'     di
milleseicentottantasei  unita',  e  che  la  proposta  operazione  di
rimodulazione  comporta,  rispetto  al  costo  dello stesso personale
presente in servizio a tale data, valutabile in L. 80.480.670.737, un
maggior onere di L. 4.894.468.725, alla cui copertura si provvede, ai
sensi  dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n.
488,  mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del
fondo  unico  di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 12 del
contratto collettivo integrativo stipulato il 5 dicembre 2000;
  Considerato  che,  per  il  Ministero  della sanita', l'art. 12 del
predetto  contratto  integrativo  ha  destinato  risorse del fondo di
amministrazione   per   l'anno   2001,   fino   ad   un   massimo  di
L. 5.300.000.000,   finalizzate  al  finanziamento  del  processo  di
riqualificazione del personale;
  Ritenuto  che  quanto  sopra assicuri l'osservanza del principio di
invarianza  della  spesa  rispetto  agli oneri per spese di personale
riferito   alle   unita'   effettivamente  presenti  in  servizio  al
31 dicembre  dell'anno  precedente,  escluse quelle appartenenti alle
qualifiche  dirigenziali,  come  stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p.
del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29 per l'adozione del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri previsto dalla
stessa  disposizione,  richiesto  dal  Ministro  della sanita' con la
sopra citata nota;
  Visto  il  C.C.N.L.  del  comparto  del  personale  dipendente  dai
Ministeri,   sottoscritto   il  16 febbraio  1999  e  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  41  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  46 del
25 febbraio 1999;
  Visto  il  Contratto  collettivo  integrativo  di  amministrazione,
stipulato in data 5 dicembre 2000;
  Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del
concerto  previsto  dall'art. 6, comma 2 u.p, del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, con foglio n. 55538 ACG/157/SAN del 5 marzo
2001,  dal  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  in  ordine  alla  proposta  formulata  dal  Ministro della
sanita';
  Preso   atto   che   sono  state  consultate,  dall'amministrazione
proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e' stato
delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio
2000,  registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000, registro n.
3,  Presidenza, foglio n. 102, con il quale le funzioni oggetto della
delega  di  cui  al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  8 maggio  2000,  possono  essere  esercitate  anche  per il
tramite del Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi;
                              Decreta:
  1. Le  dotazioni  organiche  delle aree funzionali, delle posizioni
economiche  e  dei  profili professionali del personale del Ministero
della  sanita',  fermo  restando il contingente appartenente all'area
della  dirigenza,  sono  rimodulate secondo l'allegata tabella A, che
sostituisce   la  tabella A  -  Quadro 1,  allegata  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 16 giugno 1998, nella parte
riguardante  le  ex  qualifiche  funzionali,  e che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  2. In coerenza con quanto previsto nel decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, recante norme sull'organizzazione
del  Ministero  della Sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
26  del  1o febbraio  2001,  ed  al  fine di assicurare la necessaria
flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze
operative   dell'amministrazione,  il  Ministro  della  Sanita',  con
proprio  decreto,  effettuera'  la  ripartizione  del  contingente di
personale   come   sopra   rimodulato,  nelle  strutture  centrali  e
periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.
  3. Il  provvedimento,  adottato  in  attuazione  del comma 2, sara'
tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  della  funzione pubblica ed al Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  rogrammazione economica - Dipartimento della
ragioneria   generale  dello  Stato  per  essere  recepito,  ai  fini
ricognitivi,  in  apposito  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 21 marzo 2001
                                            p. Il Presidente: Cananzi
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2001
Ministeri   istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 5 foglio n. 244