IL DIRETTORE GENERALE
                        per il coordinamento
                    degli incentivi alle imprese
  Vista  la  legge  del  19  dicembre 1992, n. 488, di conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n.
415,  con  cui  e'  stata,  fra l'altro, disposta la soppressione del
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo del 3 aprile
1993,   n.   96,   che  trasferisce,  in  particolare,  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative
alla  ricostruzione  dei  territori della Campania e della Basilicata
colpiti  dagli  eventi  sismici  del 1980-1981, per la parte relative
agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990
(gia'  articoli  21 e 32, legge n. 219/1981) gia' di competenza della
suddetta Agenzia;
  Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il Ministro dei
lavori  pubblici  e  con  il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata
la  Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del
Ministero  competente  per  l'esercizio  delle funzioni trasferite ai
sensi  del  citato  art.  12, primo comma, del decreto legislativo n.
96/1993;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997,
n.  220,  recante  "Regolamento  di  riorganizzazione degli uffici di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato",  che  all'art.  7  ha individuato la
Direzione  generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
per  le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di
cui  al  decreto  legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (gia' Direzione
generale della produzione industriale);
  Visto  l'art.  10,  comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266,
che   prevede   il  trasferimento,  tramite  consegna  attraverso  un
commissario  ad  acta,  ai  consorzi  A.S.I.  di  Salerno, Avellino e
Potenza  (costituiti  a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5
ottobre  1991,  n.  317),  per quanto di rispettiva competenza, degli
impianti   e  delle  opere  infrastrutturali  realizzate  nelle  aree
industriali  di  cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti
di  cui  all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  n.  493/1993,
unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione
ai  predetti lotti nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche'
dell'esercizio delle funzioni amministrative;
  Considerata  l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da
parte  di  vari  imprenditori anche nell'ambito del Contratto d'area,
del  quali i lotti ex art. 32 della legge n. 219/1981 fanno parte per
legge;
  Vista  la  necessita'  di  consentire,  nei  tempi  piu'  contenuti
possibili,  l'effettiva  utilizzazione  da  parte  degli imprenditori
interessati dei lotti industriali disponibili;
  Considerato  che  il  commissario  ad  acta  suddetto  nominato con
decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla
data   del  febbraio  1998  alla  ricognizione  documentale  tecnica,
amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;
  Visto  il  verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1,
legge  n.  241/1990,  sottoscritto  dal  Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  dai rappresentanti aventi titolo dei
Consorzi  A.S.I.  interessati e dai delegati delle regioni Campania e
Basilicata,  volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in
argomento;
  Considerato  che  tale verbale stabilisce la consegna immediata dei
lotti  liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai
Consorzi  A.S.I.  nell'ambito delle rispettive competenze, nonche' la
consegna,  anche  frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e
delle opere pubbliche previste;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  ha  proseguito  e prosegue nell'attivita' ordinaria
relativa  ai  lotti  industriali da consegnare al Consorzio A.S.I. di
Avellino,  rimanendo  tuttavia  esclusa  la possibilita' da parte del
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato medesimo
di riassegnazione degli stessi;
  Considerato  che il Consorzio A.S.I. di Avellino ha sottoscritto la
suddetta  intesa  con  riserve  esplicitate  in  allegato  all'intesa
medesima;
  Considerato  che  rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3
allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori
revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;
  Vista  la  nota  del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa
alla  competenza  della  sottoscrizione  del presente decreto, giusta
decreto legislativo n. 29/1993;
  Visto il decreto del MICA/B5 n. 52 del 4 maggio 2001;
  Considerato che il frazionamento dei suoli dell'area industriale di
Calitri,   affidato  al  C.G.S.  competente  -  incaricato  ai  sensi
dell'art.  4  dell'atto  accessivo  alla convenzione triennale per la
gestione   delle   aree   industriali   ed  opere  connesse,  non  e'
all'attualita' stato ancora perfezionato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fermi  restando  i  contenuti  e  le  condizioni  di cui al verbale
d'intesa richiamato in premessa, viene trasferito al Consorzio A.S.I.
di  Avellino  il  lotto di terreno industriale di cui all'art. 39 del
testo  unico  approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
di seguito indicato con i relativi riferimenti catastali:
  Area industriale di Calitri:
    lotto  n.  9 della superficie di circa mq 17.500, sito nel comune
di   Calitri  (Avellino),  contributo  residuo  L. 212.881.555  (euro
109.944,14),
circa  i  riferimenti  catastali  come  da frazionamento si rinvia ai
considerata riportati in premessa.